Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23618 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
REBE ITALIA SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del
controricorso, dall’Avv. CORTI Pio, elettivamente domiciliata nel
relativo studio in Roma, Viale dei Parioli, 47;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 01/50/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 50, in data 26/01/2007, depositata
il 16.02.2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 22
settembre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. M. Luisa Spina, dell’Avvocatura Generale dello Stato,
per l’Agenzia;
Sentito, pure, l’Avv. Pio Corti, per la controricorrente;
Sentito il P.M. dott. APICE Umberto, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RE.BE ITALIA srl in Liquidazione, impugnava in sede giurisdizionale la cartella esattoriale, ai fini Irpeg ed Ilor per l’anno 1993, con il quale l’Ufficio richiedeva il pagamento di imposte ed accessori. L’adita CTP di Varese accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ufficio avesse operato l’iscrizione e notificato la cartella ben oltre il termine decadenziale. I Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello proposto dall’Agenzia della Entrate, lo dichiaravano inammissibile, opinando che lo stesso dovesse ritenersi come non notificato, stante che il procedimento notificatorio non era stato curato dall’Ufficiale Giudiziario, bensì da Messo speciale.
Con ricorso 20 marzo 2008, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello.
Con controricorso 05 maggio 2008, la contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico mezzo, la ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per errata applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20 e 53.
Il contribuente, con il controricorso, ribadisce l’infondatezza della tesi erariale e chiede la conferma della decisione di appello.
Preliminarmente, il Collegio rileva che alla disamina della presente controversia, che è di valore inferiore a ventimila/00 Euro e della quale era già stata fissata la trattazione, non osta il disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale per agevolare la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a ventimila/00 Euro, ne ha previsto la sospensione fino al 30 giugno 2012.
Ciò, in base al combinato disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 citato e della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 e tenuto conto che, neppure all’odierna udienza di discussione è stata fatta richiesta di volersi avvalere della speciale normativa. La decisione di appello, così come motivata, fa malgoverno dell’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui ” In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell’amministrazione tributaria. Il comma 4 della citata disposizione ha per oggetto solo atti dell’amministrazione tributaria, prevedendo un’ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati. Tale regola, per ragioni, non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello”.
L’unico motivo del ricorso principale va, dunque, accolto e, per l’effetto cassata l’impugnata decisione, avendo la stessa, erroneamente, affermato che l’atto di appello era a ritenersi nullo, per essere stato notificato da messo speciale.
Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi al trascritto principio, deciderà sul merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011