Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23606 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PONTERIO Carla – Presidente –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12472-2019 proposto da:

L.L., D.M.A., P.C.M.G.,

PE.VA., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FLAMINIA

195 presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA che le rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VITTORIO ANGIOLINI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI BERGAMO, USR LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO

PROVINCIALE DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, C.T.,

B.A., CH.MA., CO.MA.CA.,

M.G.G., MU.IL., S.M., SP.DE.,

T.A., V.F., VI.AS.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1522/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di appello di Milano respingeva il gravame di D.M.A. e di altre litisconsorti avverso la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda, aveva condannato il MIUR a risarcire, in loro favore, il danno derivante dalla reiterazione di contratti a termine per periodi complessivamente superiore a 36 mesi, quantificandolo in misura pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’anno successivo ai primi 36 mesi, con l’aggiunta di una mensilità per ogni anno ulteriore al quarto;

hanno proposto ricorso in cassazione le docenti indicate in epigrafe, con sei motivi;

ha resistito con controricorso, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con gli altri enti indicati in epigrafe;

sono rimaste intimate le altre parti indicate in epigrafe;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – parte ricorrente deduce la violazione della Dir. 1999/70/CE, ivi inclusa la Clausola n. 5 e/o la relativa disciplina di attuazione nell’ordinamento italiano, ivi incluso, ratione temporis, il D.Lgs. n. 368 del 2001, per avere la sentenza impugnata, pure a fronte dell’accertata abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore al termine di 36 mesi, omesso di riconoscere il diritto alla conversione del contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto, tra l’altro dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 2;

il motivo è infondato;

per i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la Pubblica Amministrazione, vige il principio secondo cui “l’eventuale violazione delle norme sul contratto a termine non può mai tradursi nella conversione del rapporto per espressa disposizione legislativa” (tra le più recenti, v. Cass. n. 4801 del 2019, seguita, ex multis, da Cass. n. 24776 del 2020);

il disposto letterale non lascia adito a dubbio alcuno ed è perentorio nel disporre che “in ogni caso” (tradotto da Cass. n. 4801 del 2019 in quell’evocativo “mai” di cui si è detto) dalle violazioni delle norme sul contratto a termine non possa derivare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni;

si e’, peraltro, precisato che la regula iuris dettata dal legislatore ordinario non ammette eccezioni e trova applicazione sia nell’ipotesi in cui per l’assunzione a tempo indeterminato non sia richiesto il concorso pubblico, sia qualora il contratto a termine sia stato stipulato con soggetto selezionato all’esito di procedura concorsuale;

all’esposto orientamento, ed ai principi ad esso sottesi, occorre garantire continuità in questa sede;

il provvedimento impugnato che ha escluso la possibilità di conversione è dunque immune dalle esposte censure;

le argomentazioni del ricorso e quelle svolte con la memoria depositata in occasione della presente adunanza non offrono elementi di rimeditazione e neppure pongono temi effettivamente nuovi, non affrontati nelle numerose pronunce intervenute sull’argomento,

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – parte ricorrente deduce la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, per avere la Corte di appello liquidato il danno in applicazione di criteri differenti da quelli indicati dalla L. n. 604 del 1966 art. 8; sotto diverso profilo, per avere comunque quantificato l’indennità sulla base “dell’ultima retribuzione globale di fatto per l’anno successivo ai primi 36 mesi” anziché sulla base “dell’ultima retribuzione globale di fatto” come invece espressamente previsto;

anche il secondo motivo e’, complessivamente, da respingere;

fermo il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, di cui si è detto, il dipendente, che abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, invece, al risarcimento del danno, con esonero dall’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e, quindi, nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8 (Cass. n. 16095 del 2016 e successive conformi);

nella fattispecie, osserva il Collegio come la Corte territoriale, valorizzando il periodo successivo ai trentasei mesi, abbia, di fatto, considerato l’anzianità di servizio e, dunque, correttamente ancorato la liquidazione del risarcimento ad uno dei criteri normativamente previsti; la determinazione, poi, tra il minimo e il massimo, della misura dell’indennità prevista dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, resta valutazione sottratta al controllo di legittimità, di esclusiva competenza del giudice di merito (Cass. n. 6122 del 2014);

genericamente prospettato è il secondo profilo di censura che, a tacer d’altro, non illustra la decisività del supposto riferimento ad una retribuzione parametro diversa da quella normativamente indicata;

