Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23617 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35986-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

CALZATURIFICIO ZAMAGNI SNC DI Z.F., Z.A.

& C. IN CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell’avvocato UGO

PETRONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ROBERTO PINZA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato LELIO MARITATO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE,

CARLA D’ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 251/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

CALAFIORE DANIELA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la questione controversa tra le parti ha per oggetto l’opposizione al verbale di accertamento con il quale INPS ed INAIL avevano contestato al Calzaturificio Z. s.n.c. l’obbligo solidale, D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, di versamento della contribuzione e dei relativi accessori in conseguenza delle omission contributive imputabili alla ditta Chen Yaohao con la quale il Calzaturificio Z. s.n.c. aveva stipulato un contratto di subfornitura;

il Giudice di primo grado, valutata la sussistenza di un contratto di appalto ed accertato che la ditta Chen Yaohao aveva utilizzato machine di proprietà per la cucitura di tomaie, ha ritenuto la responsabilità solidale del committente ed, in conformità con la propria giurisprudenza, ha escluso l’estensibilità dell’obbligazione solidale alle sanzioni, così accogliendo solo per questo aspetto l’opposizione al verbal di accertamento;

la Corte d’appello di Bologna, decidendo sull’impugnativa principale proposta dall’INPS e su quella incidentale proposta dal Calzaturificio Z. s.n.c., ha rigettato sia l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti della s.n.c. e dell’INAIL che quella incidentale;

ad avviso della Corte territoriale, rigettato per priorità logica l’appello incidentale del calzaturificio che tendeva a ribaltare la qualificazione del contratto in applicazione dei principi espressi da Cass. n. 18186 del 2014 (in tema di L. n. 192 del 1998, art. 1) e ritenendo il contratto di sub fornitura sostanzialmente riconducibile allo schema dell’appalto, andava rigettato anche l’appello dell’INPS dovendo ritenersi che le sanzioni non potessero essere pretese dall’obbligato solidale dell’impresa inadempiente;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione, in via principale e con un motivo, l’INPS ed in via incidentale, con quattro motivi successivamente illustrate con memoria, il calzaturificio;

l’INPS resiste con controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il motivo del ricorso principale ha per oggetto la violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, commi 1 e 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, dell’art. 29, comma 2, così come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, conv. nella L. n. 35/2012 e dell’art. 11, comma 1, preleggi; in sostanza, si lamenta la erroneità della sentenza laddove era stata esclusa la sussistenza dell’obbligo solidale del committente di un appalto di servizi con riferimento alle sanzioni per omesso versamento di contributi in epoca antecedente alla entrata in vigore della L. n. 35 del 2012;

tale motivo è fondato, avendo questa Corte di cassazione già affermato che il disposto della L. n. 35 del 2012, art. 21, non ha natura interpretativa né effetti retroattivi (Cass. n. 18259 del 2018; Cass. n. 20849 del 2019; Cass. n. 6449 del 2020) sicché lo stesso non risulta applicabile, ratione temporis, alla fattispecie concreta che riguarda omissioni contributive verificatesi tra il 2006 ed il 2010 e ciò evidentemente- a prescindere dalla diversa questione dell’applicazione o meno della nuova disciplina ai rapporti in corso;

si è detto che, al fine di contrastare l’evasione dei contribute previdenziali, il D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 28, convertito, con modificazioni, in L. n. 248 del 2006, ha introdotto la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

la tesi secondo la quale la responsabilità per le sanzioni della predetta condotta omissiva non sarebbe inclusa nella responsabilità solidale trascura di considerare la natura accessoria della sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass.n. 30363 del 2017; Cass. n. 14475 del 2009; Cass. n. 24358 del 2008Cass. n. 8323 del 2000; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del 2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime prescrizionale cfr. Cass. n. 8814 del 2008; Cass. n. 25906 del 2010; Cass. n. 2620 del 2012; Cass. n. 4050 del 2014 e, in precedenza, Cass. n. 9054 del 2004; Cass. n. 194 del 1986);

anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione n. 5076 del 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al credito contributivo, hanno precisato che: “sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione;

vi e’, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento, incide non solo geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica” (così Cass., Sez.U., n. 5076 del 2015 cit.);

l’automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva, porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni civili;

inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso all’esame ricade, ratione temporis, nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella formulazione sostituita dalla L. n. 296 del 2006, in vigore dal 1 gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con D.L. n. 5 del 2012, non rilevante, in questa sede che è relativa al periodo primo Agosto 2006- 31 agosto 2010);

non risulta dunque applicabile, nella specie, ratione temporis, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita dal citato D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012 che, disciplinando nuovamente la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte Cost. nn. 271 e 257 del 2011, 209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del 2008);

non induce, per altro, a diversa opinione l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della legittimità costituzionale della precedente versione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2;

vale richiamare, al riguardo, i principi più volte ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254 del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, e nel solco della costante giurisprudenza costituzionale, ha escluso la non conformità al principio di eguaglianza di un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte Cost. n. 254 del 2014 citata e i precedenti ivi richiamati);

il ricorso incidentale, articolato in quattro motivi, appare manifestamente inammissibile in quanto tutti tali motivi, riferiti a pretesi vizi di motivazione o a violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. ovvero alle disposizioni relative al contratto d’appalto (art. 1655 c.c.) e di sub fornitura (L. n. 182 del 1998) non sono rispettosi dei canoni previsti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) ed anche se alludono a pretese violazioni di legge, sia sostanziale che processuale, tendono con evidenza alla formulazione di un nuovo giudizio di merito inibito in sede di legittimità;

in particolare, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia.(da ultimo Cass. n. 23940/2017; n. 22598/2018; SS.UU. n. 8053/2014);

peraltro, questa Corte di cassazione (SS.UU. n. 34476 del 2019; n. 5987 del 2021) ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito;

in conclusione, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e, per essere necessario un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata quanto al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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