Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2361 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2361 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA

R.G.N. 28514/2015

sul ricorso 28514-2015 proposto da:

Cron.

2 3e \

LODORI CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA,Rp.
V7ALM PARO 23,

SALERNI,

pnw-RRn o tndin ,1,1′,ulvvnnr-=ìtcì ARTHROT

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCOcc

TALARICO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584;
– intimati

avverso

la

sentenza

n.

1500/2014

Data pubblicazione: 31/01/2018

della

CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

.

n~m-

consiglio del

30/11/2017

dal

Consigliere

Dott.

RAFFAELE FRASCA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale ALBERTO

CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

2

R.g.n. 28514-15 (c.c. 30.11.2017)

Rilevato che:
1.

Carmelo Lodori ha proposto ricorso per cassazione contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e contro il Ministero della
Salute avverso la sentenza del 27 ottobre 2014, con cui la Corte
d’Appello di Catanzaro, in riforma parziale della sentenza resa in primo
grado dal Tribunale di Catanzaro nel marzo del 2009, ha dichiarato il
difetto di legittimazione dell’ASP di Vibo valentia (già ASL 8) sulla

domanda proposta da esso ricorrente e rigettato il suo appello nei
confronti del Ministero.
2. La controversia era stata introdotta dal Lodori nel giugno del 2003
contro il Ministero e l’allora ASL n. 8, per ottenere dai convenuti il
risarcimento del danno subito per aver contratto malattia da epatite C, a
seguito di due trasfusioni di sangue infetto che gli erano state praticate
nell’agosto del 1975 dal presidio ospedaliero Jazzolino di Vibo Valentia,
ove era stato ricoverato per un’ulcera duodenale principale.
Nella costituzione dei convenuti, che eccepivano la prescrizione del
diritto risarcitorio e l’infondatezza della domanda, il Tribunale di
Catanzaro rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di prescrizione
e compensava le spese di lite.
3. La sentenza veniva appellata dal Lodori, che la censurava quanto
alla ritenuta prescrizione: a) sia per erronea individuazione del dies a

quo del suo decorso dal momento in cui egli aveva presentato la
domanda di indennizzo ai sensi della I. n. 210 del 1992, anziché dal
momento in cui era stato comunicato dal CM0 di Catanzaro il riscontro
del nesso di causalità della patologia con le trasfusioni o da quello
dell’aggravamento manifestatosi nel 2002; b) sia per non avere ritenuto
applicabile la prescrizione decennale nel presupposto del carattere
contrattuale della responsabilità invocata.
4. La corte territoriale, nella resistenza dell’ASP di Vibo Valentia,
succeduta all’ASL n. 8 di Vibo Valentia, in via preliminare all’esame dei
motivi di appello, rilevava d’ufficio il difetto di legittimazione passiva
dell’ASL n. 8 e, quindi, del suo successore ASP I e, previo assorbimento
2h0
Est Con

ffaele Frasca

R.g.n. 28514- 15 (c.c. 30.11.2017)

dei motivi di appello, in riforma della sentenza di primo grado ne faceva
dichiarazione, mentre rigettava i detti motivi quanto alla posizione del
Ministero.
5. Al ricorso per cassazione del Lodori, che propone tre motivi rivolti
soltanto contro la statuizione della sentenza impugnata relativa al
rapporto processuale con l’ASP, non v’è stata resistenza degli intimati.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai

sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. e sono state depositate
conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, mentre parte ricorrente non ha
depositato memoria.

Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e/o falsa
applicazione ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione agli artt. 81, 99, 100,
112 c.p.c.”.
Vi si censura la sentenza impugnata quanto alla negazione della
legittimazione dell’ASP, che essa – dopo avere evocato Cass. n. 11321
del 2007 per reputarsi abilitata a rilevare d’ufficio il difetto di legitimatio

