Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23613 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., CA.AL., C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA A BERTOLONI 14 presso lo studio

dell’avvocato TERRANOVA ANTONELLA, che li rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA ENTRATE DI ROMA, in persona del Direttore pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– resistenti con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 184/2007 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato TERRANOVA ANTONELLA, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato MADDALO ALESSANDRO, che ha chiesto

l’inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 6.3.2009 è stato notificato al Ministero dell’Economia ed all’Agenzia delle Entrate il ricorso proposto da C. G., C.A. e Ca.Al. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 21.1.2008), che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 90/61/2006 che aveva accolto il ricorso dalle parti contribuenti proposto contro l’avviso di liquidazione (di imposta di successione, ipotecaria, INVIM sostitutiva, catastale, entrate eventuali e tributi speciali) ed irrogazione di sanzioni, atto notificato ad essi contribuenti il 22.7.2003 e concernente la dichiarazione (di data 9.8.2001) di successione di Ca.Ar., deceduto il giorno (OMISSIS).

Non hanno svolto attività difensiva le Amministrazioni intimate, salva la costituzione da parte dell’Agenzia ai fini della “eventuale partecipazione all’udienza di discussione”.

La parte ricorrente ha depositato anche memoria illustrativa.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 20 settembre 2011, in cui il PG ha concluso per l’inammissibilità (ed in subordine per l’accoglimento) del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di liquidazione (che annulla e sostituisce un altro precedentemente emesso) – e sul presupposto che alla dichiarazione di successione dianzi menzionata non fosse applicabile la disciplina della L. n. 342 del 2000, art. 62 (riferita alle dichiarazioni il cui termine di presentazione scade successivamente al 31.12.2000), poichè la dichiarazione di accettazione beneficiata fatta dai chiamati all’eredità non era stata preceduta o seguita dalla redazione dell’inventario, con conseguente attribuzione ad essi della qualifica di eredi puri e semplici – l’Agenzia aveva preteso il pagamento delle imposte di successione ed accessorie, determinate sulla scorta della disciplina previgente alla L. n. 342 del 2000.

Nel ricorso proposto avanti alla CTP di Roma le parti contribuenti hanno protestato che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario (effettuata il 18.11.2000) costituiva ragione di automatico differimento del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di successione (perciò scadente il 18.9.200) e quindi anche di applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 69 a mente del comma 15 del quale la disciplina in questione si applica alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31.12.2000. Le medesime parti contribuenti hanno pure evidenziato l’esistenza di plurimi errori nei procedimento di liquidazione dell’imposta.

Si evince dalla sentenza qui impugnata che l’Agenzia, nel costituirsi nel primo grado di giudizio, ha contestato l’applicazione alla specie di causa del menzionato art. 69, atteso che l’accettazione beneficiata, non preceduta o seguita dal compimento dell’inventario, implica la qualificazione dei chiamati all’eredità come eredi puri e semplici, con conseguente onere di presentazione della dichiarazione di successione entro mesi sei decorrenti dalla data di apertura della successione.

L’adita CTP di Roma ha accolto il ricorso delle parti contribuenti, sul presupposto che la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario abbia l’effetto di posticipare il termine di mesi sei per la presentazione della dichiarazione di successione con decorrenza dalla data di formazione dell’inventario, e perciò riconoscendo applicabile alla specie di causa la disciplina della L. n. 342 del 2000.

L’appello proposto dall’Agenzia avverso la predetta decisione è stato accolto dalla CTR di Roma con la sentenza qui impugnata.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che il gravame proposto dall’Agenzia appariva fondato su una precisa tesi e cioè che l’imposta di successione dovesse essere computata sulla base della disciplina alla data del decesso del “de cuius”, non sussistendo le condizioni per la proroga.

Detta tesi appariva alla Commissione Regionale condivisibile, e ciò in ragione del rilievo che non era risultato che gli eredi – non essendo in possesso dei beni ereditari – “potessero procedere all’accettazione nei termini di cui all’art. 487 c.c., cioè sei mesi dall’apertura della successione”. Ad avviso della Commissione regionale, infatti, nell’ottica dell’applicazione dell’art. 485 c.c. (quella dei chiamati all’eredità che si trovino nel possesso dei beni ereditari, con conseguente onere di effettuazione dell’inventario entro mesi tre dall’apertura della successione, pena la presunzione di accettazione pura e semplice) l’onere della prova del mancato possesso dei beni ereditari avrebbe dovuto gravare “su colui che lo abbia dedotto”.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 28.232,11- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Questione preliminare.

Preliminarmente necessita rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto contro il Ministero delle Finanze.

Quest’ultimo non è stato parte del processo di appello (instaurato dopo il 1 gennaio 2001 – data di inizio dell’operatività delle Agenzie fiscali – dal solo Ufficio locale dell’Agenzia) sicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente grado.

Nulla sulle spese relative al predetto rapporto processuale, atteso che il Ministero non si è costituito.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Difetto di motivazione”.

Nonostante l’ambigua formula adoperata nella rubrica, il quesito di diritto posto all’esito del motivo di impugnazione chiarisce che la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice a quo avrebbe violato la disciplina del menzionato art. 57 allorchè ha posto a fondamento del proprio convincimento un’eccezione formulata dall’Agenzia per la prima volta in sede di appello e cioè la circostanza che gli eredi C. fossero nel possesso dei beni ereditari (sottinteso: al momento dell’apertura dell’eredità) con i conseguenti effetti “ai fini dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario”.

Così scarnamente formulato, il quesito di cui si tratta, da per scontata la fondatezza di un assunto (e cioè che il giudice di appello abbia posto a fondamento del proprio convincimento la circostanza di fatto del possesso dei beni ereditari da parte degli eredi) che fondato non appare.

