Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23606 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5267-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIO SACCHETTO,

ERNESTINA POLLAROLO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 637/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 7 giugno- 1 agosto 2017 numero 637 la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Asti, che aveva respinto l’opposizione proposta da C.G. avverso l’intimazione di pagamento notificata in data 24.9.2014, fondata sulla cartella di pagamento numero 010 2009 0010920339 per il recupero di contributi INPS;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale osservava che, come già ritenuto dal Tribunale, era tardiva la censura attinente alla irregolarità della notifica della cartella esattoriale per difetto di prova del

contenuto della busta recapitata: dal verbale della prima udienza di

discussione (in data 14 aprile 2015) risultava che l’opponente aveva provveduto unicamente al deposito di giurisprudenza mentre soltanto nella successiva udienza (del 13 novembre 2015) egli, richiamando tale giurisprudenza, aveva osservato che i documenti prodotti da EQUITALIA non dimostravano la rituale notifica della cartella; doveva ritenersi che la contestazione fosse stata compiuta soltanto il 13 novembre 2015.

Era ammissibile la notifica diretta da parte di EQUITALIA della cartella esattoriale a mezzo posta; la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione era raggiunta in tale eventualità con la produzione dell’avviso di ricevimento, compiuta da EQUITALIA nel primo grado, non essendo necessaria la produzione anche della copia della cartella di pagamento.

Era dunque provata la notifica della cartella in data 17 novembre 2012; la prescrizione maturata in epoca anteriore avrebbe dovuto essere eccepita nei 40 giorni successivi e la decadenza dall’iscrizione a ruolo nei 20 giorni dalla notifica, nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi.

Tra la notifica della cartella e la notifica dell’intimazione impugnata non era, invece, maturata la prescrizione quinquennale.

Era tardiva l’opposizione all’intimazione di pagamento per vizi formali, proposta dopo il decorso di venti giorni dalla notifica dell’intimazione; il termine non poteva essere fatto decorrere, come sostenuto dall’appellante, dalla successiva notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, in quanto l’intimazione faceva riferimento ad una cartella specifica, ricevuta dal C., che dunque già conosceva l’ente creditore e la autorità giudiziaria cui proporre ricorso;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso C.G., articolato in cinque motivi, cui ha opposto difese l’INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, con controricorso; AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA NORD spa) è rimasta intimata;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione della adunanza camerale- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

che la parte ricorrente ha chiesto rinvio onde aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Diritto

CONSIDERATO

che con DL 30 aprile 2019 nr 34 convertito in L. 28 giugno 2019, n.58 sono stati riaperti fino al 31 luglio 2019 i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

che la parte ricorrente ha manifestato la volontà di avvalersi di tale definizione onde la causa va rinviata a nuovo ruolo per verificare la avvenuta presentazione della relativa domanda di adesione;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire alla parte di accedere alla definizione agevolata.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2019

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