Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23614 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35643-2019 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’avvocato FILIPPO ALESSI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato

CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2019 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA

CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’ Appello di Messina ha accolto l’impugnazione proposta dall’INPS nei riguardi di M.N. avverso la sentenza di primo grado che, in parziale accoglimento della opposizione a pignoramento presso terzi proposta dall’INPS, in relazione alla esecuzione della sentenza n. 4182/2005 del Tribunale di Messina intrapresa da M. per la somma complessiva di giuro 25.500,00, aveva ridotto l’importo ad Euro 25.380,00;

la Corte d’appello ha rilevato che il titolo portato in esecuzione – relativo alla pretesa del M. di ottenere l’adeguamento dell’indennità di accompagnamento di cui godeva quale cieco assoluto a quella prevista in favore dei grandi invalidi di Guerra – non conteneva la determinazione di somme, per cui non poteva ritenersi esistente alcun giudicato sul punto;

nel corso del giudizio di primo grado, inoltre, era stata espletata erronea c.t.u. giacché non era stato considerate che la equiparazione richiesta riguardava esclusivamente la misura dell’indennità stesa e le relative modalità di adeguamento economico e non l’estensione dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte in favore dei grandi invalidi di guerra; la c.t.u. espletata in secondo grado, invece, aveva correttamente accertato che gli importi dovuti fossero pari ad Euro 127,56;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione M.N. sulla base di tre motivi: 1) con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e degli artt. 112,474 e 615 c.p.c., per non avere la corte territoriale preso in considerazione la preliminare eccezione di giudicato formatosi in ordine alla metodologia di applicazione di un assegno aggiuntivo derivante dalla applicazione del medesimo trattamento previsto per i grandi invalidi di guerra; 2) violazione falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), in relazione alla violazione del giudicato formatosi con la sentenza n. 4182/2005 del Tribunale di Napoli; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 406 del 1968, L. n. 682 del 1979 art. 1, comma 1, T.U. sulle pensioni di guerra e segnatamente del D.P.R. n. 915 del 1978, tabella E, lett. A bis, n. 1, e del D.P.R. n. 834 del 1981, art. 1;

resiste l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i tre motivi vanno trattati congiuntamente in quanto connessi dall’unico tema dell’interpretazione del giudicato in sede esecutiva;

tale connessione pone la necessità di verificare, in primo luogo, le condizioni di ammissibilità dei motivi proposti;

l’art. 366 c.p.c., pone l’onere di indicazione specifica degli atti, in questo caso processuali, su cui si fonda. Tali atti sono rappresentati dalla sentenza n. 4182/2005 passata in giudicato sulla quale l’esecuzione fu fondata, in quanto identificante il rapporto giuridico costituente la causa petendi della pretesa creditoria;

nell’illustrazione del motivo non si coglie alcuna riproduzione, diretta od indiretta in questo secondo caso con precisazione della parte cui l’indiretta riproduzione corrisponderebbe – del giudicato sopra indicato, né delle relazioni di c.t.u. espletate in entrambi i gradi di merito, mentre detta riproduzione, secondo le alternative modalità indicate, costituisce parte dell’onere di indicazione specifica cui allude l’art. 366 c.p.c., n. 6;

peraltro, va aggiunto, non risulta adempiuto l’onere di localizzazione di tali atti in questo giudizio di legittimità, avendo il ricorso nell’esposizione del fatto indicato come prodotto la sola sentenza qui impugnata;

in tale situazione, è palese che questa Corte non è messa in grado di valutare se la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi che ha dichiarato di applicare. In proposito vale il consolidato il principio ermeneutico in base al quale il giudicato esterno in quanto provvisto di “vis imperativa” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi normativi”, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base all’art. 12 preleggi e ss., ed è vero, altresì, che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Sez. 2 -Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018; Cass. Sez. 1, n. 21200 del (15/10/2009 (Rv. 610451 – 01); Sez. U, Sentenza n. 13916 del 16/06/2006).

purtuttavia, ai fini dell’applicazione di detti principi non si è mancato di precisare che, per quanto l’interpretazione di un giudicato esterno possa essere effettuata anche direttamente dal Giudice di legittimità con cognizione piena, tale sindacato richiede che il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione data dal giudice di merito sia ritenuta scorretta, il predetto ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione, atteso che il solo dispositivo può non essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (v., in parte motiva, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 12111 del 22/6/2020; Cass. Sez. L n. 5508 del 08/03/2018);

l’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, comporta la conseguenza che detti principi possano essere apprezzati solo in astratto, cioè senza verificare se le affermazioni della Corte di merito siano giustificate in relazione a ciò che essa era chiamata ad apprezzare, il che rende il motivo inammissibile perché un apprezzamento in astratto non permette di stabilire se la decisione assunta sia errata;

in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo in favore del controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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