Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2361 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 07/01/2010, dep. 02/02/2010), n.2361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11587/2005 proposto da:

D.M.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 19, presso lo studio dell’avvocato STRIPPOLI

DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato CICCARELLI LUIGI

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.R. (OMISSIS), UAP ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 776/2004 del TRIBUNALE di NOLA, 2^ SEZIONE

CIVILE, emessa l’11/5/2004, depositata il 11/05/2004, R.G.N.

213/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/01/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato GOFFREDO MARIA BARBANTINI per delega dell’Avvocato

LUIGI CICCARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto o inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dell’11 maggio 2004 il Tribunale di Nola ha rigettato l’appello proposto da D.M.L. contro P.R. e la U.A.P. Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza n. 413 del 1999, con la quale il Pretore di Nola, Sezione Distaccata di S. Anastasia aveva rigettato la domanda da lui introdotta per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente sofferti in occasione di un sinistro mentre trovatasi trasportato a bordo di un autocarro di proprietà del P., dal medesimo condotto ed assicurato presso la detta società.

2. Contro la sentenza il D.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Il P. e la s.p.a. U.A.P. non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio reputa superfluo riferire dei motivi su cui si fonda il ricorso per cassazione, perchè deve rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’appello di cui era stato investito il Tribunale di Nola, che erroneamente non l’ha rilevata.

L’inammissibilità discende dalla circostanza che contro la sentenza di primo grado, emessa dal Pretore di Nola, Sezione Distaccata di S. Anastasia, l’appello avrebbe dovuto proporsi, in ragione del disposto del D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 134, comma 1, alla Corte d’Appello e non già al Tribunale.

La sentenza di primo grado, infatti, come emerge dal fascicolo di parte del ricorrente, nel quale risulta presente nel fascicolo del giudizio di appello, venne pubblicata il 27 maggio 1999. L’appello, come emerge dall’originale della citazione presente sempre in quest’ultimo fascicolo, venne proposto con notificazione perfezionatasi dal punto di vista del notificante il 3 ed il 5 gennaio 2000.

La regola di individuazione del giudice che avrebbe dovuto essere investito dell’appello si mutuava, in conseguenza, dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 134, il quale – salva l’ipotesi di cui all’art. 134- bis c.p.c. – stabiliva che “l’appello contro le sentenze emesse dal pretore anteriormente alla data di efficacia del presente decreto e non ancora impugnate a tale data da alcuna delle parti si propone alla corte d’appello”. La data di efficacia del decreto era individuata dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 247, comma 1, “a decorrere 2 giugno 1999”. Essendo stato l’appello proposto dopo tale data, il giudice d’appello era, dunque, la Corte di Appello di Napoli e non il Tribunale di Nola, che avrebbe potuto essere competente solo se l’appello fosse stato proposto nel breve lasso di tempo decorrente dalla pubblicazione della sentenza al 2 giugno 1999.

Poichè il Tribunale ha omesso di rilevare detta inammissibilità e, d’altro canto, non ha deciso su di essa, la relativa questione è rilevabile d’ufficio da parte di questa Corte, perchè l’errore compiuto dal qui ricorrente con l’investire dell’appello il Tribunale, determinò il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ed il relativo giudicato interno, in quanto non oggetto di esame da parte del giudice dell’appello, è rilevabile d’ufficio in questa sede di legittimità.

1.1. E’ pertinente la seguente giurisprudenza:

a) “L’inammissibilità dell’appello per tardivo deposito del relativo atto, siccome rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può essere eccepita anche in sede di legittimità e non è sanata dalla costituzione dell’appellato, in quanto la tardività dell’appello comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” (Cass. n. 4601 del 2000).

b) “La sentenza di primo grado limitata alla competenza è inappellabile e soggetta a regolamento necessario. Ove il giudice del gravame non abbia rilevato l’inammissibilità dell’appello e la questione abbia formato oggetto di discussione, compete alla Corte di Cassazione, davanti alla quale sìa stata impugnata la sentenza di merito il potere – dovere di rilevare la violazione dell’art. 42 c.p.c. e art. 339 c.p.c., comma 1, d’ufficio, e conseguentemente di cassare tale sentenza” (Cass. n. 12528 del 2000).

c) “L’inammissibilità dell’appello per intempestività (nella specie, mancato rispetto del termine annuale), non rilevata dal giudice del merito, può essere dichiarata in sede di legittimità con conseguente declaratoria d’ufficio del giudicato interno, formatosi sulla pronuncia conclusiva del primo grado del procedimento” (Cass. n. 13881 del 2002).

d) “L’inammissibilità dell’appello può essere rilevata d’ufficio, trattandosi di questione attinente alla regolare Costituzione del rapporto processuale di secondo grado” (Cass. n. 2094 del 1972).

e) “La rilevabilità in Sede di legittimità, anche d’ufficio, di una ragione d’inammissibilità dell’appello trova ostacolo nella preclusione derivante dal giudicato, qualora la pronuncia nel merito su tale gravame ovvero un autonomo capo della sentenza di secondo grado – cui sia relativa l’inammissibilità – non sia stato investito dal ricorso per Cassazione” (Cass. n. 2940 del 1980).

f) “La Suprema Corte può rilevare di ufficio una causa di inammissibilità dell’impugnazione, cassando senza rinvio la decisione del giudice di merito che abbia mancato di riscontrarla, ma l’inammissibilità stessa non può essere dichiarata quando la questione sia stata presa in esame dal predetto giudice poichè, in tal caso vi è sul punto una esplicita pronunzia di questo, la cui eventuale erroneità può essere rilevata solo se al riguardo sia stata presentata una esplicita impugnazione” (Cass. n. 4305 del 1982).

