Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23617 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23617

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

REBE ITALIA SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del

ricorso, dall’Avv. CORTI Pio, elettivamente domiciliata nel relativo

studio in Roma, Viale dei Parioli, 47;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

ed

ESATRI – Esazione Tributi SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

– Sezione n. 39, n. 119/39/2005 in data 29/11/2005, depositata il

18.01.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 22

settembre 2011 dal Dott. Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Pio Corti, per la società;

Sentito il P.M. dott. APICE Umberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La RE.BE ITALIA srl in Liquidazione, impugnava in sede giurisdizionale la cartella, relativa ad IVA per l’anno 1991, con il quale veniva richiesto il pagamento di quanto dovuto per imposta ed accessori.

L’adita CTP di Varese accoglieva il ricorso ed annullava la cartella, opinando che la relativa notifica non fosse stata effettuata correttamente. I Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello dell’Agenzia Entrate e della concessionaria Esatri Tributi SPA, lo rigettavano, esprimendo sostanziale condivisione per la decisione di primo grado.

Con ricorso 02-03 marzo 2007, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello.

Con controricorso notificato l’11 aprile 2007 e contestuale impugnazione incidentale, la contribuente ha chiesto, in via principale, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ed in subordine il rigetto dell’impugnazione principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi, iscritti ai n.ri di R.G. n.8107 e 11162 del 2007, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

La ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè degli artt. 156 e 160 c.p.c..

La società contribuente resiste e propone ricorso incidentale, con cui chiede che venga riconosciuta e dichiarata l’inammissibilità del ricorso in appello, ribadendo l’infondatezza della tesi erariale e, quindi del ricorso principale.

L’impugnazione incidentale, che avuto riguardo agli effetti connessi all’eventuale relativo accoglimento va esaminata preliminarmente, è infondata in base al principio, recentemente ribadito dalle SS.UU. della Corte (Sent. N. 15843/2009), secondo cui “La parte cui sia stata notificata l’altrui impugnazione, qualora proponga la propria, avverso la medesima sentenza, separatamente, in via principale, anzichè in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinchè possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni, mentre non incide sulla validità della pronuncia relativa alla prima, rende improcedibile la seconda, atteso che, risultando ormai impossibile il “simultaneus processus”, si verifica un impedimento all’esame degli ulteriori gravami, in ragione della decadenza con la quale l’art. 333 sanziona la prescrizione dell’incidentalità delle impugnazioni successive alla prima” CONF. N. 2001/13578 N. 2003/04605.

Risulta dall’impugnata sentenza che, nel caso, il simultaneus processus si è realizzato, essendo stati gli appelli dell’Ufficio e dell’Esatri spa, – peraltro risultati “depositati in termini”,- trattati unitamente e definiti con la medesima sentenza, ragion per cui la proposta eccezione deve ritenersi infondata, risultando salvaguardato il principio dell’unità dell’impugnazione, sancito dall’art. 333 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La decisione di appello, è, in vero, priva di adeguata esposizione in fatto e della motivazione, che risulta affidata all’apodittica affermazione: “E’ inconfutabile che la cartella esattoriale è stata notificata a persone non qualificate a rappresentare la società.

Tale motivo è sufficiente per confermare la sentenza di primo grado”.

I Giudici di appello hanno, dunque, fatto malgoverno di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, e condiviso dal Collegio, secondo cui è ravvisabile “il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006, n. 5690/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

Il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, annullata l’impugnata decisione, con assorbimento delle altre censure.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai principi desumibili dalle citate pronunce, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale, cassa, in relazione, l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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