ad causam – ha motivato osservando che, poiché le trasfusioni infette
risalivano al 1975 e la pretesa risarcitoria concerneva un debito
anteriore all’istituzione dell’ASL n. 8, la legittimazione processuale e
sostanziale spettava alla Gestione Liquidatoria dell’ex USL cui
apparteneva il presidio, giusta l’art. 6 della I. n. 724 del 1994 e 2,
comma 14, della I. n. 594 del 1995. All’uopo la sentenza ha citato Cass.
n. 17936 del 2003.
Si sostiene nel motivo che la corte catanzarese avrebbe rilevato
d’ufficio non già una questione di difetto di legittimazione in senso
processuale, ma una questione di difetto di legittimazione in senso
sostanziale, che non sarebbe stata rilevabile d’ufficio, ma solo su
eccezione della stessa ASP, che però in primo grado si era costituita
accettando il contraddittorio e nulla eccependo al riguardo.
1.1. Il motivo è privo di fondamento.

3
Est. Cons. affaele Frasca

R.g.n. 28514-15 (c.c. 30.11.2017)

La Corte territoriale nel caso di specie ha rilevato che, in relazione ai
fatti costitutivi della domanda e, quindi, sulla base della sua
individuazione da parte dell’attore, la normativa giuridica rilevante per
individuare chi dovesse rispondere del debitore risarcitorio, applicata a
quei fatti ed in particolare al dato temporale della verificazione del fatto
dannoso con le trasfusioni, pacificamente identificato nel 1975,
evidenziava che il soggetto passivo del rapporto obbligatorio si doveva

individuare nella gestione liquidatoria e non nell’ASL.
Tale attività di rilevazione del difetto di titolarità passiva del
rapporto posto a base della domanda si è risolta nella mera
constatazione che le norme giuridiche applicabili alla vicenda non
individuavano l’ASL come soggetto passivo, essendo esso altro
soggetto. Tale attività, concretatasi nella mera individuazione del diritto
applicabile alla vicenda, è stata posta in essere dal giudice d’appello
legittimamente, atteso che l’individuazione del diritto applicabile al
rapporto oggetto della domanda compete al giudice e ciò anche in
appello, con il solo limite che al riguardo si sia pronunciato il giudice di
primo grado e il capo di sentenza relativo all’individuazione del diritto
applicabile non sia stato oggetto di appello, principale o incidentale,
eventualmente anche condizionato (da parte del soccombente virtuale,
che sia interessato a metterla in discussione).
Il principio di diritto che rende legittimo l’operato del giudice
d’appello è il seguente: «La carenza di titolarità, attiva o passiva, del
rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli
atti di causa.» (Cass., Sez. Un. n. 2951 del 2016, che lo ha affermato
unitamente a: a) quello secondo cui: «La titolarità della posizione
soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento
costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché
spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo
svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del
convenuto»; b) ed a quello, secondo cui: «Le contestazioni, da parte
del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte
4
Est. Cons. R ffaele Frasca

R.g.n. 28514-15 (c.c. 30.11.2017)

dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del
giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione
assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri
probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la
prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto
non rilevabili dagli atti.». Principi, questi ultimi due, che, a differenza
del primo, non vengono in rilievo nella specie, particolarmente il primo,

del debito ed individuare in iure

atteso che l’elemento fattuale rilevante per stabilire l’epoca di risalenza
la normativa sulla legittimazione

sostanziale era il momento della trasfusione, indicato dalla stessa
domanda dell’attore).
Il motivo è, dunque, rigettato.
2. Con un secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa
applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 324 c.p.c. e
2909 c.c.”.
Con questo motivo si sostiene che la corte territoriale avrebbe
rilevato il difetto di legittimazione passiva in senso sostanziale
nonostante che sulla sussistenza della legittimazione dell’ASP si fosse
formato un giudicato implicito a seguito della sentenza di primo grado e
non essendovi stato espresso gravame sul punto.
2.1. Il motivo è privo di fondamento.
Fermo che sul punto della legittimazione sostanziale passiva della
ASL non vi era stata una pronuncia espressa, in quanto il primo giudice
aveva ritenuto dirimente la questione di prescrizione, si deve escludere
l’esistenza di un giudicato implicito, che apparentemente si potrebbe
ravvisare per il fatto che, avendo quel giudice ritenuto prescritto il
diritto lo avrebbe implicitamente ritenuto configurabile verso entrambi i
convenuti.
L’esclusione si giustifica sia alla stregua di quanto si è precisato a
proposito dell’esame del primo motivo, sia alla luce delle recenti
precisazioni che si colgono nella sentenza di cui a Cass., Sez. Un., n.
11799 del 2017, la quale si è soffermata – in special modo nei paragrafi
5
Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 28514-15 (c.c. 30.11.2017)

