Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23607 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23607
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.E. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta
delega in calce al controricorso, dall’Avv. PRATI Emanuele,
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi, 99, presso lo
studio dell’Avv. Carmine Punzi;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n.39/01/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Bologna – Sezione n. 01, in data 23/02/2006, depositata
il 24 marzo 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 13
luglio 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito l’Avv. Cristina Gerardis, dell’Avvocatura Generale dello
Stato, per l’Agenzia;
Sentito il P.M. dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di accertamento, ai fini Irpef per l’anno 1999, con il quale l’Ufficio aveva determinato la plusvalenza, connessa alla cessione di un terreno, di cui era comproprietario in una alla moglie G. L., ritenuto edificabile.
L’adita CTP di Forlì respingeva il ricorso, mentre i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello del contribuente, lo accoglievano, ritenendo ed affermando che, ai fini di che trattasi, la mera adozione della variante al PRG, non era idonea a trasformare il terreno inedificabile.
Con ricorso 31.08-01.09.2006, l’Agenzia Entrate, ha chiesto la cassazione della decisione di appello. Con controricorso 17 ottobre 2006, il contribuente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Agenzia censura la decisione di appello, per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. B), come modificato dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, lett. F). Il contribuente eccepisce l’infondatezza della tesi erariale, deducendo che la mera delibera di adozione dello strumento urbanistico, non è sufficiente a determinare l’edificabilità di un terreno. Il decisum, così come motivato, fa malgoverno di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e condiviso dal Collegio.
La questione posta dal ricorso, avuto riguardo alla ratio dell’impugnata sentenza, va, infatti, esaminata alla stregua di quanto affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con le sentenze n. 25505/2006 e 25506/2006. Ivi, fra l’altro, è stato, infatti, chiarito, sia che l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, sia pure che l’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.
La sentenza della CTR ha fatto malgoverno di tali principi, avendo affermato che la natura edificatoria del terreno consegue solo al completamento dell’iter di formazione degli strumenti urbanistici e, pertanto, va cassata.
Il Giudice del rinvio, designato in altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, procederà al riesame e, adeguandosi ai principi affermati dalle citate pronunce, deciderà sul merito e sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011