Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23616 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 07/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13810-2018 proposto da:

N.P., P.O., PE.MA., PNP IMMOBILIARE

COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO MAGNANI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MODESTINO D’AQUINO;

– ricorrenti –

contro

V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN NICOLA

DE’ CESARINI 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROMBOLA’,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MARCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 954/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

La P.N.P. Costruzioni e gli altri ricorrenti nominati in epigrafe hanno proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Latina, ha rigettato l’opposizione da loro proposta avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’architetta V.M. per il pagamento di Euro 55.324,80 a titolo di compensi professionali.

Secondo la corte capitolina, il credito azionato dall’architetto V. trovava titolo in una scrittura transattiva del 5 maggio 2009 che, pur prevedendo obbligazioni a cui i committenti (opponenti al decreto ingiuntivo e quindi appellanti) erano rimasti inadempienti, non aveva mai fatto oggetto di domanda di risoluzione da parte dell’architetta, la quale, quindi, poteva esigere – come aveva fatto, azionando la procedura molitoria – il credito a suo favore da tale scrittura risultante.

Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza denunciando la violazione degli artt. 1976 e 1988 c.c., nonchè dell’art. 329 c.p.c., nonchè il vizio di omesso esame di fatto decisivo; nel mezzo di gravame si lamenta che la corte d’appello abbia riconosciuto alla professionista un credito derivante dalla scrittura transattiva del 5 maggio 2009 nonostante che tale scrittura fosse stata espressamente dichiarata risolta nella sentenza di primo grado, con statuizione che, non avendo formato oggetto di appello incidentale dell’architetto V., doveva ritenersi passata in giudicato; con conseguente preclusione della possibilità di attribuire efficacia alle pattuizioni contenute in tale scrittura. Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti censurano l’impugnata sentenza denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia della corte territoriale sulla domanda riconvenzionale, da loro proposta in primo grado e riproposta nel giudizio di appello, avente ad oggetto l’inesatto adempimento dell’architetta V. alle proprie obbligazioni professionali.

L’architetta V. ha depositato controricorso eccependo preliminarmente la nullità della procura speciale allegata al ricorso per cassazione (sul rilievo che la stessa poteva esser stata rilasciata prima della pubblicazione della sentenza impugnata) e, comunque, replicando ai motivi di ricorso. La causa è stata chiamato all’adunanza di camera di consiglio del 7.3.2019 sulla base di una proposta di accoglimento del ricorso formulata dal designato consigliere relatore; per tale adunanza la controricorrente ha depositato una memoria.

Il Collegio ritiene che la decisione sulla questione relativa alla validità della procura speciale per il giudizio di cassazione involga la soluzione di questioni che, in difetto di evidenza decisoria, risulta opportuno trattare in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza davanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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