Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23607 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 27/10/2020), n.23607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8642-2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6702/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2015 R.G.N. 5836/2012.

La Corte, visti gli atti e sentito il consigliere relatore.

 

Fatto

RILEVA IN FATTO

Che:

RETE FERROVIARIA ITALIANA (in seguito per brevità RFI) S.p.a. agiva in via monitoria;

– per ottenere la restituzione di quanto asseritamente corrisposto in più, a seguito di pignoramento presso terzi e conseguente ordinanza di assegnazione in data 10 febbraio 1989, in forza di pronuncia di primo grado del 23-11-1988, in seguito parzialmente riformata in appello, nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato per crediti da lavoro straordinario vantati dal dipendente C.V.. L’opponente contestava la legittimazione attiva (ossia la non titolarità del credito azionato) di RFI, essendo egli pacificamente alle dipendenze di TRENITALIA, nonchè il fatto di non aver mai riscosso quanto si assumeva ex adverso corrisposto in sede di esecuzione forzata; la Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo, mediante pronuncia n. 6702 in data 20 settembre – 9 ottobre 2015, rigettando l’opposizione e confermando quindi il decreto, con la condanna inoltre del lavoratore C.V. al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio;

secondo la Corte capitolina, tenuto conto del contratto, in data 30 maggio 2000, di affitto del ramo d’azienda, cui era addetto l’appellato, da FS a ITF, poi divenuta TRENITALIA, nonchè del successivo pedissequo contratto di cessione in data 28 novembre 2000 (secondo cui era previsto anche il trasferimento di crediti e debiti riferiti ad epoca anteriore al 30 maggio 2000, purchè risultanti da scritture contabili), detta risultanza era inipotizzabile in quanto il credito fatto valere a titolo di ripetizione da RFI era sorto successivamente soltanto con l’anzidetta precedente sentenza d’appello, “emessa il 13.12.2000 e pubblicata il 28.3.2001”, di guisa che non poteva risultare iscritto all’epoca dell’affitto e della cessione (maggio/novembre 2000). Per contro, di ciò non aveva tenuto conto il giudice di primo grado, che aveva invece considerato soltanto l’attualità del rapporto di lavoro relativo al C., dipendente di TRENITALIA. L’appellato, però, non aveva contestato la validità e l’efficacia delle – anzidette clausole limitative (crediti e debiti anteriori al 30 maggio 2000, oggetto di trasferimento, purchè risultanti da scritture contabili all’epoca dell’affitto/cessione), essendosi limitato a richiamare il principio sancito da Cass. n. 8186/13, avente tuttavia ad oggetto il diverso problema della sussistenza della cessione del ramo d’azienda, cui risultava addetto il lavoratore, e quindi dell’attuale titolarità del rapporto di lavoro. Per contro, nel caso di specie, secondo la Corte distrettuale, l’attuale dipendenza del C. da TRENITALIA risultava pacifica, controvertendosi invece sulla questione se, nonostante il passaggio del lavoratore a TRENITALIA per crediti anteriori alla cessione del ramo d’azienda, fosse legittimata Trenitalia ovvero RFI (già FS) in base alle anzidette clausole, questione della quale il succitato precedente di legittimità non si era occupato. Pertanto, poichè il credito de quo non risultava trasferito a TRENITALIA, essendo rimasto quindi in capo a F.S., legittimata attiva doveva considerarsi RFI, subentrata a FERROVIE dello STATO. Quanto, poi, al merito la contestazione sull’an da parte del C. risultava generica e contraddetta dai documenti prodotti dalla società appellante, da cui anche in via presuntiva era possibile desumere l’intervenuta assegnazione del credito pignorato a favore del C., quale atto determinante il trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato al creditore istante, nonchè il momento finale e conclusivo della procedura esecutiva, all’uopo citando Cass. n. 26036/2005, tenuto altresì conto delle riportate dichiarazioni rese a suo tempo dall’appellato in sede di libero interrogatorio;

contro la sentenza n. 6702/15 è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi da C.V., cui ha resistito con controricorso RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a., già denominata Ferrovie dello Stato – società di trasporti e servizi per azioni, a sua volta costituita a seguito di trasformazione dell’Ente Ferrovie dello Stato ai sensi del D.L. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 359 del 1992 e, per l’effetto, succeduta ad esso Ente nel rapporto controverso;

