Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23614 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10514-2016 proposto da:

POZZI STEFANO SRL, in liquidazione e concordato preventivo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 98, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI POLLARI MAGLIETTA, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2548920/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 20/11/2015, depositata il 18/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Pozzi Stefano s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso ex art. 391 bis per la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 25489/15 laddove nel dispositivo leggesi: “accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate”, anzichè: “accoglie il ricorso della Pozzi Stefano s.r.l.”.

L’istanza è fondata risultando dalla motivazione della sentenza l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Va conseguentemente corretta la sentenza in epigrafe nel senso che: laddove nel dispositivo leggesi: “”accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate” “debba leggersi ed intende si: “accoglie il ricorso della Pozzi Stefano s.r.l.”.

PQM

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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