Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23616 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17357-2013 proposto da:

Z.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIOACCHINO GESMUNDO 4, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso da se stesso e dall’avvocato RAFFAELE CAVALIERE giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 35/01/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Z.G. difensore di se stesso (ricorrente)

che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Z.G., avvocato, di cartella portante, per quello che ancora rileva, IRAP relativa all’anno di imposta 2003, la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso.

In particolare, il Giudice di appello riteneva sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione per essere il contribuente il responsabile della struttura organizzata e per impiegare, lo stesso contribuente beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plearumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività atteso che la stessa si svolge in un ambito diverso da quello domestico, con beni strumentali pari ad Euro 78.723,00 con collaborazione di terzi con compensi pari ad Euro 23.968 e con incidenza di spese pari a circa 1/4 dei compensi.

Avverso la sentenza il contribuente propone ricorso affidato ad unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione della adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevata, da subito, l’infondatezza della prima censura, contenuta nell’unico motivo di ricorso, laddove non si riscontra la dedotta violazione dell’art. 111 Cost., commi 1, 2 e 6, il ricorso è, invece, manifestamente fondato con riguardo alla seconda censura.

Ed invero, malgrado l’enunciazione della rubrica – intitolata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5 omessa, o quanto meno insifficiente ed illogica motivazione in ordine all’atto controverso e decisivo dell’affermata insussistenza, nella fattispecie, dei presupposti che, ai sensi del D.Lgs. n. 15 dicembre 1997, n. 446, fondano l’applicazione dell’IRAP – il mezzo, per il suo integrale contenuto laddove censura, nella sostanza, l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, sfugge alla sanzione di inammissibilità, conseguente all’applicabilità al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata depositata successivamente alla data del giorno 11.9.2012) del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/2014.

Il ricorrente, invero, lamenta che il Giudice di appello abbia ritenuto esistente l’autonoma organizzazione, senza esaminare taluni fatti che gli erano stati rassegnati ed emergevano dagli atti processuali (quali la circostanza che lo studio presso cui si svolgeva l’attività aveva superficie di mq 70, che i compensi ai terzi, come emergente dalle fatture prodotte, erano stati corrisposti a professionisti indipendenti in virtù di collaborazioni del tutto occasionali, cosi come non erano stati esaminati la qualità ed il valore dei beni strumentali).

Detta ultima censura è fondata.

La Commissione regionale limitandosi, a fondare la decisione su una generica argomentazione basata su dati meramente quantitativi, ha del tutto omesso di esaminare i fatti sopra illustrati e che appaiono decisivi nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n 5.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per il riesame ed il regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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