Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23605 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31730-2019 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONEM rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCA CORDA;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO D.P. SPA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 1386/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato l’11/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con un precedente decreto del 17/3/2014, il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento D.P. spa, proposta da D.D., per ottenere l’ammissione in privilegio (quale dipendente della società poi fallita dal (OMISSIS) al (OMISSIS) con qualifica di magazziniere, IV livello CCNL Commercio) del credito di Euro 24.439,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per la retribuzione del mese di dicembre 2010, TFR, indennità ferie e permessi non goduti, 14 mensilità e indennità di mancato preavviso;

2. il Tribunale aveva ritenuto non provata la produzione, in sede di costituzione ex art. 99L. Fall., comma 7, del fascicolo di parte della fase dell’ammissione al passivo ed irritualmente acquisita la documentazione allegata alle osservazioni del 13/11/2012 e trasmessa d’ufficio dalla Cancelleria del G.D.;

3. ha ritenuto di non poter utilizzare i documenti tardivamente prodotti, mentre quelli versati in atti col ricorso erano inidonei a provare il credito vantato dal ricorrente, né erano allo scopo rilevanti le prove testimoniali assunte, dagli esiti generici, venendo altresì in rilievo circostanze suscettibili della sola prova documentale;

4. accogliendo i primi due motivi del ricorso in cassazione proposto dal D., questa Corte, con ordinanza n. 4249 del 2019, ha ribadito che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ai sensi della L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito; ha quindi ritenuto che, data l’acquisizione d’ufficio del fascicolo della fase dell’ammissione, non può farsi questione di tardività del deposito dei documenti di detto fascicolo, ove indicati nel ricorso in opposizione ex art. 99 L. Fall., rispetto alla data di costituzione del ricorrente in opposizione;

5. ha inoltre ritenuto che la conclusione del Tribunale, della “palese inidoneità” della documentazione prodotta col ricorso a provare i crediti vantati dal D., integrasse la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto la decisione assunta risultava priva della necessaria parte argomentativa e quindi apodittica; infatti, il primo Giudice non indicava neppure quali documenti sarebbero stati, in tesi, prodotti tempestivamente e non spiegava neppure concisamente le ragioni della ritenuta totale inidoneità probatoria;

6. a seguito della riassunzione del giudizio da parte del D., il Tribunale di Napoli ha respinto l’opposizione sulla base dei seguenti argomenti: che l’estratto contributivo non risulta depositato in sede di verifica e nel ricorso in opposizione ma allegato solo in corso di causa ed è quindi inutilizzabile; che gli elementi offerti non sono idonei a dimostrare la natura e la durata del rapporto di lavoro; che neppure è dimostrato il presupposto di maturazione delle indennità sostitutive dei permessi e delle ferie non goduti, cioè l’esecuzione della prestazione durante il periodo in ipotesi destinato al recupero delle ferie non godute, risultando assorbite le residue questioni sulla applicabilità della contrattazione collettiva e sulla prescrizione presuntiva;

7. avverso tale decreto D.D. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; il Fallimento D.P. spa non ha svolto difese;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

9. con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità del decreto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa, apparente o incomprensibile motivazione; violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 99L.F., comma 10, dell’art. 111Cost., comma 7, e dell’art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

10. si sostiene che il Tribunale ha, ancora una volta, dichiarato in modo apodittico l’inidoneità della documentazione prodotta a fondare il credito vantato dal ricorrente, facendo riferimento solo all’estratto conto contributivo (definito inutilizzabile in quanto tardivamente depositato) e alla indennità sostitutiva di ferie e permessi (per mancata prova dell’esecuzione della prestazione nel periodo destinato alle ferie), e senza in alcun modo spiegare le ragioni della ritenuta inidoneità della rimanente documentazione e della prova testimoniale assunta, se non adducendo la terzietà del curatore in sede di verifica dello stato passivo;

11. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5, violazione degli artt. 2700,2709,2710 e 2735 c.c., del D.L. n. 112 del 2008 e della L. n. 4 del 1953; del D.P.R. n. 332 del 1998, art. 4, comma 6 ter e quater; del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis; dell’art. 115 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente negato valore probatorio al contratto di assunzione, alla comunicazione di collocamento in CIGS del lavoratore, alla lettera di licenziamento del 24.11.2011, alle buste paga dei mesi da gennaio o ottobre 2010, al CUD e alla scheda anagrafica, tutti documenti redatti in adempimenti di specifici obblighi di legge e opponibili alla curatela; si sostiene che la veridicità dei fatti posti a fondamento dei diritti azionati non è stata contestata dalla Curatela, tanto da doversi considerare gli stessi pacifici;

