Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23612 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7011-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO IUDICE;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

LUCIANA ROMEO e LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 175/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/03/2014, R.G.N. 357/2010.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 13.3.2014, la Corte d’appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di P.M. volta a conseguire la rendita che assumeva spettargli in dipendenza della malattia da cui era affetto e di cui aveva argomentato l’etiologia professionale;

che avverso tale pronuncia P.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1033 del 1933, art. 2, come modificato dal D.Lgs. n. C.p.S. n. 438 del 1947, nonchè degli artt. 75,77,81,83,100,125,164 e 132 c.p.c. e dell’art. 118 att. c.p.c., per non avere la Corte di merito rilevato la carenza di legittimazione processuale del Direttore Regionale per la Puglia dell’INAIL e dichiarato, conseguentemente, l’inammissibilità dell’appello;

che, con il secondo, il terzo e il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del T.U. n. 1124 del 1965, artt. 2 e 3, del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, dei D.Lgs. n. 626 del 1994 e D.Lgs. n. 81 del 2008, nonchè degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 112,113,115,116,134,421,437,441,442 e 445 c.p.c., art. 118 att. c.p.c., e art. 111 Cost., anche per omesso esame di fatti decisivi del giudizio e carenza di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che difettasse, nel caso di specie, la prova del nesso di causalità tra la malattia denunciata e l’attività lavorativa da lui svolta, nonostante il contrario avviso espresso al riguardo dal CTU di prime cure; che il primo motivo è infondato, dovendo qui ribadirsi il principio secondo cui chi agisce in giudizio quale titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica ha l’onere di provare tale qualità soltanto allorchè questa venga contestata (Cass. nn. 10167 del 2000, 11877 del 2003, 12318 del 2008, 19824 del 2011, 20563 del 2014) e tale contestazione sia tempestiva, non essendo il giudice altrimenti tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante quando gli atti relativi al conferimento del potere rappresentativo siano soggetti a pubblicità legale e dovendo solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (così Cass. S.U. n. 20596 del 2007, ripresa in termini da Cass. n. 10009 del 2018), ciò che, nel caso del direttore di sede periferica dell’INAIL non può essere revocato in dubbio ove si consideri che la delega rilasciata dal Presidente dell’INAIL al direttore della sede periferica, avente ad oggetto la legale rappresentanza dell’Istituto, ai sensi del R.D. n. 1033 del 1993, art. 2, u.c., come sostituito dal D.Lgs. n. C.p.S. n. 438 del 1947, art. 1, esula dallo schema della rappresentanza in senso tecnico ed è riconducibile alla figura della delegazione fra organi attuata ai fini di un decentramento amministrativo, con l’effetto di determinare, sia pure in modo non permanente, un vero e proprio spostamento di competenza dall’organo delegante a quello delegato, che investe il direttore della sede, per quanto concerne l’attività dell’istituto nell’ambito della stessa sede, della rappresentanza anche processuale dell’INAIL nelle controversie concernenti la sua attività, abilitandolo anche all’impugnazione delle sentenze intervenute nell’ambito di tali controversie (Cass. n. 11877 del 2003, cit., cui hanno dato seguito Cass. nn. 4859 del 2009 e 6337 del 2012);

che il secondo, il terzo e il quarto motivo sono invece inammissibili, pretendendo, al di là del riferimento alla violazione di norme processuali e sostanziali, di censurare il giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa l’insussistenza di un comprovato nesso di causalità tra l’attività svolta dall’odierno ricorrente e la malattia denunciata, che è questione di merito non censurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per come tipizzati da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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