Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23614 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 23/09/2019), n.23614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11459-2018 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ESPOSITO MARCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che il signor M.G. ha impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia ha rigettato la domanda di equa riparazione da lui proposta, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo penale nel quale esso ricorrente – dopo aver presentato querela il 3 agosto 2006 – si era costituito parte civile nella prima udienza dibattimentale, svoltasi il 26 gennaio 2010;

che nel ricorso si espone che il signor Montanino non aveva potuto esercitare il diritto di costituirsi parte civile in sede di udienza preliminare perchè di tale udienza (celebratasi il 13.10.09) non gli era stato dato avviso;

che la corte territoriale ha motivato la propria decisione rilevando che, dopo la costituzione di parte civile del signor Montanino, il processo si era protratto per una durata non irragionevole e che, d’altra parte, la persona offesa dal reato o il querelante non possono considerarsi parti del procedimento penale prima della loro costituzione come parte civile;

che con l’unico motivo di ricorso il signor M. denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) e dell’art. 6 CEDU (e, conseguentemente, degli artt. 3 e 117 Cost.) in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ancorando il momento di insorgenza del processo presupposto, rilevante ai fini della domanda del querelante di equa riparazione per la durata di non ragionevole del processo, nel giorno della costituzione di parte civile invece che nel giorno del deposito della querela;

che il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’1 marzo 2019, per la quale non sono state depositate memorie;

considerato:

che il giudizio presupposto è stato definito il 2.11.2011 e il presente giudizio di equa riparazione è stato introdotto il 2.5.12, cosicchè la prima questione che questa Corte deve affrontare consiste nello stabilire se, nella specie, la L. n. 89 del 2009, art. 2, vada applicato nel testo originario, che non dettava alcuna specifica disciplina del diritto all’equa riparazione della parte offesa nel processo penale, oppure nel testo novellato dal decreto L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, art. 2-bis, espressamente dispone che “il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile… “;

che la seconda questione di diritto che questa Corte deve affrontare consiste nello stabilire se possa ritenersi compatibile con il disposto dell’art. 6 CEDU il principio che il diritto al risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile; principio al quale si è uniformata la corte territoriale e che è stato enunciato da questa Corte con riferimento al testo della L. n. 89 del 2001, art. 2, anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012 (tra le tante, sentt. nn. 1405/03, 13889/03, 11480/03, 569/07: più di recente, sentt. nn. 14925/15, 8291/16, 26625/16), e che, infine, è stato tradotto in disposizione legislativa con il suddetto L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, introdotto dal menzionato D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett. a), n. 2;

che, in proposito, assume rilievo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 7 dicembre 2017, Arno/di c. Italia;

che, in detta sentenza, la Corte EDU ha disatteso l’eccezione del Governo italiano che, invocando la richiamata giurisprudenza di questa Corte, sosteneva che, nel caso della sig.ra A., l’art. 6 CEDU non sarebbe stato applicabile per non avere ella rivestito la qualità di parte civile nel procedimento penale;

che, nel caso concreto sottoposto all’esame dei giudici di Strasburgo, la ricorrente, sig.ra A., aveva prodotto dei documenti nel corso delle indagini e non aveva potuto costituirsi parte civile perchè il procedimento non era nemmeno pervenuto alla fase dell’udienza preliminare (prima della quale la costituzione di parte civile non è ammessa), per essersi esso concluso ancora nella fase delle indagini preliminari, con l’archiviazione per intervenuta prescrizione del reato;

che, in linea di diritto, la Corte EDU – dopo aver riaffermato il consolidato principio che “il diritto di far perseguire o condannare penalmente terze persone non può essere ammesso di per sè, e che l’elemento civile dell’art. 6 è applicabile se l’esito del procedimento è determinante per il “diritto di carattere civile in causa”” (p. 26) – ha sottolineato che l’applicabilità dell’art. 6 CEDU non dipende dal riconoscimento dello statuto formale di “parte” nel dritto nazionale, giacchè lo spirito della Convenzione impone di non fermarsi ad un approccio formalistico nella individuazione della nozione di parte e di cogliere, al di là delle apparenze, la realtà della situazione litigiosa, accertando, da un lato, se, in concreto, la parte lesa abbia inteso far valere in sede penale un suo diritto civile e, d’altro lato, se l’esito della fase delle indagini preliminari sia stato determinante ai fini di tale diritto;

