Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23612 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 23/09/2019), n.23612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7339-2018 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo

studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., CURATELA DEL FALLIMENTO DOTT. G.L. SAS IN

LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 51, presso lo studio

dell’avvocato ROSSI LUCIANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESI MARIO;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA

ALDO ANGELO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE OSSERVA:

che la Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiesto di essere ammessa al passivo fallimentare della s.a.s. Dott. G.L. di G.L., indicando come titolo della richiesta un decreto ingiuntivo emesso in forma esecutiva dal Tribunale di Palermo;

che il giudice delegato ha rigettato la domanda, rilevando che nella fattispecie non risultava la certificazione del passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo;

che la Banca ha proposto opposizione L. Fall., ex art. 98 avanti al Tribunale di Palermo;

che, con decreto depositato il 6 febbraio 2018, il Tribunale di Palermo ha ammesso parzialmente il credito richiesto;

che, in particolare, il Tribunale, rilevato che si trattava di decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento di decreto di esecutorietà, ha ritenuto che lo stesso fosse da considerare tamquam non esset;

che, inoltre, con riferimento al saldo debitore di un conto corrente il Tribunale ha riscontrato che il contratto è privo di data certa anteriore al fallimento sin dal suo sorgere con la “conseguente inopponibilità ab origine delle clausole ivi contenute”,

che la Banca ha presentato ricorso per cassazione avverso questo provvedimento, articolandolo in due motivi;

che il primo motivo lamenta violazione di legge costituzionale e di legge ordinaria in punto di (non) “opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo e del privilegio ipotecario con quel titolo acquisito”;

che il secondo motivo assume violazione della norma dell’art. 2704 c.c. in relazione all’art. 117 TUB;

che il Fallimento ha resistito con controricorso;

che si è fatto luogo alla fissazione dell’adunanza della Corte per la trattazione della causa in camera di consiglio, per il giorno 9 luglio 2019;

che il Collegio, a norma dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, ritiene di non ravvisare una evidenza decisoria tale da permettere la definizione del ricorso presso la c.d. sezione filtro, sicchè lo stesso deve essere avviato alla discussione in pubblica udienza presso la sezione che è tabellarmente competente.

P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione Prima.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoP.Q.M.

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