Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23613 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 23/09/2019), n.23613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6174-2018 proposto da:

CALAVERDE SRL, in persona del Presidente pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso lo studio

dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MACCIOTTA GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

COMUNIONE CALAVERDE, in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la

Signora D.A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato

MURGIA ROBERTO;

– controricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 668/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società Calaverde s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte di appello di Cagliari che ha rigettato gli appelli proposti/ in via principale, dalla Comunione Calaverde e dal sig. D.G. e, in via incidentale, dell’odierna ricorrente avverso la sentenza n. 501/11 del tribunale di Cagliari.

Con detta sentenza il tribunale cagliaritano aveva dichiarato che Calaverde s.r.l. faceva parte della Comunione Calaverde in qualità di proprietaria del circolo nautico e della discoteca ed era quindi obbligata a contribuire alla spese di gestione ordinaria e straordinaria di detta Comunione in misura proporzionale al valore di tale sua proprietà esclusiva, pari 5,025 millesimi per il circolo nautico e a 2.932 millesimi per la discoteca; il tribunale aveva altresì rigettato la domanda proposta dalla società Calaverde in via riconvenzionale per la restituzione delle somma indebitamente versate a titolo di contribuzione alle spese della comunione.

La corte di appello, per quanto qui ancora interessa, ha confermato la statuizione di rigetto della domanda della società Calaverde di restituzione delle somma indebitamente versate a titolo di contribuzione alle spese della comunione sul rilievo che la stessa, “sostenuta da allegazioni tardive in quanto effettuate in appello, è sfornita di prova, palesandosi, la richiesta CTU, come esplorativa e inammissibile”. La corte territoriale ha ritenuto di non poter tenere conto dei documenti prodotti dalla società “soltanto in secondo grado, nonostante fossero di data anteriore alle preclusioni istruttorie”; quanto alla nota dell’Amministratore della Comunione del 22.4.14, la stessa corte l’ha giudicata inutilizzabile sull’assunto che essa fosse “mirata ad eludere le preclusioni istruttorie”.

Con l’unico mezzo di ricorso, promiscuamente riferito ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la società Calaverde denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La Comunione Calaverde ha depositato controricorso, mentre in sig. Duni non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamato all’adunanza di camera di consiglio del 10.1.2019 sulla base di una proposta di rigetto del ricorso formulata dal designato consigliere relatore; per tale adunanza entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Il Collegio ritiene che la decisione sul ricorso involga la soluzione di questioni che, in difetto di evidenza decisoria, risulta opportuno trattare in pubblica udienza.

P.Q.M.

rinvia la causa nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza davanti alla Seconda Sezione Civile.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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