12. col terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., degli artt. 2103, 2104, 2099, 2109, 2118, 2120, 2702, 2703, 2704 c.c.; del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2, degli artt. 146, 208, 234, 235, 236 CCNL Commercio; degli artt. 115 e 116 c.p.c. e nullità del decreto per omessa motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

13. si assume che il tribunale abbia violato le citate disposizioni di legge e di contratto collettivo che costituiscono fonte legale e contrattuale delle pretese retributive azionate in giudizio;

14. col quarto motivo si addebita al decreto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità per omessa, apparente o incomprensibile motivazione; violazione o falsa applicazione degli artt. 2955 e ss. c.c. e dell’art. 168 LF, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per l’ipotesi in cui si dovesse leggere la statuizione di assorbimento della questione di prescrizione presuntiva nel senso della fondatezza della stessa;

15. col quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità del decreto per omessa, apparente o incomprensibile motivazione; la violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 99L.F., comma 10, degli artt. 111 e 24 Cost.; la violazione o falsa applicazione degli artt. 210,61 e ss., 191 e ss. c.p.c.;

16. si premette che nel ricorso in riassunzione erano state reiterate le istanze già formulate nel ricorso in opposizione, e tra queste la richiesta di ordine di esibizione in ordine alle buste paga di novembre e dicembre 2010 mai consegnate al dipendente; si rileva che il Tribunale di Napoli ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di esibizione e di consulenza tecnica d’ufficio formulata ai sensi dell’art. 191 c.p.c.;

17. col sesto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela, sebbene questa fosse rimasta contumace nel giudizio di riassunzione;

18. il primo motivo di ricorso è infondato;

19. il tribunale ha ritenuto che “gli elementi offerti non appaiono idonei a dimostrare la natura e la durata del rapporto di lavoro, tenuto anche conto che in sede di verifica dello stato passivo il Curatore è organo terzo”;

20. la motivazione, sia pure estremamente sintetica, sottende tuttavia il riferimento al ruolo del curatore fallimentare, in sede di formazione dello stato passivo, come soggetto terzo, il che comporta, tra l’altro, l’applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 c.c. e quindi la necessità di certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (v. Cass., S.U. n. 4213 del 2013);

21. le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) hanno precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”; si è aggiunto (Cass. S.U. n. 22232 del 2016) che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”, (cfr. anche Cass. n. 12351 del 2017);

22. tali difetti non sono in modo rinvenibili nella decisione impugnata che, sia pure con estrema sintesi e con espressione indiretta, dà conto della inidoneità della documentazione prodotta, in quanto priva dei requisiti di opponibilità al curatore terzo, di dimostrare natura e durata del rapporto di lavoro in relazione al quale è chiesta l’ammissione al passivo del credito retributivo;

sulla base di tali premesse, il secondo ed il terzo motivo di ricorso risultano inammissibili, perché non si confrontano con la ratio decidendi del decreto impugnato, di inopponibilità della documentazione prodotta alla procedura fallimentare; il quarto ed il quinto motivo sono assorbiti dal rigetto del primo motivo;

23. il sesto motivo è invece fondato atteso che dalla ordinanza di questa Corte n. 4249 del 2019 risulta che il Fallimento non aveva svolto difese nel giudizio di legittimità, rimanendo intimato, e che quindi è errata la statuizione del decreto impugnato con cui il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese dei precedenti gradi, compreso anche il giudizio di legittimità;

24. deve quindi accogliersi il sesto motivo di ricorso e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con esclusione della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese (liquidate in Euro 1.500,00) in favore della curatela in relazione al giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 4249 del 2019;

25. in ragione del parziale accoglimento del ricorso, si compensano le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara inammissibili il secondo e terzo ed assorbiti il quarto e il quinto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che nulla è dovuto da parte dell’attuale ricorrente in favore del Fallimento D.P. spa, per le spese del giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 4249 del 2019.

Compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA