Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23611 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5544-2015 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI e LIDIA CARCAVALLO;

– ricorrente –

contro

E.E., E.R., nella qualità di eredi di P.L.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA 671, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE PENDIBENE, che le rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1124/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2014, R.G.N. 5555/2008.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 14.2.2014, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INPS alla riliquidazione della pensione già spettante a P.L. “con il computo della contribuzione figurativa per il periodo scoperto dal 1.11.1938 al 25.4.1945” e con il riconoscimento dei contributi figurativi per astensione obbligatoria per maternità per le figlie e per il congedo parentale, previo versamento del contributo di riscatto;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che le eredi di P.L. hanno resistito con controricorso, anch’esso successivamente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto della dante causa delle odierne controricorrenti al beneficio della contribuzione figurativa relativa al 1.11.1938 al 25.4.1945, che non aveva formato oggetto di domanda per essere stato già riconosciuto dall’INPS in via amministrativa, mentre oggetto della domanda giudiziale era il ricalcolo della pensione liquidata a seguito dell’ammissione al beneficio della contribuzione figurativa, che era stato domandato sull’erroneo presupposto che L. n. 36 del 1974, art. 1, disciplinasse una speciale forma di retribuzione pensionabile e non invece un criterio di determinazione dell’ammontare dei contributi figurativi;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 25 e 35, per come interpretati dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, per avere la Corte territoriale riconosciuto i contributi figurativi per l’astensione obbligatoria per maternità e congedo parentale nonostante si tratti di istituti applicabili a coloro che siano iscritti alle forme di previdenza obbligatorie alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151 del 2001, mentre la dante causa delle odierne controricorrenti non era più iscritta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1952 e risultava pensionata con decorrenza dal 1972;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione della L. n. 140 del 1985, art. 6, per avere la Corte di merito stabilito una decorrenza non conforme a legge della maggiorazione prevista L. n. 140 del 1985, ex art. 6, in favore degli ex combattenti, facendola decorrere dal 1972 invece che dalla data di entrata in vigore della legge stessa o da quella successiva della liquidazione della pensione;

che, con riguardo al primo e al secondo motivo di censura, va premesso che la sentenza impugnata, pur affermando in parte motiva che la dante causa delle odierne controricorrenti aveva diritto alla riliquidazione della pensione di cui era titolare la dante causa delle odierne controricorrenti “con il computo della contribuzione figurativa per il periodo predetto” (e cioè quello “scoperto dal 1.11.1938 al 25.4.1945”: cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), ha nondimeno condannato l’INPS, a titolo di “riliquidazione della pensione”, al pagamento della somma di Euro 55.097,52, pacificamente pari all’oggetto reale della domanda, che concerneva la rideterminazione della retribuzione pensionabile in misura pari a quella “attestata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali” in misura pari a “Euro 45,01” e l’incremento della contribuzione effettiva “di 10 mesi (pari a 44 settimane)” a titolo di “contributi figurativi per l’astensione obbligatoria di maternità per le due figlie E. e E.R., nate a (OMISSIS) rispettivamente il (OMISSIS) ed il (OMISSIS)”, e di altre “52 settimane per contribuzione da riscatto per i periodi di congedo parentale per le suddette due figlie, previo calcolo dell’onere di riscatto” (così pagg. 2, 4 e 5 del ricorso introduttivo del giudizio, debitamente riportate a pag. 4 del ricorso per cassazione);

che, riguardando il vizio di ultrapetizione non le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza, ma solo il dispositivo, allorchè la statuizione emessa trascenda i limiti fissati dalle contrapposte richieste ed eccezioni delle parti (così Cass. n. 2830 del 1997), deve escludersi che la sentenza impugnata abbia violato la previsione dell’art. 112 c.p.c., occorrendo solo valutare se il dispositivo sia conforme a diritto;

che tanto, nella specie, non può dirsi con riguardo alla statuizione concernente il ricalcolo della pensione sulla scorta della differente retribuzione pensionabile rivendicata nel ricorso introduttivo del giudizio, dovendo al riguardo ribadirsi che, in tema di benefici previdenziali a favore dei perseguitati per motivi politici e razziali, il riferimento alla “retribuzione attuale della categoria e qualifica professionale posseduta dagli interessati nei periodi di persecuzione”, contenuto nella L. n. 1424 del 1965, art. un., recante interpretazione autentica della L. n. 96 del 1955, art. 5, per come modificato dalla L. n. 284 del 1961, art. 3, ha la finalità di imporre all’ente previdenziale un comportamento analogo a quello che avrebbe dovuto osservare qualora, nel periodo di persecuzione, i contributi fossero stati effettivamente versati, costituendo pertanto la base di computo della contribuzione relativa al periodo di copertura figurativa, ma non costituisce in alcun modo il parametro di calcolo dell’importo del trattamento pensionistico, che deve essere sempre effettuato in applicazione delle regole di volta in volta dettate per la sua determinazione al momento del collocamento in quiescenza (così Cass. nn. 11708 del 2019 e 6096 del 2020, alla motivazione della quale ultima, in particolare, si rinvia anche per la confutazione dell’eccezione d’inammissibilità della censura per non avere l’INPS contestato la CTU disposta in grado d’appello);

che altrettanto infondata in diritto è la pretesa, parimenti riconosciuta dalla Corte territoriale, di incrementare la contribuzione effettiva con i contributi figurativi per l’astensione obbligatoria di maternità e con quelli riscattabili per congedo parentale, essendosi precisato che il legislatore ha concepito i benefici di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 25 e 35, soltanto per le lavoratrici in maternità nell’intervallo fra un rapporto di lavoro subordinato e un altro, purchè, al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. cit. (vale a dire al 27.4.2001), non fossero titolari di un trattamento pensionistico, risultassero iscritte ad un’assicurazione di lavoro dipendente ordinaria o sostitutiva o esclusiva e potessero far valere almeno cinque anni di contribuzione versati in costanza di rapporto di lavoro (così da ult. Cass. n. 20505 del 2015, sulla scorta di Cass. nn. 15784 del 2011 e 6754 del 2012), mentre la dante causa delle odierne controricorrenti, che ha conseguito la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.3.1972 (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), non risulta iscritta ad alcuna forma previdenziale obbligatoria a far data dal settembre 1952 (cfr. sul punto l’estratto contributivo trascritto a pag. 12 del ricorso per cassazione);

che irrilevanti, al fine di escludere l’interesse ad impugnare dell’Istituto (art. 100 c.p.c.), appaiono i rilievi di cui alle pagg. 15-16 del controricorso, dovendo ribadirsi che il riconoscimento di una prestazione previdenziale effettuato in sede amministrativa durante la pendenza del procedimento giudiziario concernente quella prestazione non determina di per sè solo la cessazione della materia del contendere, stante, da un lato, la persistenza dell’interesse dell’assicurato ad ottenere con il giudicato un accertamento incontestabile del proprio diritto e, dall’altro lato, la persistenza dell’interesse dell’istituto assicuratore a vedere accertata, in maniera del pari incontestabile e senza necessità del ricorso all’esercizio dei poteri di autotutela, l’insussistenza del medesimo diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto (così Cass. nn. 293 del 1995, 21428 del 2011); che, pertanto, assorbito il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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