memoria illustrativa è stata depositata dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo è stata denunciata, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., degli artt. 1321 e ss., 1362 e ss., 1372, 2112 e 2697 c.c., nonchè artt. 81, 100, 110 e 111 c.p.c., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, nonchè per illogicità e incongruità della motivazione stessa, richiamando in primo luogo alcuni punti delle premesse del contratto di compravendita d’azienda in data 28 novembre 2000, intervenuto tra Ferrovie dello Stato – società di trasporti e servizi per azioni, e TRENITALIA S.p.a., già denominata ITALIANA TRASPORTI FERROVIARI S.p.a., controllata dalla stessa F.S., che aveva già concesso, in data 30 maggio, in affitto l’azienda alla Italiana Trasporti Ferroviari, con la sola esclusione degli immobili ed impianti fissi, fin dal primo giugno 2000. All’art. 20 del contratto di compravendita, concernente i rapporti con i dipendenti, poi, era stato convenuto che ITF prendeva in carico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., tutti i lavoratori impiegati nell’azienda e indicati nell’allegato documento, precisandosi inoltre quanto segue: “ITF, in forza dell’affitto, subentra in tutti i debiti e i crediti nei confronti dei dipendenti, esistenti e risultanti dalle scritture contabili di FS, ivi compreso il debito maturato dalla data di inizio a titolo di trattamento di fine rapporto”. Di conseguenza, secondo il ricorrente, atteso l’anzidetto generalizzato subentro, non aveva alcuna rilevanza il fatto che nella specie il credito vantato ex adverso non potesse risultare, poichè accertato soltanto con la sentenza d’appello in data 13 dicembre 2000, pubblicata il 28 marzo 2001, così come invece ritenuto dalla Corte distrettuale. Peraltro, contrariamente a quanto indicato sul punto dalla sentenza impugnata, la pronuncia d’appello, relativa al giudizio presupposto, risaliva non già al dicembre 2000/28 mar. 2001, ma al 21 gennaio – 23 ottobre 2000. Di conseguenza, pure secondo lo stesso ragionamento seguito dalla Corte territoriale, emergeva pacificamente la legittimazione attiva di TRENITALIA, invece che di RFI. Inoltre, il – ricorrente ha sostenuto che la Corte capitolina aveva confuso l’accertamento del credito con la sua titolarità, poichè era stata la stessa RFI a dimostrare che il credito era stato soltanto accertato con la sentenza di appello (di gennaio/ottobre 2000), mentre era sorto unicamente con la presunta percezione a seguito dell’ordinanza di assegnazione (feb. 1989) emessa dal giudice dell’esecuzione, trattandosi di ripetizione d’indebito, come da richiesta formulata in sede monitoria da RFI, laddove aveva preteso gli interessi legali dal 10-02-1989. Quindi, la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto la legittimazione attiva di RFI, senza che la stessa fosse stata provata e senza che la società avesse esibito le scritture contabili di cui agli artt. 19 e 20 del contratto di compravendita, nonchè 19 e 20 del contratto di affitto in data 30 maggio 2000. Venivano pure richiamati gli artt. 1 e 7 del contratto di compravendita del 28 novembre 2000;

la motivazione dell’impugnata sentenza, d’altro canto, secondo il ricorrente, era illegittima e viziata nella parte in cui la Corte territoriale non aveva riconosciuto che gli eventuali crediti e debiti sorti in costanza di rapporto di lavoro, con l’allora Ente Ferrovie dello Stato, fossero poi transitati in capo a TRENITALIA, alla quale veniva trasferito l’intero settore del ramo d’azienda dei trasporti, compreso il settore del personale viaggiante, al quale apparteneva lo stesso C.. La Corte territoriale non aveva per nulla considerato che il credito in questione nei confronti di esso ricorrente, preteso da RFI “avrebbe potuto succedergli solo per previsione contrattuale e non per effetto dell’anteriorità o posteriorità di una sentenza di riforma del Tribunale rispetto alla data di trasferimento del ramo d’azienda dei trasporti dalla F.S. S.p.a. alla Trenitalia S.p.a.”, all’uopo richiamando ancora Cass. n. 8186/2013 (così massimata, Rv. 626438 – 01: “Con riguardo ai giudizi in corso, in cui sia parte Ferrovie dello Stato S.p.a., il subentro nei rapporti attivi e passivi della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. integra una successione a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., con conseguente legittimazione del successore ad impugnare la – sentenza e proseguire il processo, semprechè l’impugnazione sia stata promossa anteriormente alla cessione del ramo di azienda a Trenitalia S.p.a., perchè in tal caso, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie. In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, l’impugnazione proposta dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in un giudizio avente ad oggetto differenze retributive spettanti ad un lavoratore già dipendente, all’epoca della proposizione dell’impugnazione, di Trenitalia S.p.a.”);

