Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23617 del 23/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 23/09/2019), n.23617
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 35393 – 2018 R.G. proposto da:
D.L.B. – c.f. (OMISSIS) – Z.L. – c.f. (OMISSIS)
– Z.C. – c.f. (OMISSIS) – rappresentate e difese in virtù
di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Carlo Zauli ed
elettivamente domiciliate in Roma, alla via Oslavia, n. 30, presso
lo studio dell’avvocato Fabrizio Gizzi.
RICORRENTI
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,
domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto n. 4565/2018 della corte d’appello di Bologna;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte;
ritenuto in particolare che nell’ambito della giurisprudenza di legittimità si segnalano indicazioni ricostruttive non in linea con quelle menzionate nel decreto impugnato (cfr. Cass. sez. lav. 15.2.1991, n. 1574, secondo cui, nell’ipotesi di litisconsorzio necessario fra più soccombenti, data l’esigenza della formazione unitaria del giudicato in uno stesso momento nei confronti di tutte le parti interessate, l’impugnazione è possibile fino a quando a favore di uno dei litisconsorti sia ancora aperto il termine, a lui proprio, per proporre impugnazione; Cass. 6.4.1981, n. 1940);
visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019