9.3.3. – sui limiti in cui può ravvisarsi un giudicato implicito su questioni
di merito, evidenziando, in particolare che occorre considerare che la
logica del giudice di merito può essere quella di dare rilievo nella
decisione alla questione c.d. più liquida, il che, in mancanza di
affermazioni espresse o implicite che però rivelino in modo chiaro che il
giudice ha risolto una questione logicamente anteriore a quella che ha
ritenuto dirimente, esclude che essa sia decisa ed impone di ritenerla

Ora,

non esaminata.
nel caso della decisione basata su una questione di

prescrizione, il fatto estintivo del decorso del tempo è idoneo a
giustificare la reiezione della domanda riguardo al diritto di cui
si è chiesta la tutela senza che si debba necessariamente
risolvere la questione del se la fattispecie costitutiva del diritto
per come allegata si sia verificata oppure no. Si tratta solo di
riscontrare se, ipotizzato che il diritto affermato con la domanda
sia sorto, il decorso del tempo eccepito dal convenuto avrebbe
comunque determinato la sua consumazione.
Questo accertamento non suppone la previa ricognizione
della fattispecie costituiva e, quindi, l’accertamento nemmeno
del fatto costituivo rappresentato dalla sua configurabilità nei
confronti del convenuto.
Ne riesce evidente la conseguenza che una decisione che, in
mancanza di contestazione della legittimazione passiva
sostanziale del convenuto e della prospettazione di una
eccezione di prescrizione abbia rigettato la domanda
esaminando tale eccezione e ritenendola dirimente, in alcun
modo può dare luogo ad una decisione implicita sulla
legittimazione passiva e ciò meno che mai in modo chiaro.
Alla stregua delle precisazioni fatte dalla sentenza delle SS.UU.
appena citata (alla cui lettura si rinvia), qualora il convenuto contesti
la propria legittimazione passiva in senso sostanziale

in iure,

come sarebbe potuto accadere nella specie, e nel contempo
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Est. Con. Raffaele Frasca

R.g.n. 28514-15 (c.c. 30.11.2017)

deduca la prescrizione, ove il giudice decida in base a
quest’ultima reputandola fondata e nulla dica sulla questione di
legittimazione passiva, essa, non essendovi stata una decisione
di rigetto espressa, non deve essere fatta oggetto di appello
incidentale condizionato da parte del convenuto vittorioso
(perché non vi è stata decisione) ed è anche irrilevante che egli
la riproponga, giacché il giudice d’appello, alla condizione che si

tratti di quaestio iuris emergente alla stregua dei fatti allegati in
primo grado, bene può ex officio esaminarla.

Il motivo è, dunque, rigettato.
3. Con il terzo motivo si prospetta “violazione e/o falsa applicazione
ex art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione alla I. 23 dicembre 1994, n. 724, art.

6, comma 1, alla I. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14 e
all’art. 22 della legge della Regione Calabria n. 8/2003, per come
modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del
5 aprile 2007, dalla legge regionale n. 9/2007”.
Il motivo tende a sostenere che la legittimazione passiva sarebbe
stata negata per un’erronea esegesi delle conseguenze della
declaratoria di incostituzionalità della I.r. Calabria n. 8 del 2003.
3.1. Esso è infondato se non inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis
n. 1 cod. proc. civ., perché sostiene una tesi contraria a quella
enunciata (tra l’altro proprio in controversia in cui era parte l’ASP qui
intimata), con ampia e condivisibile motivazione (come evidenziato dal
P.G.) da Cass. n. 6208 del 2013.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si
deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.
P. Q. M.
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Est. Con

aele Frasca

R.g.n. 28514-15 (c.c. 30.11.2017)

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di
cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato
art. 13.

Civile, il 30 novembre 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

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