Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23614 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23614
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10514-2016 proposto da:
POZZI STEFANO SRL, in liquidazione e concordato preventivo,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 98, presso lo
studio dell’avvocato FABRIZIO GIOVANNI POLLARI MAGLIETTA, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2548920/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 20/11/2015, depositata il 18/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Pozzi Stefano s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo e l’Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso ex art. 391 bis per la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 25489/15 laddove nel dispositivo leggesi: “accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate”, anzichè: “accoglie il ricorso della Pozzi Stefano s.r.l.”.
L’istanza è fondata risultando dalla motivazione della sentenza l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Va conseguentemente corretta la sentenza in epigrafe nel senso che: laddove nel dispositivo leggesi: “”accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate” “debba leggersi ed intende si: “accoglie il ricorso della Pozzi Stefano s.r.l.”.
PQM
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016