Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23613 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 19/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18502/2015 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO TIRONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 29/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la manifesta infondatezza del ricorso, perchè la sentenza impugnata non presenta alcun vizio di nullità che debba o possa essere sanato dato che il mancato deposito della ricevuta riguarda l’atto di appello.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

D.M.A. con ricorso del 10 luglio 2015 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 132 del 2014, con la quale la Corte di Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l’appello per mancata prova dell’avvenuta notifica dell’atto di appello.

La cassazione di questa è stata chiesta per un motivo: nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

Il Fallimento (OMISSIS) srl, in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

1.- Secondo il ricorrente, pur confermando che all’udienza del 12 marzo 2014, fissata per consentire, all’appellante (oggi ricorrente), il deposito dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto di appello, per un disguido non era stata depositata la ricevuta corretta, ma altra ricevuta, e, pur condividendo i principi espressi dalla Corte distrettuale, tuttavia, ritiene che ai sensi dell’art. 372 c.p.c., possa depositare nel giudizio di cassazione la ricevuta di ricevimento di cui si dice e, alla luce di tale deposito, dimostrare che la sentenza di appello sarebbe nulla.

1.2.- Il ricorrente non tiene conto che la sentenza di appello non presenta alcun vizio di nullità che debba o possa essere sanato dato che il mancato deposito della ricevuta di cui si dice riguarda l’atto di appello e, non certo la sentenza impugnata.

Ciò detto, va osservato, come pure ha evidenziato la Corte distrettuale, che costituisce ius receptum il principio di diritto secondo cui, ai fini del rispetto del termine per la proposizione del gravame, è sufficiente che l’impugnante depositi la prova della consegna dell’atto all’agente notificatore, mentre, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica, può essere data, anche, in un momento successivo, fino all’udienza di discussione (Sez. U., Sentenza n. 11429 del 12/05/2010, in tema di ricorso per cassazione). Ne consegue, nel diritto vivente, l’affermazione che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed, in assenza di attività da parte dell’intimato, l’impugnazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e, non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c.. L’impugnante può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso, che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso (Sez. 5, Sentenza n. 13923 del 24/06/2011).

Pertanto, nell’ipotesi di omessa produzione dell’avviso di ricevimento, idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte impugnante, al fine di provvedere a tale deposito, poichè il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost.. Infatti, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria (Sentenza n. 9453 del 28/04/2011). Il tutto è emendabile unicamente offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso (Sez. 3, Sentenza n. 14780 del 30/06/2014, Rv. 631571).

Nel caso in esame, comunque, la Corte distrettuale aveva concesso il rinvio di udienza per consentire il deposito della ricevuta di cui si dice e la stessa non è stata depositata.

Ciò detto, va qui ribadito che, correttamente, la Corte distrettuale, preso atto che non era stata data la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di appello, ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese, posto che la parte intimata non ha svolto, in questa fase alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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