Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23608 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, dagli

Avv.ti GARAVOGLIA MARIO e Claudio Lucisano, elettivamente domiciliato

in Roma, Via Crescenzio, 91 presso lo studio del secondo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n.13/02/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino – Sezione n. 02, in data 23/03/2006, depositata

il 10 aprile 2006;

Udita la relazione, svolta nella Pubblica Udienza del 13 luglio 2011

dal Consigliere Antonino Di Blasi;

Sentito, per la controricorrente, l’Avv. Cristina Gerardis,

dell’Avvocatura Generale dello Stato;

Sentito il P.M. Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, titolare di una ditta di autotrasporti, impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di accertamento, ai fini Irpef per l’anno 1999, con il quale l’Ufficio aveva determinato la plusvalenza, connessa alla cessione dell’azienda. L’adita CTP di Torino respingeva il ricorso, giusta decisione che veniva confermata dai Giudici di Secondo Grado.

Con ricorso 15 – 19 dicembre 2006, il contribuente, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso 29.01.2007, l’Agenzia ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I Giudici di appello hanno respinto il gravame del contribuente, rilevando, per un verso, che l’Ufficio aveva, correttamente, utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza, il valore definito agli effetti dell’imposta di Registro e che, d’altronde, il contribuente, che avrebbe potuto dimostrare di avere venduto al prezzo indicato in bilancio e cosi vincere la prova presuntiva, non ha assolto al relativo onere.

Il ricorrente censura la decisione di appello, sulla base di cinque motivi:

con il primo, per contraddittoria ed insufficiente motivazione, nonchè per violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, artt. 2727 e 2729 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c.;

con il secondo per violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e ss.;

con il terzo per omessa motivazione e violazione e/o falsa applicazione del L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43;

con il quarto per omessa motivazione e violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39;

con il quinto, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

L’Agenzia eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi del ricorso, dei quali chiede il rigetto.

Le questioni poste dai primi quattro motivi del ricorso, che avuto riguardo all’intima connessione, vanno trattate congiuntamente, devono essere esaminate e decise sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “I principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell’imposta che si deve applicare, sicchè quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell’ambito di un impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione. Ciò premesso (anche considerando che, in tema di accertamento, ai fini irpef, delle plusvalenze realizzate a seguito di trasferimento di azienda, il valore dell’avviamento resosi definitivo ai fini dell’imposta di registro, assume carattere vincolante per l’amministrazione finanziaria), l’indicazione, nel bilancio di una società”, di un’entrata derivante dalla vendita di un bene, inferiore rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di registro, legittima di per sè l’amministrazione a procedere ad accertamento induttivo mediante integrazione o correzione della relativa imposizione, mentre spetta al contribuente che deduca l’inesattezza di una tale correzione di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando (anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore) indicato in bilancio. Peraltro, l’Ufficio, abilitato dalla legge ad avvalersi di presunzioni, può anche utilizzare una seconda volta gli stessi elementi probatori già utilizzati in precedenza e idonei secondo l’ordinamento a provare il fatto posto a base dell’accertamento” (Cass. n. 19548/2005, n. 792/2003, n. 4117/2002, n. 14581/2001).

Con l’ultimo mezzo, si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine agli elementi probatori offerti dal contribuente e sottesi a dimostrare il minor valore dichiarato in bilancio, quale conseguenza della precarietà delle proprie condizioni fisiche, per effetto di due gravi infortuni e, quindi, del fatto che l’attività, rimasta sospesa per quattro mesi, venne definitivamente chiusa, per l’impossibilità dell’unico titolare – operatore, di riavviarla.

La questione prospettata non risulta ammissibile e conferente, tenuto conto del fatto che la stessa non è stata dedotta con il ricorso di primo grado, che attiene a questioni di fatto definite, con motivazione, sul piano logico formale, corretta, dai Giudici di merito, ed altresì, che le circostanze prospettate al Giudice di appello, sono state ritenute irrilevanti ai fini decisionali in quanto con le stesse non si tendeva a provare la circostanza, ritenuta determinante, “di avere in concreto venduto proprio al prezzo indicato in bilancio” e non già a quello definito ai fini dell’imposta di Registro.

Giova al riguardo considerare che “per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 9368/2006; n. 1014/2006; n. 22979/2004). Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleseicento, oltre quelle prenotate a debito.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il contribuente ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di Euro milleseicento, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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