Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23616 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35908-2019 proposto da:

C.G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO

22, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO SALVINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati PIETRO CHIMISSO, ONES BENINTENDE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

CALAFIORE.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

La Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da C.G.S. avverso la sentenza di primo grado nei riguardi dell’INPS, ha accertato che l’Istituto aveva diritto a ripetere da C.G., quale erede di B.V., i ratei della indennità di accompagnamento erogati ma non dovuti, per il periodo compreso tra il 24 ottobre 2011 ed il 30 giugno 2012, periodo in cui era stata accertata l’insussistenza dei requisiti sanitari, in coincidenza con gli accertamenti sanitari effettuati in ragione della presentazione della domanda amministrativa (di cui al procedimento n. 10544);

la Corte d’appello ha ricostruito in via documentale la sequenza degli accertamenti sanitari posti in essere dalle competenti Commissioni sanitarie ed ha accertato che: a) il B. aveva presentato il 26.10.2009 una prima domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello stato di invalido civile ed una seconda l’8 giugno 2010 che, solo a dire della parte e senza che risultasse dai documenti in atti, aveva ad oggetto la concessione gratuita di un respiratore; b) con verbale del (OMISSIS), definito in raccordo anamnestico al verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS), a seguito della seconda domanda, erano stati riconosciuti i requisiti per la concessione dell’indennità di accompagnamento con revisione all’1.7.2011: c) a seguito della prima domanda, con verbale del (OMISSIS), il B. era stato dichiarato invalido con diritto all’indennità di accompagnamento con revisione alla data dell’1.7.2012;

c) con successivo verbale del (OMISSIS), definito in raccordo anamnestico al verbale n. (OMISSIS) del (OMISSIS), in relazione alla domanda dell’8.6.2010, fu accertata la sola totale inabilità senza specificare nulla in ordine alla necessità di assistenza continua ed alla inidoneità a compiere gli atti quotidiani della vita, per cui era irrilevante la proposizione di due diverse domande amministrative; d) l’INPS aveva, dunque, comunicato la necessità di recuperare i ratei erogati successivamente a tale ultimo accertamento e da ritenersi indebiti; e) essendo, infine, l’indebito di natura assistenziale, non poteva farsi applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, relativo al solo indebito previdenziale;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione C.G.S. sulla base di sei motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c., e dell’art. 2033 c.c., in riferimento alla L. n. 18 del 1980, ed alla L. n. 222 del 1984, in ragione del fatto che non era mai stata adottata una formale revoca della prestazione in oggetto; 2) violazione dell’art. 2033 c.c., in riferimento alla L. n. 80 del 2006, art. 6, ed al D.M. 2 agosto 2007, come interpretati dal messaggio INPS n. 77 del 2008; 3) violazione dell’art. 2033 c.c., in riferimento alla L. n. 412 del 1991, art. 13, e falsa applicazione del messaggio INPS n. 11059 del 2012 e della determina del Presidente INPS n. 434 del 2011, essendo stata omessa la comunicazione dell’avviso di indebito contestato; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in collegamento con la L. n. 88 del 1989, art. 52; 5) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al quantum della trattenuta che avrebbe dovuto essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione erogata;

resiste l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i primi quattro motivi sono da trattare congiuntamente in quanto connessi;

risultano infatti incentrati sulla tesi della inconfigurabilità dell’indebito previsto dall’art. 2033 c.c., in ragione dell’assenza, all’interno della complessiva fattispecie, di una formale e legittima revoca dell’indennità di accompagnamento riconosciuta al dante causa della odierna ricorrente;

l’assunto è infondato;

in sostanza, la ricorrente deduce che una diversa lettura degli atti di causa esaminati dalla sentenza impugnata dovrebbe indurre a ritenere quanto meno non contestato dall’INPS il fatto che il procedimento n. (OMISSIS) fosse scaturito dalla richiesta di concessione gratuita di un respiratore, con la conseguenza che si sarebbe determinato a proprio vantaggio l’esonero dall’onere di provare tale circostanza; circostanza che, ad avviso della ricorrente, avrebbe sortito l’effetto di impedire la riunificazione dei procedimenti amministrativi e di inibire alla commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi sulla concessione del respiratore, di accertare l’insussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento dell’indennità di accompagnamento, anche in considerazione del fatto che la malattia che aveva determinato tale riconoscimento era di tipo oncologico e non suscettibile di nuova verifica ai sensi della L. n. 809 del 2006, art. 6;

