Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23609 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.L. residente a (OMISSIS), rappresentata e difesa,

giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. Prati Emanuele,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi, 99, presso lo

studio dell’Avv. Carmine Punzi;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

con i quali viene impugnata la sentenza n. 40/01/2006 della

Commissione Tributaria Regionale di Bologna – Sezione n. 01, in data

23/02/2006, depositata il 24 marzo 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 13

luglio 2011 dal Cons. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Cristina Gerardis, dell’Avvocatura Generale dello

Stato, per l’Agenzia;

Sentito il P.M. dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di accertamento, ai fini Irpef per l’anno 1999, con il quale l’Ufficio aveva determinato la plusvalenza, connessa alla cessione di un terreno edificabile e ritenuto che l’indennità percepita dovesse essere sottoposta a tassazione ordinaria e non già a tassazione separata.

L’adita CTP di Forlì respingeva il ricorso, tranne che per l’indennità percepita per dismissione del fondo, della quale affermava la natura risarcitoria, mentre i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello principale della contribuente ed incidentale dell’Agenzia Entrate, li accoglieva, ritenendo ed affermando che, ai fini di che trattasi, la mera adozione della variante al PRG, non era idonea a trasformare il terreno in edificabile e, d’altronde, che la somma percepita quale indennizzo per dismissione del fondo, andava sottoposta a tassazione ordinaria, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, lett. e) TUIR. Con ricorso 09/01//2007, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso 14/17 febbraio 2007, la contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione principale e con contestuale ricorso incidentale, ha chiesto l’annullamento della decisione nella parte in cui ha ritenuto e dichiarato che l’indennità percepita dovesse essere assoggettata a tassazione ordinaria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, ex art. 335 c.p.c., va disposta la riunione dei due ricorsi, iscritti ai n.ri di R.G. n. 2701 e 6275 del 2007, trattandosi di impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza.

Con l’unico mezzo, la ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. B), come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, lett. f..

Il contribuente, oltre a ribadire l’infondatezza della tesi erariale, deducendo che la mera delibera di adozione dello strumento urbanistico, non è sufficiente a determinare l’edificabilità di un terreno, con il ricorso incidentale deduce l’erroneità della decisione di appello, per non avere considerato che solo il signor B.E., era “il titolare del diritto ed il titolare dell’intero indennizzo” e, comunque, per avere escluso la natura risarcitoria delle somme liquidate. La decisione di appello, così come motivata, fa malgoverno di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e condiviso dal Collegio.

L’unico motivo del ricorso principale va, dunque, accolto, avuto riguardo alla ratio dell’impugnata decisione ed al principio affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con le sentenze n. 25505/2006 e 25506/2006. Ivi, fra l’altro, è stato, infatti, chiarito, sia che l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, sia pure che l’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.

La sentenza della CTR ha fatto malgoverno di tali principi, avendo affermato che la natura edificatoria del terreno consegue solo al completamento dell’iter di formazione degli strumenti urbanistici e, pertanto, sotto tale profilo, va cassata.

L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile.

L’inammissibilità, per un verso, è connessa all’inconferenza del quesito formulato e, sotto altro profilo, alla novità della questione prospettata. Infatti, ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, come nel caso, a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al c.p.c. in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Il quesito posto a conclusione del motivo, non risulta formulato in coerenza ai principi fissati dalla Giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5073/2008, n. 19892/2007, n. 23732/2007, n. 20360/2007, n. 27130/2006), la quale ha affermato che il quesito deve essere espressamente riferito al motivo cui accede e non può risolversi, come nel caso, in “una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo”.

Va, altresì, rilevato che la questione prospettata, secondo cui il diritto all’indennizzo competeva al marito B.E. e non ad essa ricorrente, è nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito, dove la ricorrente si era limitata ad evidenziare che “l’indennizzo doveva considerarsi già incluso nel reddito agrario determinato sulla base della rendita catastale”, senza nulla eccepire in ordine alla spettanza ed alla liquidazione dell’indennità. Come tale, è inammissibile, in quanto per consolidato orientamento giurisprudenziale, è preclusa la proposizione di domande nuove in sede di impugnazione e la relativa questione, anche se non dedotta dalla controparte, – che nel caso, peraltro, con il controricorso all’impugnazione incidentale, ha formulato espressa eccezione, va rilevata d’ufficio dal giudice adito ed, anche in Cassazione, salvo solo il giudicato (Cass. n. 28302/2005, n. 273432/2005).

Va, dunque, accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale. Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai principi affermati dalle citate pronunce, deciderà sul merito e sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, cassa, in relazione, l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna; rigetta l’impugnazione incidentale, per inammissibilità del -motivo.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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