Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23618 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16486/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE

173, presso lo studio dell’avvocato LILIANA TERRANOVA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONINO CATALANO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO LONGONI 21/B, presso

lo studio dell’avvocato LUCA LA MARCA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PIETRO LUPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1015/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta fondatezza del ricorso perchè non risulta giustificata la disposta compensazione delle spese giudiziali.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

M.A., con ricorso del 28 giugno 2016, ha chiesto a questa Corte, la cassazione della sentenza n. 1015 del 2016 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, che in merito alla domanda proposta da M.A. nei confronti del Condominio (OMISSIS) per l’annullamento della Delib. Condominiale 18 novembre 2010, aveva dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’attore al pagamento delle spese del giudizio.

La cassazione è stata chiesta per due motivi: a) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 91 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; b) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1377 c.c., ed all’art. 91 c.p.c.. In prossimità dell’udienza camerale parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

1.- In via preliminare il Collegio prende atto che la proposta del relatore comunicata alle parti contiene un evidente refuso avendo considerato che la sentenza impugnata avesse disposto la compensazione delle spese, mentre la sentenza impugnata ha disposto che “(….) le spese del giudizio sono state poste a carico dell’attuale ricorrente” ( M.A. appellante in secondo grado).

Tuttavia, tale imprecisione e/o refuso della proposta del relatore non solo non ha determinato alcuna lesione del diritto alla difesa della parte ricorrente, ma non impedisce al Collegio di decidere il ricorso ove ricorre l’evidenza decisoria, nei termini in cui vada deciso secondo diritto. Come è stato già detto da questa Corte (sent. 4541 del 2017): in materia di procedimento di legittimità, l’art. 380-bis c.p.c., come modificato del D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la “proposta” del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell’individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto.

2.- Quanto al ricorso, fondato è il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la condanna al pagamento delle spese processuali giustificata dalla constatazione della “pervicacia dell’attore nell’insistere per l’accoglimento delle proprie pretese. Infatti, come è ripetutamente affermato dalla giurisprudenza anche di questa Corte, il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere, dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l’ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre, non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì, anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge. In tal senso, è anche la sentenza n. 274/2005 della Corte Costituzionale, la quale ritenendo che, nel caso di cessazione della materia del contendere, non sia legittima la compensazione, ope legis, delle spese (perchè renderebbe inoperante il principio generale di responsabilità per le spese del giudizio cui è ispirato il processo) ha correttamente riportato la condanna al rimborso delle spese di giudizio al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale). E, anche per la Corte costituzionale, rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrono i presupposti di legge e purchè, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile, “ratione temporis”) vi è soccombenza reciproca o ricorrono gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

Ora nel caso in esame la Corte distrettuale ha disatteso questi principi ed ha errato nel non aver predisposto il regolamento delle spese processuali in ragione della soccombenza virtuale.

3.- Rimane assorbito il secondo motivo del ricorso con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2377 c.c., perchè sarebbe applicabile alle Delib. Condominiali e le spese pertanto avrebbero dovuto essere poste a carico del condominio convenuto che aveva posto in essere la Delib. poi sostituita e costretto il M. a proporre giudizio per ristabilire la legalità.

In definitiva va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo a cui è demandato il compito del regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il Secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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