Sia pure con fraseggiare contorto e non agevolmente perspicuo, il giudice di appello ha invece dato conto di una complessiva ed articolata censura di appello improntata dall’Agenzia sulle due alternative, e cioè sia quella dell’applicabilità dell’art. 487 c.c., sia quella dell’applicabilità dell’art. 485 c.c. (rispettivamente per l’ipotesi del difetto del possesso e della sussistenza di detto possesso), e l’ha ritenuta fondata ed accoglibile, anche alla luce di due pronunce di questa Corte.

In specie, muovendo dalla disciplina relativa all’ipotesi di sussistenza del possesso dei beni ereditari, il giudice di appello ha considerato che sarebbe stato onere della parte contribuente fornire la prova del “mancato possesso”, ed ha perciò concluso che -proprio causa il mancato assolvimento dell’onere di prova in questione- non era risultato che gli eredi, “non essendo in possesso dei beni ereditari, potessero procedere all’accettazione nei termini di cui all’art. 487 c.c., cioè sei mesi dall’apertura della successione”.

Da ciò la condivisione da parte della Commissione Regionale del nucleo logico della censura di appello, e cioè che facessero difetto i presupposti per ritenere applicabile alla specie di causa la disciplina dettata dalla L. n. 342 del 2000, con conseguente applicazione di quella dettata dalla L. n. 346 del 1990.

Così ricostruito l’argomentare del giudice di secondo grado, non risulta affatto che egli abbia fondato il proprio convincimento su un’eccezione di fatto tardivamente introdotta dalla parte appellante, in violazione dell’art. 57 più volte menzionato, avendo anzi lo stesso giudice di appello dato atto, nella parte motiva della sentenza (di che vi è anche conferma anche nelle allegazioni in fatto contenute ne ricorso introduttivo del presente grado), che sin dal primo grado l’Agenzia aveva eccepito che la dichiarazione di accettazione con beneficio avrebbe dovuto essere preceduta (come di regola accade per l’ipotesi di cui all’art. 485 c.c.) ovvero seguita (come di regola accade per l’ipotesi di cui all’art. 487 c.c.) dall’espletamento dell’inventario.

Ed è proprio sul difetto di correlazione cronologica tra il momento della dichiarazione di accettazione con beneficio e l’eventuale redazione dell’inventario che è fondata la ratio decidendi della pronuncia di appello, e sia pure sulla premessa della necessaria applicazione del canone legale di riparto dell’onus probandi che, secondo la Commissione di secondo grado, è la chiave di volta della questione controversa. Canone legale che – ovviamente – è criterio di soluzione ben diverso da quello di accoglimento di una espressa eccezione di fatto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non è chi non veda che il motivo di impugnazione, fondato sull’assunto del determinante rilievo dell’eccezione tardivamente proposta, non può che restare disatteso.

7. Il secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con il predetto motivo di impugnazione la parte ricorrente lamenta – per come si desume dal momento di sintesi formulato a termine dell’esposizione – che il giudice di appello abbia trascurato di dare contezza dell’iter logico-giuridico seguito per concludere che gli eredi C. fossero nel possesso dei beni ereditari.

Anche con riguardo al motivo di impugnazione ora in esame, tuttavia, la parte ricorrente incorre nel medesimo fraintendimento in ordine alla ratio decidendi su cui è fondata la pronuncia di appello, e cioè che quest’ultima si fondi sulla condivisione di una eccezione di puro fatto proposta dalla parte allora appellante.

All’incontrario, la Commissione regionale ha ritenuto che competesse alla parte legalmente onerata (la parte contribuente) dare prova di non essere nel possesso dei beni ereditari, in difetto di che non si sarebbe potuta giovare della disciplina prevista nell’art. 487 c.c..

Fa difetto quindi la “decisività” della circostanza di fatto indicata dalla parte ricorrente come oggetto di omessa o contraddittoria motivazione, appunto perchè il giudicante ha identificato la chiave di volta della lite non già in una circostanza di fatto, bensì invece nell’applicazione di un criterio legale di riparto dell’onus probandi, ciò che prescinde totalmente dalla valutazione della corrispondenza tra fatti prospettati dalle parti e realtà.

8. Il terzo motivo d’impugnazione.

Il terzo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Dalla formulazione del momento di sintesi, posto in calce al motivo di impugnazione, si intende che la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante non abbia fornito adeguata motivazione della ritenuta applicabilità della regola secondo cui “l’onere della prova relativa al possesso dei beni ereditari spettasse agli eredi C.”.

Ma è manifesto che anche a questo proposito la parte ricorrente non ha fornito indicazione del fatto decisivo controverso in riferimento al quale sarebbe stato commesso il vizio motivazionale che è prospettato.

Il canone di riparto dell’onus probandi è infatti il precipitato della disciplina normativa che vi presiede (e che qui non mette conto indagare), con riferimento alla quale non è prospettabile una questione di insufficiente o contraddittoria motivazione, non potendosi postulare se non che il vizio di interpretazione o applicazione ci sia o non ci sia, indipendentemente dalla motivazione fornita dal giudicante di merito, che alla Corte compete eventualmente di correggere (art. 384 c.p.c., u.c.).

Ed è ben per questo che è fermo e perentorio l’indirizzo di questa Corte secondo cui il difetto o la contraddittorietà di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto (per tutte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5271 del 12/04/2002): “E’ inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con il quale la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, anche nel senso di applicazione di una norma a preferenza di un’altra, venga denunziata come vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.

Non vi è dubbio perciò che il terzo motivo di impugnazione debba considerarsi complessivamente inammissibile.

Nulla sulle spese, in difetto di espletamento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero e rigetta il ricorso proposto contro l’Agenzia. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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