l’impugnata sentenza risultava, altresì, viziata per aver riconosciuto la legittimazione attiva di RFI, senza che quest’ultima l’avesse mai provata o offerto di provarla, in violazione quindi dell’art. 2697 c.c., laddove tra l’altro il lavoratore ricorrente si trovava nell’impossibilità di reperire le scritture contabili indicate nei contratti di affitto e di cessione del ramo d’azienda, mentre per altro verso dall’esibita visura camerale del 19 ottobre 2001 non emergeva che la RFI fosse subentrata in alcun tipo di rapporto relativo al ramo di azienda trasporti ceduto a TRENITALIA;

con il secondo motivo, poi, è stata denunciata l’infondatezza della domanda restitutoria, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., comma 2 e art. 111 Cost., artt. 1199,1321,1282,1362 e ss., 1372,2033,2699,2700,2702,2714,2715,2719,2697,2721,2722,2726 e 2928 c.c., nonchè artt. 132,151,215 e 221 c.p.c., art. 327 c.p.c., comma 1, artt. 421,553 e 630 c.p.c., art. 119 disp. att. c.p.c., art. 18, il D.P.R. n. 445 del 2000, comma 1 e 2, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio – illogicità, irrazionalità e non congruità della motivazione. Al riguardo il ricorrente ha sostenuto, in primo luogo, di aver sempre negato l’inizio di alcuna procedura esecutiva contro l’allora ENTE FERROVIE dello STATO e di aver incassato le somme oggetto del credito vantato in base al dispositivo della sentenza n. 779/23-111988, pronunciata dal pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro. Quindi, la sentenza impugnata era viziata nella parte in cui, invece di contestare all’appellato di non aver eccepito la falsità dei cartellini, avrebbe dovuto invece considerarli inefficaci e invalidi a fini probatori, avendo peraltro esso C. eccepito la non autenticità degli stessi, così privandoli di valore probatorio, laddove soltanto ove “prodotti in copia conforme all’originale lo stesso avrebbe potuto dichiararne la falsità”. Per di più, il ricorrente ha negato di non essere stato mai sottoposto ad alcun libero interrogatorio. La motivazione, poi, era viziata ed illegittima, avendo la Corte d’Appello ritenuto la validità della sentenza pretorile n. 779/1988 e della sentenza d’appello n. 4008/00, depositate da RFI in copia, di cui lo stesso C. aveva regolarmente contestato la non autenticità, con conseguente difetto di valenza probatoria di tali documenti. Inoltre, RFI non aveva prodotto nemmeno l’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione con il relativo atto di precetto. Peraltro, comunque l’ordinanza di assegnazione aveva effetti pro solvendo, perciò non producendo l’immediata liberazione del debitore esecutato, giusta la richiamata varia giurisprudenza. Nel caso di specie qui in discussione RFI, onerata ex art. 2697 c.c., comma 1, in ordine alla dimostrazione dell’effettivo conseguimento delle somme assegnate nella procedura esecutiva, non solo non aveva prodotto alcuna quietanza liberatoria rilasciata dal creditore al terzo esecutato, ma non aveva nemmeno offerto alcun elemento probatorio a sostegno delle sue infondate pretese restitutorie. Nè era verosimile che esso C. avesse percepito in una data indeterminata (non risultando in atti neanche la data della asserita riscossione) da parte dell’ente Ferrovie dello Stato, tramite la Banca Nazionale delle Comunicazioni (terza pignorata), la somma richiesta in ripetizione senza che egli avesse rilasciato alcuna quietanza o ricevuta di riscossione, ovvero che la banca non fosse in possesso di altro documento contabile equipollente a dimostrazione dell’avvenuto pagamento. Nè le presunzioni semplici nella specie risultavano ammissibili ex art. 2729 c.c., comma 2, mentre i principi di cui al precedente di Cass. n. 23142/2009, richiamato dalla Corte capitolina, non si attagliavano al caso in esame, dovendo comunque essere provati dal debitore tutti i modi estintivi dell’obbligazione;

