Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23612 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SICILIA, spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 90/35/05, depositata il 24 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’inammissibilità ed in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 90/35/05, depositata il 24 gennaio 2006, che, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Palermo (OMISSIS), ha confermato il riconoscimento alla spa Banco di Sicilia del rimborso delle imposte di registro liquidate per un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Palermo, recante condanna dell’obbligato principale e di più fideiussori al pagamento di un debito di conto corrente, dovendo scontare le garanzie personali prestate in solido da più soggetti non già tante imposte quanti sono i garanti, ma una sola imposta commisurata alla somma garantita.

La società contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 22 e 43, art. 1946 c.c., e della nota all’art. 6 della tariffa, parte 1^, allegata al detto D.P.R. n. 131 del 1986, assume che, in mancanza di un collegamento funzionale tra le singole fideiussioni – siano o non siano prestate con atti separati -, in mancanza cioè di un comune intento di garanzia e di un comune interesse, risultante sin dal rilascio delle garanzie stesse, potrebbe parlarsi non di confideiussione in senso stretto, ma di fideiussione plurima, con conseguente debenza dell’imposta di registro per ogni singola fideiussione prestata, calcolata sulla somma garantita, vale a dire l’importo per cui la garanzia è stata rilasciata.

Il ricorso è infondato.

Secondo l’orientamento che si è andato consolidando nella giurisprudenza di questa Corte, infatti, “in tema di imposta di registro, nel caso di fideiussioni prestate, con atti separati, da più persone per un medesimo debitore ed a garanzia del medesimo debito, che siano poi enunciate in unico decreto ingiuntivo (riferito unitariamente al debitore principale ed ai garanti), si configura una “confideiussione”, con la conseguenza che i fideiussori sono solidalmente obbligati all’estinzione del debito, ex art. 1946 cod. civ., ed è sottoposto a tassazione proporzionale uno solo degli atti di prestazione di garanzia, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 43, comma 1, lett. f), e dell’art. 6 (e relativa nota) della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. medesimo. Tale ultima disposizione non condiziona lo speciale regime impositivo nè alla contestualità della prestazione delle garanzie nè ad una comune consapevolezza dei garanti di prestare garanzia per lo stesso debito, essendo il regime di solidarietà comulativa una conseguenza legale della pluralità di garanzie per lo stesso debito, la quale può essere esclusa o limitata, ai sensi dell’art. 1946 c.c., mediante apposite pattuizioni, evincendosi da ciò che la ragione del regime fiscale agevolato risiede soltanto nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozi di prestazione di garanzia; nella specie, non risultando nè provata nè dedotta l’esistenza di patti che escludevano o limitavano l’applicazione del regime di solidarietà ad una o più delle fideiussioni prestate a favore della banca creditrice, doveva applicarsi lo speciale regime agevolativo” (Cass. n. 10347 del 2007 e n. 20219 del 2004).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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