Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2361 del 31/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 05/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14357-2014 proposto da:

D.N.L., EXIA IMMOBILIARE SRL in persona del Liquidatore

D.N.A., SARDOHOTEL SRL in persona del Liquidatore

C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E. XIMENES 10,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARINI, che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott. L.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio dell’avvocato FILIPPO SCIUTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO SCOFONE giusta procura a margine del

controricorso;

IPERCOOP TIRRENO SPA in persona del presidente del consiglio di

amministrazione e legale rappresentante pro tempore LE.MA.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOLZANO 15, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE DE TOMMASO che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO BERTOLINI giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, BAIA DELLE MIMOSE SRL, ACERO SECONDA SRL,

COMPAGNIA DEL MEDITERRANEO SRL, MATESCE PESCHICI SRL, AESERNIA SRL,

DAS FINANZIARIA SRL, SEAT SOC. EDITRICE ALTO TIRRENO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato ALESSANDRO BERTOLINI;

udito l’Avvocato FILIPPO SCIUTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2001, Ipercoop Tirreno S.p.a. convenne in giudizio Fondiaria Assicurazioni S.p.a. chiedendone la condanna al pagamento di Lire 49 miliardi, in adempimento della fideiussione prestata dalla Compagnia assicuratrice in favore di (OMISSIS) S.r.l. (rimasta inadempiente all’obbligo di consegnare all’attrice, entro il termine pattuito, un immobile promesso in vendita con contratto preliminare del 1995, più volte modificato).

Si costituì la convenuta, contestando l’inadempimento di (OMISSIS) ed eccependo la novazione dell’originario rapporto, con conseguente estinzione di ogni propria obbligazione, nonchè l’inadempimento di Ipercoop Tirreno alle obbligazioni assunte nei confronti della (OMISSIS). Chiese la chiamata in causa di quest’ultima e di una serie di soggetti, tra cui gli odierni ricorrenti, che avevano prestato garanzia verso la convenuta stessa per ogni pagamento eseguito nell’ambito del rapporto predetto.

A seguito della chiamata in causa, si costituirono (OMISSIS) S.r.l., Matesce Peschici S.r.l. e Das Finanziaria S.r.l. eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo l’inefficacia del termine per l’adempimento apposto al contratto preliminare e contestando la tesi di Fondiaria circa l’estinzione della garanzia per novazione del rapporto principale. Formularono domanda riconvenzionale di risoluzione per colpa di Ipercoop Tirreno.

Si costituì anche Alosa Immobiliare S.p.a., eccependo l’estinzione della garanzia prestata in favore di Fondiaria Assicurazioni per nullità della proroga tacita della stessa garanzia, nonchè per novazione oggettiva del rapporto.

In corso di causa, l’attrice e Fondiaria Assicurazioni addivennero ad una soluzione transattiva della controversia.

Il Tribunale di Grosseto, con la sentenza n. 857/2006, rigettata l’eccezione di incompetenza e dichiarata cessata la materia del contendere tra Fondiaria e Ipercoop a seguito di transazione, accolse la domanda di Fondiaria nei confronti di (OMISSIS) e delle coobbligate. Respinse invece la domanda riconvenzionale di inadempimento contro Ipercoop.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello Alosa Immobiliare S.p.a., chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti. Si sono costituiti Fondiaria, Ipercoop Tirreno, Matese Peschici S.r.l., DAS Finanziaria S.r.l, Sardhotel S.r.l., Exia Immobiliare S.r.l., D.N.L., Aesernia S.r.l., Baia delle Mimose S.r.l., Acero Seconda S.r.l., Compagnia del Mediterraneo S.r.l., Seat Società Editrice Alto Tirreno S.r.l., i quali, in via di incidentale, hanno aderito all’appello principale. Si è costituita anche (OMISSIS), chiedendo, con appello incidentale, il rigetto delle domande proposte da Ipercoop Tirreno e Fondiaria nei confronti propri e degli altri e la dichiarazione di risoluzione del contratto per colpa della stessa Ipercoop.

Il giudizio di appello veniva riassunto a cura di Fondaria, a seguito della dichiarazione di fallimento di (OMISSIS). Nel ricorso di riassunzione, la compagnia assicuratrice dava atto di aver raggiunto un accordo con Alosa Immobiliare, la quale, quindi, rinunciava agli atti del giudizio.

Nel giudizio di riassunzione, non si costituiva il Curatore del fallimento di (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 167/2014 del 21 gennaio 2014, dato atto dell’estinzione dell’appello principale, a seguito della rinuncia da parte di Alosa Immobiliare, ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo gli appelli incidentali delle altre parti (ritenuti tempestivi e ammissibili, anche per i coobbligati rimasti contumaci in primo grado).

Secondo la Corte di Appello, è irrilevante la mancata approvazione per iscritto, ex artt. 1341 e 1342 c.c., della clausola di proroga tacita della garanzia., vista la valida rinuncia, da parte dei coobbligati, ai diritti spettanti ex artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., ed in particolare ad eccepire il decorso del termine previsto dall’art. 1957 c.c. (il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate).

Non potrebbero poi trovare esame l’affermazione circa la novazione del contratto principale tra Ipercoop Tirreno e (OMISSIS) nonchè quella secondo cui le garanzie di Fondiaria sarebbero annullabili per il comportamento della beneficiaria Ipercoop, poichè il rapporto negoziale sarebbe da qualificarsi come contratto autonomo di garanzia e non sarebbero quindi opponibili al creditore Fondiaria le eccezioni fondate sul rapporto principale tra Fondiaria e Ipercoop e, di riflesso, su quello tra Ipercoop e (OMISSIS).