che, quanto alla questione se la parte lesa abbia inteso far valere in sede penale un suo diritto civile, la Corte EDU ha altresì evidenziato come, secondo la propria giurisprudenza, l’art. 6 sia applicabile anche in assenza di una richiesta di risarcimento, purchè sia in gioco la tutela di un diritto di carattere civile, con la conseguente necessità di “esaminare, caso per caso, se il sistema giuridico interno riconosca alla persona che presenta la denuncia un interesse di natura civile da far valere nell’ambito del processo penale” (p. 32);

che, quanto alla questione se l’esito della fase delle indagini preliminari sia determinante per ottenere il risarcimento del danno per violazione del “diritto di carattere civile”, la Corte EDU ha evidenziato come, nell’ordinamento italiano, la vittima del reato può esercitare diritti e facoltà nel procedimento penale anche prima dell’udienza preliminare (soltanto a partire dalla quale può, tuttavia, costituirsi parte civile) e come l’esercizio di tali diritti possa rivelarsi fondamentale per una costituzione efficace di parte civile e, in generale, come la fase delle indagini preliminari possa essere decisiva per l’esito del processo penale;

che da tali rilievi la Corte di Strasburgo ha tratto la conclusione che nel diritto italiano “la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali diritti e facoltà nel procedimento penale, non differisca, in sostanza, per quanto riguarda l’applicabilità dell’art. 6, da quella della parte civile”(p. 40);

che i principi espressi nella sentenza A. c. Italia sembrano potersi considerare parte del “diritto consolidato” generato dalla giurisprudenza Europea (cfr. C. Cost, n. 49/15 p. 7);

che infatti – ancorchè la suddetta sentenza provenga dalla prima sezione (e non dalla Gran Camera) della Corte EDU e che sulla relativa motivazione (ma non sulla decisione) sia stata espressa l’opinione concorrente (ma non dissenziente) del giudice Koskelo, alla quale ha aderito il giudice Eickel (per la rilevanza di queste puntualizzazioni, cfr., ancora, C. Cost, n. 49/15, loc. cit. p. 7) – l’interpretazione dell’art. 6 CEDU offerta nella sentenza A. c. Italia esprime principi che a Strasburgo hanno maturato un adeguato consolidamento attraverso la sentenza Stiftung Giessbach dem Schweizervolk e Parkhotel Giessbach AG c. Svizzera del 10 aprile 2007 (sul principio che l’applicabilità dell’art. 6 p. 1 non può dipendere dal riconoscimento dello status formale di “parte” ad opera del diritto nazionale), attraverso le sentenze Le Compte, Van Leuven e De Meyere c. Belgio del 23 giugno 1981 e Miessen c. Belgio del 18 ottobre 2016 (sul principio che lo spirito della Convenzione impone di non intendere il termine “contestazione” in un’accezione troppo tecnica e di darne una definizione materiale piuttosto che formale), attraverso le sentenze Asadbeyli e altri c. Azerbaijan, dell’11 dicembre 2012 (sul principio che lo scopo della Convenzione è tutelare diritti “concreti ed effettivi” e non teorici o illusori, cosicchè la Corte EDU deve andare oltre le apparenze e ricercare la realtà della situazione controversa), attraverso le sentenze Sottani c. Italia del 24 febbraio 2005, Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia, del 20 aprile 2006 e Mihova c. Italia del 30 marzo 2010 (sul principio che l’art. 6, p. 1, CEDU è applicabile a una parte lesa che non si sia costituita parte civile, in quanto, anche prima dell’udienza preliminare, nella quale può essere presentata tale costituzione, la vittima del reato può esercitare diritti e facoltà espressamente riconosciuti dalla legge), nonchè attraverso le ulteriori pronunce diffusamente citate nella motivazione della stessa sentenza Arno/di c. Italia;

che quindi la questione che questa Corte deve affrontare si risolve, in definitiva, nello stabilire se, nella specie, debba applicarsi il testo originario della L. n. 89 del 2001, art. 2, o il testo di tale articolo novellato dal D.L. n. 82 del 2012 e, conseguentemente:

nel primo caso, se la giurisprudenza di legittimità formatasi sul testo originario della L. n. 89 del 2001, art. 2, in ordine all’applicabilità dell’art. 6, p. 1, CEDU ad una parte lesa che non si sia costituita parte civile (o per il periodo antecedente alla sua costituzione di parte civile) sia conforme alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte EDU;

nel secondo caso, se la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-bis, del vigente testo, debba ritenersi in contrasto con l’art. 6, p. 1, CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, e, quindi, con il parametro interposto di cui all’art. 117 Cost.;

che tali questioni richiedono di essere esaminate in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza davanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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