Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23614 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23623/2014 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO CATTANEO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.M., V.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO CAMPORINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2713/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – Con sentenza n. 2713/13 la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da A.G., titolare dell’omonima azienda agricola, contro la sentenza con la quale il Tribunale di Como aveva respinto una domanda confessoria servitutis che ella aveva avanzato nei confronti di V.D. e M.. In particolare, la decisione era basata su ciò, che le convenute sin dalla loro costituzione in primo grado avevano dedotto che nessuna servitù era stata costituita con l’atto 3.12.1992 o col successivo atto integrativo del 17.5.1993, sia per il loro carattere ricognitivo, sia per il fatto che le convenute non vi avevano preso parte; e che l’attrice non aveva fornito alcuna spiegazione su come detti titoli avrebbero potuto essere opponibili alle appellate.

1.1. – La cassazione di detta sentenza è chiesta da A.G. sulla base di un motivo di ricorso.

Resistono con controricorso V.D. e M..

Su proposta di rigetto da parte del consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

2. – L’unico motivo d’impugnazione deduce la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte di merito fondato la propria decisione su di un’eccezione che, proposta dalla parte convenuta nella comparsa di risposta di primo grado, non era stata nè esaminata dal giudice di primo grado nè riproposta dalle appellate in base alla norma anzi detta; con la conseguenza che l’eccezione stessa doveva ritenersi abbandonata.

2.1. – Il motivo è manifestamente infondato.

norma dell’art. 346 c.p.c., l’onere dell’espressa riproposizione in appello delle eccezioni non accolte in primo grado (intendendosi per tali quelle sulle quali il giudice non abbia espressamente pronunciato) riguarda esclusivamente le eccezioni in senso proprio (attinenti cioè a fatti modificativi, estintivi o impeditivi) e non anche le contestazioni dell’esistenza del fatto costitutivo della domanda o di elementi dello stesso, le quali devono ritenersi implicitamente comprese nella richiesta di rigetto dell’appello formulata dall’appellato vittorioso nel giudizio di primo grado (Cass. nn. 5415/99, 927/96 e 2454/84).

Nella specie, la contestazione da parte convenuta dell’idoneità dei titoli negoziali prodotti a fondare la pretesa, inerendo all’esistenza degli elementi costitutivi della domanda, costituisce la più classica e paradigmatica delle difese, che come tale non soggiace al disposto dell’art. 346 c.p.c..

3. – Il ricorso va, pertanto, respinto, con condanna della parte ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.

4. – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, a carico della ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a eludo dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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