Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23616 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

REBE ITALIA SRL in Liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del

controricorso, dall’Avv. CORTI Pio, elettivamente domiciliata nel

relativo studio in Roma, Viale dei Parioli, 47;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 85/49/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 49, in data 22/09/2005, depositata

il 20.12.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 22

settembre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Pio Corti, per la controricorrente;

Sentito il P.M. dott. APICE Umberto, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La RE.BE ITALIA srl in Liquidazione, impugnava in sede giurisdizionale l’avviso di accertamento, ai fini Irpeg ed Ilor per l’anno 1991, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione ricavi non contabilizzati e costi non deducibili.

L’adita CTP di Varese, con decisione n. 210/12/2000, rigettava il ricorso, ritenendo non provate le circostanze allegate a sostegno delle ragioni fatte valere.

I Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello della Liquidazione, lo accoglievano, ritenendo ed affermando che l’avviso di accertamento era a ritenersi nullo e processualmente inutilizzabile, per difetto di motivazione, stante il fatto che l’Ufficio si era costituito in primo grado tardivamente, e che “l’atto di accertamento, senza il supporto della memoria illustrativa e delle controdeduzioni contenute in tale documento” era a ritenersi “privo di motivazione”.

Con ricorso 02-03 febbraio 2007, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso 12 marzo 2007, la contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico mezzo, la ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per difetto di motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce l’erroneità della sentenza di appello, per non avere dato contezza dell’iter seguito e degli elementi posti a base della decisione, con la quale aveva affermato l’inutilizzabilità in appello del pvc, depositato tardivamente nel corso del giudizio di primo grado, ed annullato l’accertamento per vizio di motivazione.

La società ha chiesto il rigetto dell’impugnazione e la conferma della decisione di appello.

Preliminarmente, il Collegio rileva che alla disamina della presente controversia, che è di valore inferiore a ventimila Euro e della quale era già stata fissata la trattazione, non osta il disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. c) convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale per agevolare la definizione delle liti fiscali di valore non superiore a ventimila/00 Euro, ne ha previsto la sospensione fino al 30 giugno 2012.

Ciò, in base al combinato disposto del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 citato e della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 e tenuto conto che, neppure all’odierna udienza è stata fatta richiesta di volersi avvalere della speciale normativa.

L’unico motivo del ricorso è fondato.

Nel caso, in effetti, la sentenza impugnata non da contezza del procedimento logico – giuridico seguito per giungere al rassegnato decisum, ragion per cui è ravvisabile “il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

Le espressioni usate, in vero, non consentono di individuare i concreti elementi, utilizzati nel percorso decisionale per giungere ad affermare che “l’atto di accertamento, senza il supporto della memoria illustrativa e delle controdeduzioni contenute in tale documento”, deve considerarsi “privo di motivazione”.

Non vengono indicati gli elementi contenuti nell’accertamento e quelli ricavabili dagli atti processuali e, neppure, vengono esplicitate considerazioni sul piano logico-formale corrette, idonee a giustificare la decisione, tenuto conto che l’avviso di accertamento è un atto impositivo, – la cui validità agli effetti motivazionali, va valutata autonomamente sulla base del relativo contenuto, prescindendo dalle successive eventuali deduzioni in fase contenziosa, – e che, per condiviso orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi: – sia che “In tema di contenzioso tributario, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado” (Cass. n. 7329/2003, n. 2027/2003, n. 9604/2000), sia pure che “In tema di accertamento tributario, l’avviso notificato prima dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, non deve – necessariamente – contenere in allegato l’atto a cui la motivazione abbia fatto riferimento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7 o riprodurre il contenuto essenziale dell’atto ivi richiamato, ai sensi del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 atteso che le norme indicate sono contenute in disposizioni innovative, non aventi efficacia retroattiva. Pertanto, in tali casi, l’avviso di accertamento motivato “per relationem”, che realizza una economia di scrittura, è valido alla sola condizione che contenga un rinvio ad atti o documenti – non allegati o riprodotti – purchè conosciuti o conoscibili da parte del contribuente” (Cass. n. 4989/2003).

Nel caso, essendo circostanze incontestate, quelle relative alla data di notifica dell’avviso di accertamento ed alla precedente notifica del pvc della Guardia di Finanza, la decisione della CTR fa malgoverno dei richiamati principi ed è ragionevole ritenere che gli elementi pretermessi, ove correttamente valutati, avrebbero indotto i Giudici a diverso opinamento.

Il ricorso va, dunque, accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Lombardia, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai principi affermati nelle citate pronunce, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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