Anche l’appello incidentale proposto da (OMISSIS), qualora lo si volesse considerare efficace nonostante la contumacia della Curatela fallimentare dopo la riassunzione, è fondato su eccezioni relative al rapporto principale, mentre la stessa (OMISSIS) aveva sottoscritto un’obbligazione di garanzia “a prima richiesta” e “senza eccezioni” uguale a quelle sottoscritte dagli altri garanti.

3. Avverso tale decisione, propongono ricorso per Cassazione, sulla base di quattro motivi, D.N.L., Exia Immobiliare S.r.l. e Sardhotel S.r.l..

3.1. Resistono con controricorso illustrato da memoria Unipol S.p.a. (già Fondiaria – SAI S.p.a.) e Ipercoop Tirreno S.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Occorre preliminarmente esaminare il terzo ed il quarto motivo, con i quali i ricorrenti deducono la “violazione ex art. 360, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento agli artt. 112 e 113 c.p.c.”, nonchè la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 con riferimento agli artt. 112 e 113 c.p.c.”.

Tali motivi vengono formulati dai ricorrenti nell’ipotesi in cui si ritenga che, per il verificarsi della decadenza delle garanzie prestate dai ricorrenti, occorra dimostrare il danno in concreto subito a causa del comportamento di Ipercoop (ovvero dimostrare che, in mancanza della transazione, i ricorrenti avrebbero potuto surrogarsi nei diritti di Fondiaria e, essendo fondata la domanda proposta da (OMISSIS) per la risoluzione del contratto preliminare di compravendita per colpa di Ipercoop, ripetere da quest’ultima quanto pagato).

A tal riguardo, i ricorrenti osservano che la Corte di Appello avrebbe omesso l’esame dei fatti e delle argomentazioni rappresentati da (OMISSIS), cd avrebbe confuso la domanda della stessa con le diverse domande di decadenza delle garanzie proposte dai garanti, applicando quindi le norme e i principi riferiti ai contratti autonomi di garanzia anzichè quelle in tema di preliminare di compravendita.

I motivi sono inammissibili per difetto di interesse.

Non risulta che i ricorrenti avessero, in appello, fatto proprie le conclusioni formulate in via incidentale da (OMISSIS), e il fallimento di quest’ultima società, rimasto contumace in appello, non ha impugnato la sentenza. Quindi sul punto si è formato il giudicato.

In ogni caso, tutte le altre ragioni mosse nei suddetti motivi concernono questioni di fatto, proposte, peraltro, in maniera generica e neppure autosufficienti. In maniera tale che, pur se avesse superato tutte le precedenti obiezioni, non sarebbe stato possibile la delibazione delle censure.

4.2. Con il primo ed il secondo motivo, i ricorrenti lamentano, rispettivamente, la “violazione ex art. 360, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento agli artt. 112 e 113 c.p.c. e all’art. 1955 c.c.”, nonchè la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, anche con riferimento all’art. 1955 c.c.”.

La Corte di Appello non avrebbe esaminato il fatto della transazione intervenuta tra Fondiaria e Ipercoop Tirreno durante il giudizio di primo grado, quale avvenimento determinante la decadenza delle controgaranzie rilasciate dai ricorrenti ex art. 1955. Infatti, questi ultimi, a seguito della predetta transazione, anche nel caso di accoglimento della domanda di (OMISSIS) di risoluzione per colpa di Ipercoop, non potrebbero essere più surrogati in tutti i diritti della Fondiaria.

Sotto diverso profilo, la Corte di Firenze avrebbe errato nell’individuare le norme applicabili alla fattispecie, poichè nel caso in questione non si dovrebbe discutere di eccezioni fondate sul rapporto principale, ma una responsabilità di Fondiaria, nascente dalla transazione posta in essere con Ipercoop, con cui avrebbe pregiudicato il diritto dei ricorrenti alla ripetizione.

Anche questi motivi sono inammissibili per difetto di interesse.

Infatti essendo passata in giudicato la pronuncia di rigetto relativa alla domanda di risoluzione del contratto preliminare Ipercoop – (OMISSIS) per inadempimento di Ipercoop, gli odierni ricorrenti hanno perso interesse perchè si è cristallizzato l’inadempimento di (OMISSIS) nei confronti di Ipercoop e quindi sussiste l’obbligo dei ricorrenti quali garanti della stessa (OMISSIS) a restituire a Fondiaria le somme da questa pagate a Ipercoop in qualità di fideiussore di (OMISSIS).

Senza contare che, a seguito della transazione tra Fondiaria e Ipercoop, non risulta in alcun modo precluso ai ricorrenti di far valere i diritti ex artt. 1949 e 1950 c.c., nei confronti del debitore principale (cioè il fallimento di (OMISSIS)), con la conseguenza che, comunque, non si configurerebbero i presupposti per la liberazione prevista dall’art. 1955 c.c. (che, peraltro, i medesimi ricorrenti avevano, in sede contrattuale, espressamente rinunciato di far valere).

Infine, non può omettersi di osservare che al fondo delle censure è posta la transazione stipulata tra Fondiaria ed Ipercoop, della quale, in violazione del principio di autosufficienza, non è fornita alcuna specifica indicazione.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente che liquida in complessivi Euro 15.200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA