Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23616 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27242/2014 proposto da:

AVV. D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 230/2014 del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata

il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con ricorso del 5.9.2009 D.C. proponeva innanzi al giudice di pace di Fiorenzuola d’Arda opposizione al verbale di accertamento della Polizia stradale di Parma per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8. Respinta l’opposizione con sentenza pubblicata il 15.12.2010, egli con ricorso depositato il 30.6.2011 e successivamente notificato il 30.8.2011 in una col decreto di fissazione dell’udienza, proponeva appello innanzi al Tribunale di Piacenza. Appello, che detto giudice dichiarava inammissibile con sentenza n. 230 del 31.3.2014, in citiamo, essendo stato introdotto con ricorso invece che con citazione, era stato notificato oltre il termine di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c..

2. – Per la cassazione di tale sentenza D.C., “in proprio e in qualità di appartenente alla Associazione professionale “Studio D.F. & Associati””, propone ricorso, affidato ad un solo motivo.

Per il Ministero dell’Interno l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato un “atto di costituzione”, ai fini dell’eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Su proposta d’inammissibilità formulata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 ottobre 2016, n. 197.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

3. – L’unico motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, il difetto di motivazione e la violazione o falsa applicazione degli istituti dell’ultrattività del rito, del principio di conservazione degli effetti dell’impugnazione ex art. 159 c.p.c., comma 3, di apparenza e del giusto processo ex art. 111 Cost..

4. – Il motivo è manifestamente infondato.

Esso neppure cita (e così pure la memoria) l’indirizzo espresso da Cass. S.U. n. 2907/14, benchè anteriore alla redazione del ricorso. E pertanto non contiene il benchè minimo elemento di contrasto ai principi che detto procedente ha fissato, ossia: a) che nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 c.p.c. e segg.; b) che l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anzichè con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento.

La manifesta infondatezza del motivo, che menziona altri precedenti e principi di diritto (sull’ultrattività del rito e sull’apparenza), ma omette del tutto qualsivoglia confronto critico proprio con la giurisprudenza di (pesta Corte relativa al caso specifico, rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, per come (re)interpretato dal recente arresto di Cass. S.U. n. 7155/17.

5. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero dell’Interno svolto un’idonea e rituale attività difensiva.

6. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, a carico del ricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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