Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23606 del 09/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.09/10/2017), n. 23606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8068/2017 proposto da:
B.C. – RICORRENTE NON COSTITUITO CON AVVOCATO E CHE NON
HA NOTIFICATO IL RICORSO;
contro
CORTE D’APPELLO DI TORINO, B.R., COMUNE DI TORINO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 289/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata l’8/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
B.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 289/2017, depositata l’8 febbraio 2017, con la quale l’appello dell’odierna ricorrente – avverso la decisione di prime cure che aveva disposto l’interdizione di B.M.M. – veniva dichiarato inammissibile per inesistenza dell’atto introduttivo, per essere passata in giudicato la sentenza impugnata;
gli intimati B.R. e Comune di Torino non si sono costituiti;
Considerato che:
è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma dell’art. 82 c.p.c., comma 3 e art. 365 c.p.c., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dall’art. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con L. 25 ottobre 1977, n. 881 e art. 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile (Cass. 27/12/2012, n. 23925; Cass. 11/12/2014, n. 26133);
Ritenuto che:
il ricorso per cassazione sottoscritto dalla B. e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile senza nessuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione delle altre parti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017