Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23607 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14710-2018 proposto da:

B.M., nella qualità di erede di C.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6632/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Napoli confermando, con diversa motivazione la pronuncia del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato improponibile la domanda di C.A., rivolta a sentir condannare l’Inps al ripristino dell’assegno di invalidità civile percepito dal 2003, revocatole nel 2010 in ragione dell’accertato venir meno del requisito sanitario;

la Corte territoriale, accogliendo l’eccezione proposta dall’Istituto che aveva dedotto l’assenza della domanda amministrativa mirante al ripristino della prestazione revocata da parte dell’istante – e dopo aver accertato che l’appellante non ne aveva offerto la prova contraria in giudizio limitandosi ad introdurre il ricorso in via giudiziaria -, ha affermato la necessità di una nuova domanda amministrativa per il ripristino della prestazione revocata, ritenendo che quest’ultima costituisca una condizione di proponibilità dell’azione;

ha ritenuto, pertanto, che in capo all’appellante sussisteva l’obbligo di instaurare un nuovo procedimento amministrativo, la cui assenza ha determinato l’improponibilità della domanda giudiziale, nonchè una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio;

la cassazione della sentenza è domandata da B.M., erede di C.A., nel frattempo deceduta, sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; resiste l’Inps con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 parte ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 343,345,346 c.p.c., nonchè artt. 436 e 416 c.p.c.”; sostiene che l’accoglimento dell’eccezione da parte della Corte territoriale sarebbe avvenuto in violazione delle norme processuali e dei principi di diritto espressi in sede di legittimità da questa Corte, atteso che l’Istituto appellato avrebbe dovuto proporre l’eccezione di improponibilità dell’azione mediante ricorso incidentale e non mediante controricorso; in mancanza, l’eccezione riproposta col controricorso avrebbe dovuto esser dichiarata inammissibile, considerato che il giudice di prime cure aveva dichiarato proponibile la domanda autorizzando ben due CTU, sia

pur successivamente rigettandola nel merito per l’accertata carenza del requisito sanitario;

l’odierna parte ricorrente, invocando il principio di diritto affermato da Sez. Un. 11799 del 2017, contesta che l’eccezione dell’Inps concernente l’improponibilità del ricorso introduttivo per mancanza della domanda amministrativa di prestazione successiva all’intervenuta revoca avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile dal giudice dell’appello in quanto non proposta mediante appello incidentale;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, parte ricorrente deduce – in via subordinata – “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4 convertito nella L. 08 agosto 1996, n. 425, come modificato dalla L. 27 dicembre 1997, art. 52, nonchè dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 80, convertito nella L. 06 agosto 2008, n. 133, nonchè del D.M. 29 gennaio 2009, pubblicato in G.U. il 04.03.2009 n. 52 emanato dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche sociali avente ad oggetto attuazione piano verifica delle invalidità civili ed, infine, della L. n. 102 del 2009, art. 20, comma 2”; si duole che il giudice dell’appello abbia ritenuto necessaria una nuova domanda amministrativa anche nel caso di esito negativo della visita per la revisione della sussistenza delle condizioni sanitarie in capo alla beneficiaria, là dove l’esame del complessivo quadro normativo avrebbe dovuto portare a ritenere che il legislatore abbia inteso disporne l’obbligo soltanto in caso di revoca del beneficio per superamento del requisito reddituale;

la statuizione secondo la quale, in caso di revoca dell’assegno d’invalidità, il ripristino della prestazione assistenziale comporta per l’assistito la necessità d’instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo ai fini della verifica della permanenza requisito sanitario e, ove previsto, reddituale, postula la soluzione della definitività o meno, ai fini della ricorribilità in giudizio, della prestazione previdenziale già riconosciuta, partitamente nel senso dell’ammissibilità della sua impugnazione ovvero della sua inoppugnabilità con conseguente necessità di rinnovazione della domanda in sede amministrativa in vista di una nuova valutazione giudiziale del diritto alla prestazione;

la materia proposta dall’odierno ricorso propone pertanto una questione di valore nomofilattico – tenuto altresì conto delle conseguenze negative arrecate dalla perdita dell’assegno precedentemente goduto al beneficiario nel caso di un (eventuale) esito positivo del nuovo accertamento amministrativo;

il Collegio ravvisa, pertanto, la necessità che la causa venga trattata in pubblica udienza, previa trasmissione alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2019

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