Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2361 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. II, 01/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2361

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.G., difeso da se medesimo, per legge

domiciliato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a. (già U.M.S. GENERALI MARINE s.p.a.;

già Unione Mediterranea di Sicurtà s.p.a.), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Zambonin

Carla Giuseppina e Carmine Verticchio, elettivamente domiciliata

nello studio di quest’ultimo in Roma, via Monte Asolone, n. 8;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1149 in data

22 giugno 2008;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. G.G.;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato il 14 novembre 2002 nella cancelleria del Tribunale di Firenze, la UMS Generali Marine S.p.a. chiedeva l’emissione di provvedimento monitorio nei confronti dell’Avv. G.G. per l’importo di Euro 3.196.93. A fondamento della domanda esponeva che nel corso di un giudizio civile svoltosi avanti al Tribunale di Prato l’Avv. G. era stato procuratore di una parte, risultata vittoriosa in primo grado e per tale ragione, essendosi il legale dichiarato antistatario, aveva percepito direttamente le spese legali liquidate in quella sede a carico di essa UMS, rimasta soccombente.

Poichè il successivo grado d’appello si era invece concluso con la riforma della sentenza di prime cure e la condanna dell’appellata alla rifusione delle spese anche di prime cure, era insorto il suo diritto alla restituzione di ciò che aveva già versato all’Avv. G.; poichè tuttavia questi non aveva ottemperato alla richiesta di restituzione, la ricorrente chiedeva l’emissione di decreto ingiuntivo;

che, emesso decreto ingiuntivo in data 19 novembre 2002 e notificato il successivo 4 dicembre, proponeva opposizione il G.;

che, nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione, compensando tra le parti le spese di lite;

che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1149 depositata il 22 luglio 2008, respingeva il gravame principale proposto dal G. e, in accoglimento del gravame incidentale della UMS Generali Marine S.p.a., condannava il G. a rifondere alla controparte le spese di lite, anche del primo grado;

che la Corte territoriale faceva applicazione del principio secondo cui, in tema di distrazione delle spese, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha fatto ricorso il G., con atto notificato il 9 ottobre 2009, sulla base di tre motivi;

che l’intimata ha resistito con controricorso.

Ritenuto che la causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio;

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“Il primo motivo prospetta violazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, per non avere la Corte d’appello posto a fondamento della decisione alcuna norma di diritto, venendo a far mancare la sentenza di motivazione. Mancato esame di motivo di appello (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Esso si chiude con il seguente quesito: se il termine rapporto autonomo indica o meno una figura di diritto produttiva di per sè di obblighi e diritti e tale da potersi inquadrare in una previsione normativa vuoi di natura contrattuale che extracontrattuale.

Il secondo mezzo denuncia violazione per omessa applicazione degli artt. 1704 e 1383 e ss. cod. civ. ravvisanti la qualificazione giuridica del difensore in giudizio civile e si conclude con i seguenti quesiti: il procuratore difensore è o no un mandatario del cliente?; il mandato difensivo è o no un mandato con rappresentanza ex art. 75 c.p.c., comma 3?.

Il terzo motivo – rubricato Illogicità e contraddittorietà della decisione (non della motivazione perchè non c’è) rispetto a principi dalla stessa S.C. fissati in casi afferenti il medesimo problema e a istituti normativi identici relativi a fatti di identica materialità (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – è accompagnato dai quesiti se è configurabile nel nostro ordinamento un “rapporto” che vede uno dei soggetti fra cui si forma privo di tutela giuridica rispetto ai diritti-obblighi che da quel rapporto nascono e l’altro sì; e se la posizione del difensore distrattario delle spese liquidate a favore del proprio cliente rispetto alla controparte soccombente è specularmente equivalente a quella del terzo pignorato debitore dell’esecutato e il creditore esecutante una volta ottenuta dal G.E. l’assegnazione e l’incasso della somma oggetto del pignoramento.

I motivi sono inammissibili, per inidoneità dei quesiti di diritto che li accompagnano.

Per costante giurisprudenza (tra le tante, Cass., Sez. 1, 22 giugno 2007, n. 14682), il quesito che il ricorrente è chiamato a formulare, per rispondere alle finalità della norma, deve esser tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso.

Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che il ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni.

Nell’uno come nell’altro caso, non potrebbe non pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso.

Nella fattispecie in esame i quesiti sopra riferiti non rispondono a tali requisiti, perchè essi non evidenziano in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi ed un qualche principio giuridico che il ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa, ma si limitano a formulare domande astratte.

D’altra parte, il primo motivo è contrassegnato dalla mancanza di collegamento tra le norme la cui violazione è denunciata in rubrica (artt. 113 e 132 cod. proc. civ.) ed i principi sulla prestazione d’opera professionale, sul mandato ad litem e sulla rappresentanza che sostanziano il quesito di diritto.

Inoltre, il quesito sollevato con il secondo mezzo non coglie la ratio decidendi. Questa si fonda sulla considerazione che, una volta riformata in toto la sentenza contenente la pronuncia di distrazione, il difensore antistatario è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto.

Il terzo motivo neppure indica le disposizioni di legge che sarebbero state violate dalla Corte d’appello di Firenze.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che i rilievi critici ad essa mossi dal ricorrente in sede di audizione in camera di consiglio non sono pertinenti;

che va considerato che nell’elaborazione dei canoni di redazione del quesito di diritto la giurisprudenza di questa Corte è ormai chiaramente orientata a ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso debba consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno inverso: ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in un’astratta petizione di principio, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio ad opera della Corte, in funzione nomofilattica (Cass., sez. un., 24 dicembre 2009, n. 27368);

che il quesito non può, pertanto, consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo, o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, o nella richiesta di affermazione dell’astratta applicabilità d’una norma, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata;

che ciò vale a dire che la Corte di legittimità deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, così l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice a quo, come la diversa regola da applicare secondo la prospettazione del ricorrente;

che i quesiti sopra riportati non rispondono agli enunciati requisiti, in quanto non contengono alcun riferimento all’impianto motivazionale della sentenza impugnata e non consentono di evincere le ragioni per le quali la statuizione della Corte d’appello sarebbe stata emessa in violazione delle norme regolatrici della fattispecie, dacchè non individuano in alcun modo l’esistenza di una discrasia tra la non riportata ratio decidendi della pronunzia impugnata ed il diverso principio di diritto che il ricorrente vorrebbe posto a fondamento di una diversa decisione;

che, d’altra parte, nell’impostare le proprie censure, il ricorrente non tiene conto della circostanza che il giudice del merito, nel risolvere la controversia a lui devoluta, si è attenuto al principio, già affermato da questa Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 11 maggio 2007, n. 10827), secondo cui in tema di distrazione delle spese, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., allorchè sia riformata la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario, ad essere tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il medesimo difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte già soccombente (nello stesso senso: Cass., Sez. lav., 30 maggio 1989, n. 2612; Cass., Sez. 3, 20 settembre 2002, n. 13752);

che, pertanto, il difensore distrattario è l’unico legittimato passivo rispetto all’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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