Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23606 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1535/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA
2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e
difeso dall’avvocato NICOLA LORAGNO, giusto mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 61/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA depositata il 25/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.N., medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata dal 2003 al 2006, la C.T.R. della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso, ritenendo che, nella particolare fattispecie, l’attività professionale non fosse assoggettabile ad IRAP, in quanto i beni strumentali erano quelli normalmente utilizzati da qualsiasi medico ed analogamente le spese per le prestazioni di terzi …riguardavano i compensi corrisposti per la collaborazione di un soggetto part-time.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad unico motivo.
La contribuente resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione.
Il ricorso, affidato ad unico motivo prospettante violazione di legge, è manifestamente infondato. Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La sentenza impugnata, nel considerare irrilevante ai fini impositivi, la presenza di una segretaria part-time, è conforme ai superiori principi.
Ne consegue il rigetto del ricorso ed, attesa la novità della composizione del contrasto giurisprudenziale, la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016