Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23606 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

C.I., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 18/23/2005 della Commissione Tributaria

Regionale di Firenze – Sezione Staccata di Livorno n. 23, in data

05/05/2005, depositata l’08 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 13

luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per i ricorrenti, l’Avv. Cristina Gerardis, dell’Avvocatura

Generale dello Stato;

Sentito il P.M. dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l’avviso di accertamento, ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1995, con il quale l’Ufficio aveva determinato la plusvalenza, connessa alla cessione di un terreno edificabile.

L’adita CTP di Livorno accoglieva il ricorso, opinando per l’applicabilità del disposto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, lett. a), comma 1, anzicchè di quello della lett. b) della medesima norma.

L’appello dell’Agenzia Entrate, veniva respinto dal Giudice di Secondo Grado, con argomentazioni, sostanzialmente, adesive a quelle dei primi Giudici.

Con ricorso 20 luglio 2006, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia Entrate, hanno chiesto la cassazione della decisione di appello.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va rilevata e dichiarata l’inammissibilità del ricorso per Cassazione, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’inammissibilità è ricollegabile al fatto che il giudizio di appello, al cui esito è stata emessa la decisione impugnata, si è svolto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Livorno, che è l’unica controparte contemplata in sentenza, e non anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto estraneo a detto giudizio.

D’altronde, il ricorso è stato notificato il 20 luglio 2006, cioè successivamente alla data dell’1.01.2001, a partire dalla quale trova applicazione la riforma ordinamentale di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999 ed i principi giurisprudenziali alla relativa stregua fissati (Cass. n. 15643/2004, n. 3116/2006, n. 3118/2006).

Ciò stante, il Ministero, il quale è rimasto estraneo al giudizio nel precedente grado di appello, deve ritenersi privo di legittimazione passiva nel presente grado di legittimità, cui hanno titolo solo i soggetti che hanno partecipato al precedente giudizio di appello (Cass. n. 15021/2005, n. 9538/2001).

I Giudici di appello sono pervenuti alla rassegnata decisione, rilevando che la contribuente, con la documentazione prodotta, “ha ampiamente dimostrato l’esecuzione di opere necessarie a far rientrare il terreno nel più ampio piano di lottizzazione edificatoria recepita dal PGR del 1991”, ed in particolare “una strada all’interno della proprietà” e l’individuazione di “un’area costituente fascia di rispetto”, il che rendeva applicabile la disposizione di cui al precitato art. 81, lett. a), TUIR. Con il ricorso, tale decisione viene censurata, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 e 82 del TUIR, nonchè per contraddittoria e comunque insufficiente motivazione.

La questione posta dal primo motivo del ricorso, avuto riguardo alla ratio dell’impugnata sentenza, va esaminata alla stregua di quanto affermato dalle SS. UU. della Corte di Cassazione con le sentenze n. 25505/2006 e 25506/2006. Ivi, fra l’altro, è stato, infatti, chiarito, sia che l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi, sia pure che l’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione.

La sentenza della CTR sembra aver fatto malgoverno di tali principi, avendo ritenuto di dover valorizzare nel proprio percorso decisionale, le circostanze fattuali riferite della realizzazione di una strada all’interno della proprietà e della indicazione di una fascia di rispetto, e non anche gli elementi, desumibili dallo strumento urbanistico adottato nel 1991, dal rogito del 30.01.1995 e dalla certificazione urbanistica del Comune di Collesalvetti allo stesso allegata; dai quali ultimi, alla stregua del quadro normativo di riferimento e di principi giuridici ormai consolidati, era possibile desumere la natura edificatoria del terreno, così disconoscendo rilevanza giuridica alla delibera di adozione dello strumento urbanistico del Comune, e ritenendo che la natura edificatoria del terreno consegua solo al completamento dell’iter di formazione degli strumenti urbanistici.

Il primo mezzo dell’impugnazione proposta dall’Agenzia Entrate, va dunque accolto, con assorbimento del secondo, e quindi, cassata, in relazione, la decisione impugnata.

Il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Toscana, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese del presente giudizio di Cassazione, offrendo congrua motivazione.

Nulla va disposto per le spese del giudizio tra il Ministero e la C., per insussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Toscana; dichiara inammissibile l’impugnazione del Ministero.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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