Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23612 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23612
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10085-2016 proposto da:
C.B., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6177/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il ricorso proposto da C.B., notificato il 20/1/2016 non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 3/5/2016.
Al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
PQM
la Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenutà a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016