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 4 – parte ricorrente deduce la violazione della Dir. comunitaria 1999/70/CE e/o del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, nonché la violazione e/o falsa applicazione del principio circa la prevalenza della pronuncia del dispositivo sulla motivazione in caso di espresso contrasto tra i due e/o per violazione o falsa applicazione del principio di interpretazione del dispositivo alla luce della motivazione;

secondo le ricorrenti, la sentenza impugnata risulterebbe erronea per aver attribuito prevalenza al dispositivo della sentenza del Tribunale e ritenuto che quest’ultimo avesse riconosciuto, senza limiti, il diritto delle docenti alla medesima progressione stipendiare dei lavoratori a tempo determinato. In tal modo, non avrebbe considerato che il medesimo dispositivo conteneva un rinvio alla motivazione (“come da motivazione”) e quest’ultima, ai punti nn. 16 e 17, prevedeva una serie di limitazioni al riconoscimento. La Corte territoriale, quindi, avrebbe errato nel decidere la questione, con il richiamo al principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione, dovendo piuttosto rimuovere detta limitazione;

le censure sono inammissibili per carenza di specificità;

questa Corte, nell’arresto n. 31149 del 2019, ha chiarito che “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Dir. 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art. 489, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”;

ne deriva la necessità, da parte del giudice nazionale, di procedere ad una comparazione, in concreto, tra la posizione dell’assunto a tempo determinato e poi immesso nei ruoli della pubblica amministrazione con quella dell’assunto, ab origine, a tempo indeterminato che postula un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito;

venendo al caso di specie, il motivo con cui, in definitiva, si contesta alla Corte di appello la mancata rimozione delle “limitazioni” al riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale è carente di specificità, non chiarendo, in che termini, la statuizione in ordine alle differenze retributive, come in concreto riconosciute, si sia posta in contrasto con i principi di Cass. n. 31149 del 2019 e delle successive pronunce di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 491 del 2021);

con il quarto motivo -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, per avere i giudici di merito ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione non fosse sospesa nel periodo del rapporto di lavoro a termine;

il motivo è infondato in relazione a Cass. n. 15352 del 2020 (v. in motivazione, p.p. 30, 31, 32 e ss.) secondo cui “Nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l’assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”;

all’indicato precedente, condiviso dal Collegio, va data continuità in questa sede;

con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o 4 e/o 5 – parte ricorrente deduce la violazione della L. n. 124 del 1999, art. 4 e/o dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio della domanda e dei poteri di interpretazione da parte del giudice;

e’ censurata la statuizione secondo cui la domanda volta al riconoscimento, in relazione ad alcuni contratti, della scadenza del termine al 31 agosto e non al 30 giugno fosse carente di “specifica deduzione dei rapporti oggetto della richiesta medesima”;

si assume la radicale contraddittorietà della pronuncia impugnata che, da un lato, avrebbe sostenuto la carente deduzione di informazioni necessarie a sostenere le censure e, dall’altro, valutato che la maggior parte dei contratti avevano in effetti la scadenza al 30 giugno;

il motivo è infondato;

l’infondatezza del vizio di omessa pronuncia discende agevolmente già solo dalla sintetica descrizione delle censure; la Corte territoriale si e’, infatti, pronunciata sulla domanda, salvo giudicarla carente delle necessarie allegazioni;

tale giustificazione esclude anche il vizio di una radicale carenza di motivazione;

questa Corte ha già osservato che “Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell’eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (…)” (Cass. n. 26764 del 2019);

nella fattispecie di causa, i giudici di merito hanno giudicato come l’atto introduttivo del giudizio difettasse dell’indicazione dei contratti in relazione ai quali la parte domandava che il termine fosse fissato al 31 agosto (per essere supplenze conferite su posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre); tale onere di specificazione hanno reputato necessario, osservando come i contratti riportati nella parte narrativa dell’atto (introduttivo), recassero scadenze differenti, non solo riferite al 30 giugno;

un tale percorso argomentativo può essere condivisibile o meno ma è comprensibile come giustificazione del decisum e, pertanto, non è viziato nei termini qui denunciati;

con l’ultimo motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al principio della domanda e ai poteri di interpretazione della domanda;

i rilievi investono la statuizione con cui la Corte di appello ha respinto la domanda di risarcimento, proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per mancato recepimento della disciplina sovranazionale, per difetto di danni ulteriori risarcibili;

il motivo è inammissibile, non confrontandosi specificamente con il decisum;

come questa Corte ha ripetutamente chiarito (v. Cass. n. 17224 del 2020; Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 19959 del 2014), il motivo del ricorso in cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.;

le censure, a fronte dell’argomentazione decisiva di carente prospettazione di danni ulteriori risarcibili, sviluppano generiche critiche all’iter argomentativo, con argomentazioni prive di riferibilità alla statuizione concreta e perciò non riconducibili ai vizi enucleati dal codice di rito;

sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso va dunque, complessivamente, rigettato;

le spese, in favore della parte controricorrente, si liquidano come da dispositivo. Non si provvede in relazione alle parti intimate, in difetto di attività difensiva;

sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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