Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23618 del 23/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11817-2018 proposto da:
ENEL ITALIA SRL, in persona del procuratore speciale, in proprio e
quale mandataria di ENEL SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COSTRUZIONI PERREGRINI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIBERIANA, 17,
presso lo studio dell’avvocato VITA LUCREZIA VACCARELLA, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 721/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO
MARCHEIS CHIARA.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione del 30/6/2000 l’impresa Costruzioni Perregrini s.r.l. conveniva in giudizio Enel s.p.a., esponendo di avere stipulato con quest’ultima, in data 18/6/1992, un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato da destinare a mensa aziendale nel Comune di Mese e, dopo aver predisposto le opere propedeutiche all’allestimento del cantiere, di aver ricevuto dalla società convenuta comunicazione di sospensione dei lavori in data 5/8/1992; non essendo i lavori mai più ripresi, parte attrice chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento e di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14199/2008, in accoglimento dell’eccezione di decadenza dall’iscrizione delle riserve formulata dalla società convenuta, rigettava integralmente le pretese attoree.
2. Avverso la sentenza proponeva appello Costruzioni Perregrini s.r.l., deducendo la tempestività delle riserve e, in ogni caso, la non pertinenza della ritenuta tardività di tali riserve rispetto alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento.
Con sentenza 6 febbraio 2018, n. 721, la Corte d’appello di Roma, ritenuto che la domanda di risoluzione del contratto, non riguardando la quantificazione della prestazione spettante all’appaltatore, ma l’esistenza del contratto, non sia soggetta a decadenza per inosservanza dell’onere di tempestiva iscrizione della riserva nel registro di contabilità e affermata altresì la gravità dell’inadempimento da parte della società appellata, accoglieva il gravame e dichiarava risolto il contratto oggetto di causa, condannando Enel s.p.a. al pagamento di Euro 1.818.663,97 a titolo di risarcimento del danno.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione Enel Italia s.r.l., in proprio e quale mandataria di ENEL s.p.a.
Resiste con controricorso Costruzioni Perregrini s.r.l.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
I. Il Collegio, anche alla luce della memoria depositata dalla società ricorrente, ritiene che non ricorrano i presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio e che la causa vada rimessa alla pubblica udienza della sezione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019