Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23615 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14433-2018 proposto da:

AM.MI., A.F., A.M., AM.MA.,

A.S., A.E., A.D., am.mi., AM.SI., nella

qualità di eredi di A.A., C.M.A. nella

qualità di erede di A.A. e per essa, impedita a sottoscrive

per infermità, le figlie A.S. e A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PILO ALBERTELLI 1 presso lo

studio dell’avvocato LUCIA CAMPOREALE, rappresentati e difesi

dall’avvocato SALVATORE STARA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i ricorrenti nominati in epigrafe hanno impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda da loro proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo civile definito con ordinanza della Corte di cassazione pubblicata il 7 aprile 2014;

che la corte d’appello ha giudicato tardiva la domanda di equa riparazione, in quanto presentata il 14 gennaio 2017, quindi dopo lo spirare del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4;

che il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’1 marzo 2019, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria;

considerato:

che i tre mezzi di ricorso ripropongono, sotto diversi punti di vista, una medesima doglianza, relativa alla dedotta erroneità dell’orientamento di questa Corte secondo cui il dies a quo del termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, va individuato, in caso di rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito, nella data di deposito della sentenza della Corte di cassazione e non nella data di esaurimento del termine semestrale per la revocazione ex art. 391 bis (Cass. 21863/12, Cass. 63/17, Cass. 844/17);

che la questione richiede di essere esaminate in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza davanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2019,

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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