Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23616 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8525-2017 proposto da:

CASSA EDILI DELLA PROVINCIA DI MODENA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARMINJON 5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO GUIDETTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO GUIDETTI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 838/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositati il 06/03/2017 R.G.N. 13215/2016;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che con decreto motivato n. 838/2017 in data 1 marzo 2017, depositato il 6 marzo successivo, il Tribunale di Napoli Nord, decidendo nel giudizio di opposizione R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 98, ha respinto la domanda proposta dalla Cassa Edili della Provincia di Modena di ammissione al passivo del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, sul rilievo che non vi era prova che la documentazione depositata dalla Cassa avesse data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, non risultando fornita alcuna dimostrazione dell’allegazione in un precedente giudizio monitorio degli estratti conto prodotti in sede fallimentare;

– che avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la Cassa Edili con due motivi, mentre il Fallimento è rimasto intimato;

– che il Procuratore Generale ha presentato le proprie conclusioni.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo, deducendo il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 2704 c.c., la ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui ha considerato scrittura privata l’attestazione dell’esistenza del credito a firma del Direttore della Cassa Edili della Provincia di Modena, in tal modo equiparando la Cassa ad una semplice persona giuridica, al pari di una società per azioni o ad una società a responsabilità limitata, senza valutare che diverse disposizioni di legge e della contrattazione collettiva di settore le attribuiscono un ruolo assimilabile a quello di una pubblica amministrazione o di un ente di rilevanza pubblica: con la conseguenza che, come era riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che l’attestazione del credito da parte del Direttore della Cassa costituiva prova idonea ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo, così era da ritenere che la medesima attestazione consentisse alla Cassa di partecipare al concorso dei creditori nel fallimento;

– che con il secondo motivo, ancora deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., la ricorrente censura il decreto nella parte in cui ha ritenuto che essa non avesse fornito prova certa che il credito fosse anteriore alla dichiarazione di fallimento, tale prova discendendo invece dal fatto che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Modena era stato emesso in data 19 gennaio 2016, mentre la dichiarazione di fallimento era del 6 luglio 2016, e non rilevando in senso contrario il fatto che il provvedimento monitorio fosse divenuto inefficace per mancata notifica;

osservato:

quanto al primo motivo di ricorso, che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che “La Cassa edile, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti delle imprese edili, svolge una funzione di mutualità ed assistenza, rientrando tra i suoi compiti non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi. Ne consegue che l’attestazione del credito da parte dell’ente costituisce idonea prova ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 635 c.p.c., comma 2” (Cass. n. 25888/2008, ove ulteriori richiami giurisprudenziali e normativi);

– che su tali premesse, costituendo l’attestazione del credito da parte della Cassa idonea prova ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 635 c.p.c., comma 2, è da ritenere che la medesima attestazione, apposta agli estratti conto comprovanti l’esistenza di crediti nei confronti di soggetto dichiarato fallito, possa fornire la prova della “data certa” per la partecipazione al concorso dei creditori nel fallimento;

– che risulta di conseguenza fondato, e deve essere accolto, il primo motivo di ricorso; – che il secondo motivo resta assorbito;

ritenuto:

pertanto che l’impugnato decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 838/2017 in data 1 marzo 2017 deve essere cassato in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, allo stesso Tribunale in diversa composizione, il quale, nel procedere a nuovo esame della domanda di ammissione al passivo proposta dalla Cassa Edili della Provincia di Modena, si atterrà al principio di diritto sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale di Napoli Nord in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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