dunque, la mancata formale comunicazione dell’indebito e del relativo piano di addebito aveva determinato la violazione anche del disposto della L. n. 412 del 1991, art. 12, e delle circolari emanate dall’INPS; né si era considerato che, ai sensi della L. n. 88 del 1989, art. 52, applicabile data la natura previdenziale dell’indennità di accompagnamento, la possibilità di recuperare le somme erogate sarebbe stata comunque legata alla prova del dolo dell’accipiens, nel caso di specie non accertato;

in primo luogo, va rilevata l’erroneità della tesi sostenuta in ricorso relativamente alla natura non assistenziale della prestazione dell’indennità di accompagnamento ed alla conseguente applicabilità del disposto della L. n. 88 del 1989, art. 52, e della L. n. 412 del 1991, art. 12, in luogo della disciplina generale di cui all’art. 2033 c.c., essendo costante nella giurisprudenza di legittimità (vd. tra le altre Cass. n. 5059 del 2018; Cass. n. 4600 del 2021) il convincimento della natura assistenziale della prestazione in quanto finalizzata a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro;

in tal senso si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 264/2004 che ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., e art. 38 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione e non sussistendo un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica discipline (in senso analogo v. anche C. Cost. n. 448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 260 e 265, e della L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, in riferimento all’art. 3 Cost., e art. 38 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento);

ciò premesso quanto alla astratta ricostruzione della normativa applicabile, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha proceduto all’esame ed alla interpretazione degli atti acquisiti al processo, segnatamente dei verbali delle commissioni mediche sopra indicati e delle comunicazioni dell’Inps contenenti il ricalcolo del trattamento pensionistico del 21 maggio 2012, ed ha affermato, in punto di fatto, che tutti gli accertamenti erano riferiti alle condizioni sanitarie dell’assistito, sebbene derivanti da due domande amministrative diverse e senza che una fosse limitata alla concessione di respiratore; tali accertamenti avevano concluso in un primo momento nel senso della idoneità al riconoscimento della prestazione entro un limite temporale di rivedibilità; inoltre, la comunicazione inviata il 21 maggio 2012 era chiaramente riferita alla revoca dell’indennità di accompagnamento con conseguente ricalcolo del complessivo trattamento (comprensivo anche della pensione di inabilità) erogato tale accertamento in fatto non viene idoneamente censurato ed è certamente conforme a diritto affermare, come ha fatto la Corte d’appello, che rientra nei poteri di verifica attribuiti all’INPS l’attività svolta dalle competenti commissioni sanitarie;

in particolare, la L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 78 del 2009, ha previsto: “l’INPS accerta la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità ed in caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica il Reg. di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, art. 5, comma 5. Per il triennio 2010-2012 l’INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l’anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile”; i motivi in esame, peraltro, presentano anche aspetti di inammissibilità là dove, pur a fronte dei contenuti della sentenza impugnata sopra indicati, non riportano neanche il testo dei documenti valorizzati dalla stessa sentenza, cosicché non viene evidenziato dove si annidi la concreta violazione di legge che le si imputa;

da ultimo, va rilevata l’inammissibilità del quinto motivo di ricorso che lamenta l’omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al quantum della trattenuta che avrebbe dovuto essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione erogata;

il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che ha in parte accolto l’impugnazione proposta avverso la sentenza di totale rigetto emessa dal primo giudice, proprio limitando il periodo di operatività della revoca della prestazione e, quindi, anche l’importo da restituire; a fronte di tale statuizione, che ha comportato una rimodulazione del debito complessivo e quindi una diversa sua eventuale rateizzazione, la ricorrente non ha evidenziato in che termini mantenga interesse all’esame della questione originariamente proposta e superata dalla sentenza impugnata;

in definitiva, il ricorso va rigettato e nulla va disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità avendo la ricorrente rilasciato la dichiarazione di esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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