Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23611 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 15,

presso lo studio dell’avvocato VENTURI FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARZOLA PATRIZIA, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 92/2005 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata l’08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di C.L. (veterinario, che non si è costituito) e avverso la sentenza della C.T.R. Umbria che, in tema di impugnazione di avvisi di diniego di rimborso Irap per gli anni 1998/2001, rigettando l’appello dell’Agenzia ed accogliendo l’appello incidentale del contribuente, dichiarava dovuto il rimborso anche per l’anno 1998, per il quale i primi giudici avevano ritenuto intempestiva la relativa istanza;

rilevato che i primi due motivi di ricorso (coi quali l’Agenzia sostiene che l’Irap è dovuta in ogni caso di autorganizzazione della propria attività professionale o comunque in ogni caso di impiego di beni strumentali o capitali) sono infondati e devono essere respinti alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’esercizio di attività autonoma è esclusa dall’applicazione dell’Irap qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e che il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ed inoltre impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, essendo onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. tra le altre SU nn. 12111 e 12108 del 2009);

Ritenuto che la censura per vizio di motivazione esposta nel terzo motivo deve ritenersi inammissibile perchè generica e non autosufficiente e deve essere rigettata;

Ritenuto che invece la censura esposta nel quarto motivo (col quale ci si duole che i giudici d’appello abbiano escluso la decadenza dal diritto al rimborso per l’acconto versato il 15.07.1998 ritenendo che solo al momento della liquidazione del valore globale l’acconto diviene parte integrante dell’imposta con conseguente decorrenza del termine di decadenza dalla liquidazione del saldo) è fondata e deve essere accolta alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale concerne tutti i casi di contestazione riguardanti i detti versamenti), decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (v. tra le altre cass. n. 13478 del 2008 e n. 5978 del 2006);

Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito escludendo il rimborso delle somme versate in acconto il 15 luglio 1998, con compensazione delle spese dell’intero processo, considerato lo sviluppo processuale della controversia e l’intervento della giurisprudenza in tema di decadenza dal diritto al rimborso in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara non dovuto il rimborso relativo alle somme versate in acconto il 15.07.1998. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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