– tanto premesso, le anzidette doglianze vanno disattese in forza delle seguenti ragioni, dovendosi in primo luogo rilevare la loro inammissibilità per quanto concerne le date (del dispositivo e della pubblicazione) della sentenza d’appello, pronunciata nel precedente giudizio di cognizione (peraltro pacificamente passata in cosa giudicata), sulla cui base poi RFI agiva in via monitoria (come da D.I. 25 maggio 2011, n. 4516, notificato nel successivo mese di giugno 2011) al fine di ottenere la restituzione della somma di Euro 1293,04 (ex Lire 2.503.667, di cui 329.939 per interessi e rivalutazione monetaria), quale differenza tra il maggior importo riconosciuto dalla sentenza pretorile del 23.11.1988 e quello minore di cui alla pronuncia di secondo grado (n. 4008/2000), nei confronti dell’Ente Ferrovie dello Stato, al quale la stessa RFI era succeduta, previa trasformazione dell’ente in F.S. S.p.a. in forza di delibera del CIPE 12-08-1992 a norma del D.L. n. 333 del 1992, art. 18, conv. in L. n. 359 del 1992, da cui era poi anche derivata la Italiana Trasporti Ferroviari S.p.a. (con denominazione TRENITALIA dal sette giugno 2000), società veicolo di F.S. S.p.a., alla quale in data 30 maggio 2000 veniva concesso in affitto il ramo d’azienda relativo al servizio ferroviario di trasporto pubblico, personale addetto incluso, mentre successivamente, in data 4 luglio 2001, FERROVIE dello STATO, società di trasporti e servizi per azioni, cambiava denominazione in RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a., previa scissione parziale in data 21 giugno 2001, con trasferimento alla s.r.l. Ferrovie dello Stato Holding, di nuova costituzione, del complesso aziendale composto dai soli rami CORPORATE e CENTRO SERVIZI, giusta la visura camerale già prodotta in sede monitoria. Evidentemente, dunque, l’asserito travisamento di date integra, così come prospettato da parte ricorrente, un errore revocatorio, che andava per l’effetto ritualmente impugnato davanti alla stessa Corte di merito, ex art. 395 c.p.c., n. 4 e artt. 398,399 e 400 c.p.c., non essendo quindi previsto al riguardo direttamente il ricorso per cassazione ex art. 360 dello stesso codice di rito. Parimenti inammissibili risultano tutte le doglianze attinenti ai pretesi difetti di motivazione della sentenza impugnata;

– trattandosi (in astratto) di errores in procedendo, rilevanti ex art. 360, n. 4 per la possibile violazione del minimo costituzionale occorrente a norma dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, ad ogni modo denunciabili univocamente soltanto in termini di nullità, ciò che non risulta avvenuto nel caso qui in esame. E lo stesso dicasi per quanto concerne anche la pretesa violazione di tutte le altre disposizioni procedimentali menzionate da parte ricorrente, ferma inoltre comunque l’insindacabilità in questa sede -se non nei limiti rigorosamente consentiti dal vigente art. 360 c.p.c., n. 5, secondo il testo qui ratione temporis operante in relazione alla pronuncia de qua risalente all’anno 2015- di quanto apprezzato, valutato ed accertato in punto di fatto dalla Corte di merito, esclusivamente competente in proposito;

ne deriva che, alla stregua di quanto documentato e dedotto da parte attrice (in senso sostanziale), nei sensi all’uopo ritenuti utili e convincenti dalla Corte di merito circa il credito vantato in via monitoria, tenuto altresì conto dei riflessi del precedente giudicato favorevole all’Ente Ferrovie dello Stato e dei suoi aventi causa, tra cui l’attuale controricorrente RFI, l’onere probatorio inerente all’estinzione del credito ex adverso azionato competeva ex art. 2697 c.c., comma 2, all’intimato debitore, al fine di dimostrare, quindi, non solo l’inesistenza dell’obbligazione dedotta da controparte, ma anche la non titolarità del credito stesso vantato dalla società, per cui era stato già ottenuta l’invocata intimazione di pagamento, ed in relazione al quale RFI aveva assunto la propria legittimazione attiva quale successore universale, avente causa da F.S. S.p.a., già Ente Ferrovie dello Stato (cfr. tra le altre Cass. VI civ. – 3 n. 19039 del 16/07/2019, secondo cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poichè il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Conforme Cass. n. 20288 del 2011. Cfr. pure le deduzioni sul punto fornite da RFI con il controricorso, specialmente alle pagine da 5 a 12). Ne deriva che, in base a quanto previsto dall’art. 20 del contratto di cessione di ramo d’azienda in data 28 novembre 2000 (peraltro soltanto parzialmente riprodotto dal ricorrente – v. pagg. 6 e 7 dell’atto notificato il 7.4.2016- in violazione quindi dell’art. 366 c.p.c., n. 6) per poter negare la titolarità del credito, vantata da RFI sulla scorta di titoli favorevoli a soggetti di diritto da cuì la stessa aveva tratto origine (Ente F.S., poi F.S. S.p.a.), l’obbligato opponente avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza nelle scritture contabili della cedente soc. F.S. di debiti e crediti, relativi ai dipendenti già passati alla cessionaria ITF (poi divenuta TRENITALIA in data 7/22 giugno 2000), in forza dell’affitto (del 30 maggio 2000), al fine di provare l’intervenuto trasferimento anche della situazione controversa in esame, prova documentale in realtà comunque non fornita dall’opponente, e ciò indipendentemente anche dal riferimento, da parte della Corte capitolina, alla ritenuta impossibilità di un riscontro contabile per effetto della sentenza d’appello del precedente giudizio, individuata dalla stessa Corte cronologicamente in epoca posteriore ai suddetti contratti del 30 maggio e 28 novembre 2000. In altri termini, una volta adeguatamente dedotta da parte attrice la titolarità del credito fatto valere in base a documentazione favorevole ai propri danti causa, dei quali assumeva nei sensi di cui sopra specificamente la successione, in osservanza quindi della previsione di cui al cit. art. 2697, comma 1, l’intimato debitore avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2697, comma 2, dimostrando così pure l’intervenuta cessione del credito in questione ad altro soggetto di diritto (TRENITALIA), in base all’anzidetta clausola contrattuale (risultanze contabili in proposito di FS al momento dell’affitto ovvero della compravendita del ramo di azienda ceduto);

