Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23608 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 27/10/2020), n.23608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16045-2017 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA O. DA GUBBIO

18, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE AMBROSIO, GIUSEPPE DI

PALMA che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, LICEO

SCIENTIFICO FILIPPO BRUNELLESCHI DI AFRAGOLA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7453/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2016 R.G.N. 3047/2014.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Che G.A., appartenente all’area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della Scuola, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR), l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, e il Liceo scientifico Filippo Brunelleschi di Afragola, chiedendo il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124.

2. Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza che veniva confermata dalla Corte d’Appello di Napoli.

3. Questa Corte, a cui proponeva ricorso il lavoratore, con la sentenza n. 5834 del 2014, cassava, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, la sentenza impugnata.

4. Con la sentenza n. 7453 del 2016, la Corte d’Appello di Napoli, pronunciando in sede rescissoria, dopo aver richiamato i principi enunciati nella sentenza rescindente, che garantiscono i lavoratori contro il peggioramento del trattamento economico percepito, ma non assicurano agli stessi in alcun modo un miglioramento della propria condizione retributiva, ha affermato che la comparazione del trattamento economico percepito dal lavoratore immediatamnete prima del trasferimento e quello percepito subito dopo non evidenziava la presenza di una posizione globalmente meno favorevole rispetto a quella in godimento prima del passaggio alla diversa amministrazione.

Nè rilevavano gli importi dei redditi annui CUD 2000 e CUD 2001, posto che il minor importo del CUD 2001 poteva essere giustificato dall’omesso riconoscimento di voci retributive accessorie previste dal CCNL Enti locali e non dal CCNL Comparto scuola e di emolumenti legati a prestazioni straordinarie, remunerate se effettivamente prestate.

5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso.

6. Non si sono costituiti il MIUR, l’Ufficio scolastico regionale per la Campania, e il Liceo scientifico Filippo Brunelleschi di Afragola.

7. Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Che il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Napoli ha errato nel ritenere non rilevanti gli importi dei redditi annui risultanti dal CUD 2000 e dal CUD 2001, atteso che nella specie si trattava di insegnante tecnico-pratico, che da assistente alla cattedra di disegno e storia dell’arte eseguiva ed osservava esclusivamente il proprio orario di lavoro di 18 ore settimanali, senza percepire alcuna retribuzione accessoria, contrariamente al personale ATA.

Pertanto, benchè la fondatezza della domanda sussistesse già in ragione della documentazione versata in atti, la Corte doveva tenere conto anche della nuova produzione documentale.

Il ricorrente, quindi, ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218. Inapplicabilità della norma di interpretazione agli insegnanti tecnico- pratici.

Assume il ricorrente che la disposizione richiamata non può trovare applicazione rispetto agli insegnanti tecnico- pratici.

2. Il motivo è inammissibile.

Nella sentenza di appello si dà atto che, con il ricorso introduttivo, il lavoratore G.A. riferiva di aver lavorato alle dipendenze della Provincia di Napoli nell’ambito del personale ATA e di essere stato trasferito dal 1 gennaio 2000 alle dipendenze del MIUR, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 8 ed inquadrato nei ruoli ATA statale, chiedeva, quindi, il riconoscimento della complessiva anzianità maturata presso l’Ente locale.

3. Le censure in esame intendono mutare i fatti costitutivi del diritto ed esorbitano dai limiti di una consentita “emendatio libelli”, dando luogo ad un mutamento della “causa petendi” che consiste in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo, e pertanto inammissibile (Cass., n. 32146 del 2018).

Come già affermato da questa Corte, esorbita dai limiti di una consentita “emendatio libelli” il mutamento della “causa petendi” che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perchè fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Cass., n. 32146 del 2018).

Si ha “mutati() libelli” quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, come nella specie, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, a cui riconduce il rilievo della documentazione prodotta in sede di riassunzione (CUD 2000 e CUD 2001), fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass., n. 1585 del 2015, n. 18275 del 2014).

Ciò, anche considerando che il ricorrente non deduce nel motivo in esame, di avere già sottoposto al giudice del merito, riproducendo l’eventuale motivo di appello, di essere insegnante tecnico-pratico a cui pertanto non andava applicata la disciplina in esame.

Va, altresì, rilevato che del tutto generico e non circostanziato è il richiamo alla documentazione che sarebbe stata versata in atti, nelle fasi di merito precedenti al giudizio di rinvio.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese essendo rimasta intimata l’Amministrazione.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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