Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23617 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19982-2016 proposto da:

V.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LIVIA DRUSILLA, 13, presso lo studio dell’avvocato NATALIA PANNONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALTER IANNUCCI;

– ricorrente –

contro

P.L., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ACCADEMIA TIBERINA 3, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

ZAPPAVIGNA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIA CIVITA PICA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1730/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/03/2016 R.G.N. 2439/2013;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Con sentenza n. 1730 depositata il 24.3.2016, la Corte d’appello di Roma, a parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Frosinone, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento verbale intimato a V.D. in data (OMISSIS) dalla società Ala s.n.c. e, accertata la cancellazione della società dal registro delle imprese, ha condannato i soci – P.L. e P.G. – al pagamento del t.f.r. e delle differenze retributive pretese, respingendo la domanda del lavoratore al pagamento di 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (trattandosi di domanda nuova, svolta solamente in grado di appello) e di tutte le retribuzioni maturate successivamente al licenziamento verbale (mancando, nella lettera di impugnazione del licenziamento inviata dal lavoratore nell’agosto 2005, l’offerta della prestazione lavorativa).

2. propone ricorso il lavoratore affidandosi a due motivi; P.L. e P.G. resistono con controricorso;

3. la Procura Generale, con atto del 9.6.2020, ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione degli artt. 345 e 347 c.p.c. e la L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1 e 5, avendo, la Corte distrettuale, errato nell’escludere inclusa – nella domanda di inefficacia del licenziamento – la conseguente domanda di pagamento delle 15 mensilità di retribuzione globale di fatto, trattandosi di prestazione alternativa alla reintegrazione, divenuta ineseguibile a seguito di estinzione della società;

2. con il secondo motivo si denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 1217 c.c., la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, art. 112 c.p.c., per aver, la Corte distrettuale, erroneamente interpretato la lettera inviata dal lavoratore il 16.8.2005 al datore di lavoro (con cui si impugnava il licenziamento e si chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro) negando valore di messa in mora e senza prendere in considerazione il rifiuto della prestazione lavorativa espresso dal datore di lavoro con lettera del 28.9.2005;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. S.U. 3 novembre 2011, n. 22726);

4. invero, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, (domanda ritenuta nuova dalla Corte distrettuale) senza consentire il riscontro del contenuto della domanda giudiziale proposta in primo grado (rilevato che la Corte distrettuale fa riferimento ad una domanda giudiziale di “ripristino” della funzionalità del rapporto e di “riammissione” in servizio, terminologia che evoca la richiesta di applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2 a fronte di un requisito dimensionale dell’impresa al di sotto di quello previsto dalla L. n. 300 del 1970, art. 18);

5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile per plurime ragioni; al pari del primo motivo, e dunque con riguardo ai profili di specificità dei motivi di ricorso, parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della lettera di impugnazione del licenziamento del 16.8.2005, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali;

6. inoltre, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui il giudice del merito ha accertato l’insussistenza di una offerta di prestazioni lavorative nella lettera di impugnazione del licenziamento del 16.8.2005, si induce piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertata e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo così all’impugnata sentenza censure del tutto inammissibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva;

7. in conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza come previsto dall’art. 91 c.p.c..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, Nell’Adunanza Camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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