le precedenti considerazioni assorbono, quindi, ogni altra doglianza dedotta da parte ricorrente, con ciò dovendosi anche integrare ex art. 384 c.p.c., la motivazione della sentenza qui impugnata, tuttavia comunque corretta nel suo dispositivo;

invero, risultano ampiamente inammissibili anche le varie questioni sollevate, tra l’altro promiscuamente, con il secondo motivo di ricorso, per quanto già osservato in via preliminare circa l’irrituale censura della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, comunque non univocamente in termini di nullità ai sensi dell’art. 360, n. 4, unitamente;

– ai tutti gli altri menzionati errores in procedendo, nemmeno validamente denunciabili ex art. 360, n. 3 dello stesso codice, nonchè con riferimento alla impossibilità di sindacare in questa sede di legittimità le valutazioni di merito operate nella specie dalla Corte territoriale circa l’accertato pagamento in forza dell’ordinanza di assegnazione a suo tempo emessa dal g.e., peraltro con sufficienti e lineari argomentazioni in punto di fatto, ad ogni modo non inferiori al c.d. minimo costituzionale occorrente a norma dei succitati art. 111 e art. 132, n. 4;

infondate sono poi le questioni relative alla pretesa invalida utilizzazionedi presunzioni, avuto riguardo a quanto già condivisibilmente ritenuto in materia da Cass. lav. n. 6828 del 16/06/1995: il principio per cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., sono ammesse le prove anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 2721,2722 e 2723 c.c., nonchè, in tema di simulazione, dall’art. 1417 c.c., si applica anche alle presunzioni, le quali, a norma dell’art. 2729 c.c., incontrano gli stessi limiti previsti per la prova per testi;

inammissibili, invece, si appalesano le questioni circa la pretesa invalidità dei documenti prodotti in copia da RFI per dimostrare le sue ragioni, attesa l’incompletezza delle deduzioni al riguardo fornite da parte ricorrente, in violazione quindi delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in tema di specificità e di autosufficienza, indispensabili ai fini della ritualità del ricorso per cassazione, sicchè per giunta dette questioni appaiono assolutamente nuove, non risultando in alcun modo dibattute nel corso del giudizio d’appello, secondo quanto emergente dalla lettura della sentenza qui impugnata (tanto vale pure in ordine alle dichiarazioni riportate tra virgolette in detta pronuncia riguardo al libero interrogatorio dell’appellato: “quando c’era da prendere questi soldi è stato dato tutto in mano “all’avvocato che non ci ha fatto sapere niente. Sto parlando dei soldi e della procedura “esecutiva. lo non ho mai presentato una rinuncia a quella azione esecutiva”).

pertanto, il ricorso va respinto con conseguente condanna della soccombente al rimborso delle relative spese;

sussistono, inoltre, i presupposti di legge in ordine al versamento dell’ulteriore contributo unificato, atteso l’esito negativo dell’impugnazione qui proposta.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 900,00 (novecento/00) per compensi professionali ed in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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