g) “Nel giudizio di Cassazione può essere rilevata, d’ufficio, la inammissibilità dell’appello salvo che l’inammissibilità stessa sia stata dal giudice di secondo grado esclusa con pronuncia esplicita o implicita, essendo necessario in tal caso, per evitare il formarsi del giudicato, che la parte interessata deduca la inammissibilità dell’appello con apposito motivo nel ricorso per Cassazione” (Cass. n. 787 del 1987).

h) “Il controllo sull’ammissibilità dell’atto di appello può essere effettuato anche d’ufficio dalla suprema Corte, salvo che la relativa questione sia stata già esaminata e risolta, con esito positivo o negativo, dal giudice d’appello e manchi una specifica impugnazione” (Cass. n. 706 del 1990).

1.2. E’ da rilevare che i principi emergenti dalla richiamata giurisprudenza non risultano in alcun modo superati dopo la recente decisione delle Sezioni Unite della Corte n. 24483 del 2008.

Le stesse Sezioni unite hanno, infatti, precisato che “Il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. Ili della Costituzione, allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio – in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell’actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 c.p.c. da parte del litisconsorte pretermesso – ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di “potestas iudicandi” – come il difetto di legitimatio ad causanti o dei presupposti dell’azione, la decadenza sostanziale dall’azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento) -; in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poichè si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio. Tale compatibilità con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo va, invece, esclusa in tutte quelle ipotesi in cui la nullità sia connessa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario e sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al giudice di appello; ciò tanto più nel processo del lavoro, in cui il sistema normativo che fondava l’originario riparto fra giudice ordinario ed amministrativo sul presupposto di una giurisdizione esclusiva sull’atto amministrativo, ne ha poi ricondotto il fondamento al rapporto giuridico dedotto, facendo venir meno la ratio giustificatrice di un intenso potere di controllo sulla giurisdizione, da esercitare sine die” (Cass. sez. un. n. 26019 del 2008).

Nello stesso ordine di idee si è pure opportunamente precisato che “Il giudicato implicito, formandosi sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento sul quale si sia formato un giudicato esplicito, non è configurabile: in relazione alle questioni pregiudiziali all’esame del merito ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell’azione quando, intervenuta la decisione sul merito della domanda, la parte soccombente abbia proposto impugnazione relativamente alla sola (o a tutte le) statuizioni di merito in essa contenute, in quanto detta impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito su almeno una questione o un accertamento di merito, che costituiscono l’indispensabile presupposto del giudicato implicito. Inoltre, quando il giudice decida esplicitamente su una questione, risolvendone implicitamente un’altra, rispetto alla quale la prima si ponga in rapporto di dipendenza e la decisione venga impugnata sulla questione risolta esplicitamente, non è configurabile un giudicato implicito sulla questione risolta implicitamente, essendo lo stesso precluso dall’impugnazione sulla questione dipendente, atteso che il giudicato implicito presuppone il passaggio in giudicato della decisione sulla questione dipendente decisa espressamente. (Nella specie, la S.C., nell’escludere la formazione del giudicato implicito sulla questione di ammissibilità di un ricorso in materia tributaria, proposto tardivamente contro una cartella di pagamento, sebbene il ricorso fosse stato respinto nel merito e la statuizione impugnata in appello solo nel merito, ha precisato che il principio giurisprudenziale del giudicato implicito sulla giurisdizione, di cui all’art. 37 c.p.c., non è estensibile al di fuori dei casi relativi all’eccezione ed al rilievo del difetto di giurisdizione)” (Cass. n. 10027 del 2009).

Dunque, la questione dell’ammissibilità dell’appello sotto il profilo indicato è rimasta rilevabile in questa sede.

2. La rilevazione dell’inammissibilità dell’appello giustifica la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata (in termini Cass. n. 2709 del 2005 e n. 15886 del 2002, che spiegano perchè all’appello in casi come quello oggetto del presente ricorso non possa riconoscersi alcuna efficacia di conservazione del processo di impugnazione).

Detta inammissibilità, infatti, comporta l’individuazione di una situazione per cui il processo d’appello non poteva svolgersi per approdare ad una decisione di merito e, quindi, il processo nella sua interezza non poteva proseguire dopo la decisione di primo grado, in quanto quest’ultima, in ragione della inammissibilità dell’appello era da ritenere passata in giudicato (e, si badi, essendo decorso il termine breve per l’impugnazione a carico del notificante l’appello inammissibile per effetto della stessa notificazione dell’appello, il Tribunale, davanti al quale la prima udienza si tenne il 30 marzo 2000, avrebbe dovuto prendere atto del passaggio in giudicato già in quell’udienza).

La cassazione senza rinvio della sentenza di appello comporta che la situazione oggetto della controversia resterà nel merito regolata dalla sentenza di primo grado.

3. Ai sensi dell’art. 385 c.p.c., si deve provvedere sulle spese del giudizio di appello, che possono essere regolate negli stessi termini in cui le aveva regolate il giudice dell’appello e, quindi, si compensano nei rapporti fra il qui ricorrente ed il P. e restano liquidate nella stessa misura a favore della società U.A.P..

Restano ferme le statuizioni sulle spese della sentenza di primo grado.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità dell’appello proposto dal ricorrente contro la sentenza del Pretore di Nola, Sezione Distaccata di S. Anastasia. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di appello. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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