Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2361 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29764-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

MARCHETTI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIA LUISA PETRUZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE PETRUZZO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati LUCIANA ROMEO, TERESA OTTOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2145/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 6 giugno 2017, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, rigettava la domanda proposta da B.A. nei confronti dell’INAIL ed intesa al riconoscimento di una rendita da infortunio sul lavoro occorso in data 26 settembre 2006 (il primo giudice aveva accolto la domanda sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio dichiarando il diritto del ricorrente alla rendita per inabilità permanente nella misura del 42% a decorrere dal 19 giugno 2007);

che la Corte territoriale, preso atto che il consulente tecnico d’ufficio nuovamente nominato aveva restituito gli atti non avendo potuto adempiere al mandato conferitogli stante la mancata presentazione del Bevilacqua alla visita fissata, rigettava la domanda per difetto di prova;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B. affidato a due motivi;

che l’INAIL ha depositato tardivamente controricorso;

che è stata depositata proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 195 c.p.c., commi 2 e 3 e art. 24 Cost., nonchè omessa valutazione di un punto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) perchè la Corte d’appello era stata indotta in errore dalla nota in data 8 marzo 2017 del consulente tecnico in cui quest’ultimo comunicava la mancata presentazione del B. alla visita medica fissata senza tenere conto della richiesta inoltrata dal predetto per il tramite del proprio difensore con la quale, evidenziato e documentato di essere impossibilitato a presenziare alla visita stabilita per il giorno 22 luglio 2017, chiedeva la fissazione di una seconda convocazione, come da documentazione versata in atti e del tutto ignorata dall’ausiliare; si evidenzia, altresì, che la sentenza impugnata sarebbe viziata anche dalla violazione dell’art. 195 c.p.c., commi 2 e 3, non avendo il consulente relazionato al giudice circa le richieste di rinvio della visita a lui inoltrate e per aver depositato la comunicazione di assenza a visita del B. solo due giorni prima dell’udienza fissata per la discussione;

– con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 24 Cost., nonchè omessa valutazione di un punto decisivo della controversia ed erronea ed insufficiente motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo la Corte territoriale disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio reputando fondate le censure mosse dall’INAIL a quella espletata in primo grado che, invece, era basata su specifici accertamenti e su corrette ed analitiche argomentazioni; che il primo motivo è infondato in quanto la Corte d’appello correttamente, preso atto della comunicazione del consulente tecnico d’ufficio dell’8 marzo 2017, ha, alla udienza del 10 marzo 2017 deciso la causa applicando il consolidato principio secondo cui “In materia di controversie previdenziali, grava sull’interessato ad ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione uno specifico onere di collaborazione, rientrale nell’ambito del generale onere di provare la fondatezza del diritto controverso, consistente nella sottoposizione alla visita medica disposta in sede di consulenza tecnica di ufficio; ne consegue che la mancata presentazione dell’interessato alla visita peritale disposta in fase di appello – anche se instaurato dall’istituto previdenziale a seguito di una sentenza di primo grado fondata su una consulenza svolta in primo grado e favorevole al ricorrente- comporta il rigetto della domanda per difetto di prova. Nè l’assenza del periziando alla visita peritale può ritenersi giustificata dalla mancata presenza del suo difensore all’udienza dinanzi alla Corte di appello in cui viene disposta la nuova consulenza tecnica di ufficio, poichè le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza ed inserite nel processo verbale si reputano conosciute sia dalle parti presenti che da quelle che avrebbero dovuto esserlo. ” (Cass. n. 19577 del 26/08/2013; n. 29906 del 29/12/2011; da ultimo: Cass. n. 12721 del 19 maggio 2017). Peraltro, eventuali nullità derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui all’art. 195 c.p.c., avrebbero dovuto essere eccepite alla prima difesa utile restando altrimenti sanata (per tutte Cass. n. 15747 del 15/06/2018 da ultimo e per tutte) e non risulta – nè nel ricorso ve ne è menzione – che alla udienza di discussione del 10 marzo 2017 la difesa del B. avesse eccepito alcunchè nè che la Corte d’appello fosse stata informata dalla richiesta di rinvio della visita medica lasciata inevasa dal consulente tecnico nominato;

che il secondo motivo è inammissibile perchè critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienzà della motivazione); peraltro, nell’impugnata sentenza si dava atto che il rinnovo della consulenza tecnica si era reso necessario a seguito delle puntuali censure mosse dall’INAIL all’elaborato dell’ausiliare nominato dal Tribunale;

che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio stante il tardivo deposito del controricorso da parte dell’INAIL;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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