Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2361 del 03/02/2021
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2361
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8165-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
e contro
P.R., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 7300/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZ. DISTACCATA di SALERNO, depositata il
16/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria notificato in base a cartelle relative a varie annualità rilevando la mancata prova della notifica delle cartelle ad esso prodromiche, per cui giudicava illegittimo il contestato avviso;
la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, osservando che “avendo il P. fatto questione anche di prescrizione estintiva del credito tributario vantato dall’Agenzia delle entrate di Salerno, sussiste ampiamente la legittimazione passiva della medesima, in quanto titolare proprio del credito asseritamente caducato per decorso del tempo”;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che, con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di statuire con riguardo alla doglianza in appello dell’Agenzia circa la supposta mancanza di notifica degli atti presupposti all’avviso di iscrizione ipotecaria;
considerato che, con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate lamenta che la CTR abbia svolto una motivazione meramente apparente;
considerato, quanto al primo motivo, che secondo questa Corte, la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (Cass. n. 906 del 2018; Cass. n. 25690 del 2019);
considerato che, nel caso di specie, di fronte ad un appello dell’Agenzia ricorrente – riportato nel ricorso in Cassazione in ossequio al principio di autosufficienza – in cui si contestava specificamente il difetto di notifica delle cartelle di pagamento (atti prodromici rispetto all’atto oggetto del presente giudizio), in tal modo lamentando l’erroneità della ragione di fondo della sentenza della CTP, la CTR – limitandosi ad affermare “avendo il P. fatto questione anche di prescrizione estintiva del credito tributario vantato dall’Agenzia delle entrate di Salerno, sussiste ampiamente la legittimazione passiva della medesima, in quanto titolare proprio del credito asseritamente caducato per decorso del tempo” – ha introdotto una tematica del tutto estranea rispetto a quella che non solo l’Agenzia delle entrate ricorrente, ma la stessa CTR nel riferire quanto deciso dalla CTP avevano posto a base del thema decidendum, ossia la prova o meno della notifica delle cartelle, così – attraverso una motivazione estremamente laconica e irragionevole – non rispondendo alla suddetta doglianza dell’Agenzia delle entrate;
ritenuto che il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall’accoglimento del primo, in quanto riproduce nella sostanza le argomentazioni di quest’ultimo, dal momento che si duole dell’apparenza della motivazione in ragione dell’assenza di una presa di posizione da parte della CTR quanto alla censura mossa in appello dall’Agenzia, relativa alla validità della notifica degli atti prodromici all’atto oggetto di impugnazione;
ritenuto pertanto che, in accoglimento del primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione, assorbe il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021