Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23605 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 27/10/2020), n.23605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28920-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 4,

presso lo studio dell’avvocato MAURILIO PRIORESCHI, rappresentato e

difeso dagli avvocati LUCIA DOMENICA DEMO, SILVIA TORTORELLA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GUGLIEMO MENGARINI 88, presso lo studio

dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato IRENE PICCINNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 05/06/2015 R.G.N. 775/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che P.M., agente della Milano Assicurazioni S.p.A. dal 1970 al 2012, proponeva ricorso, dinanzi il Tribunale di Torino, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la insussistenza della giusta causa di recesso addotta dalla società a sostegno della revoca del mandato, con conseguente condanna della resistente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e di ulteriori indennità collegate alla cessazione del rapporto, per l’importo complessivo di Euro 486.378,16, oltre accessori, come per legge, rappresentando che tale recesso era conseguito a due sinistri, dallo stesso denunziati alla preponente – con la quale egli aveva stipulato una polizza Kasko per la propria autovettura-, avvenuti, rispettivamente, in data (OMISSIS), con pagamento di un indennizzo di Euro 14.500, nel primo caso, e di Euro 32.800,00, nel secondo caso, e che, a seguito di successivi accertamenti, la Compagnia assicuratrice aveva ritenuto essersi verificati in circostanze di tempo, di luogo e con una dinamica diverse da quanto riferito dall’agente;

che il Tribunale, disposta l’acquisizione degli atti del procedimento penale relativo alla querela proposta dalla Milano Assicurazioni S.p.A., nei confronti del P. – dato atto che, con ordinanza ex art. 423 del codice di rito era stato ordinato alla società di provvedere all’immediato pagamento di Euro 168.836,91 a titolo di indennità di fine rapporto, dovuta anche nel caso di ritenuta sussistenza della giusta causa di recesso, e che detto importo era stato corrisposto al ricorrente e riconosciuto a verbale nell’an e nel quantum -, dichiarava il diritto del ricorrente a trattenere tale somma, respingendo, nel resto, il ricorso e compensando le spese del grado;

che la Corte di Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 5.6.2015, in parziale accoglimento del gravame interposto da P.M., nei confronti della UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. (già Milano Assicurazioni S.p.A.), ha condannato la società a versare all’appellante la somma di Euro 1.237,74, oltre interessi legali, reputando fondata solo la doglianza relativa alla omessa pronunzia del Tribunale sulla domanda di pagamento del canone di locazione e dell’imposta di registro del contratto di agenzia, trattandosi di somme che il P. aveva versato in anticipo al locatore per ottenere la disponibilità dei locali dell’agenzia e che sono ex post risultate dovute solo dalla Milano Assicurazioni S.p.A., che ha ottenuto la immediata riconsegna dei detti locali, subito dopo la comunicazione del recesso;

che per la cassazione della sentenza ricorre P.M. articolando due motivi;

che la Unipolsai Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state depositate memorie nell’interesse di entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 421 c.p.c., per avere la corte di Appello di Torino acquisito d’ufficio gli atti e i documenti del procedimento penale in assenza di allegazioni di fatti e di richieste istruttorie da parte di Unipolsai e per avere, conseguentemente, ritenuto fondata la sussistenza del recesso per giusta causa; e si lamenta, in particolare, che la Corte di merito abbia respinto le domande dell’agente, ritenendo la sussistenza della giusta causa di recesso addotta dalla società “per avere il P. denunciato sinistri falsi al fine di ottenere un illecito risarcimento da parte della compagnia”, senza considerare le doglianze del P. in merito al lamentato esercizio non consentito, da parte del giudice di prima istanza, dei poteri istruttori di cui all’art. 421 c.p.c., sia in merito al fatto che l’attività istruttoria officiosa può essere rivolta solo alla ricerca dei fatti allegati dalle parti, e che i fatti sui quali il giudice aveva svolto l’istruttoria in primo grado erano stati allegati dalla convenuta solo nella sua tardiva costituzione in giudizio, e che l’utilizzo in sede civile degli atti del procedimento penale non era consentito anche sotto il diverso ed autonomo motivo che, in sede penale, non era stata ancora emessa una sentenza definitiva; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: insussistenza della giusta causa di revoca del mandato. Sulla formazione di giudicato esterno penale ex artt. 652 e 654 c.p.c., intervenuto successivamente all’emanazione della sentenza impugnata e relativa eccezione ex art. 2909 c.c., di giudicato materiale. Sul contrasto di giudicati”;

che il primo motivo è fondato; è da premettere, infatti, che, alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (v., ex plurimis, Cass., SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009), l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all’art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicchè, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull’onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito; atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte; pertanto, all’utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un’attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012; 154/2006);

che, nella fattispecie, è pertinente e fondata la doglianza, già ritualmente proposta come motivo di gravame, relativa alla circostanza che i fatti sui quali il giudice di prima istanza aveva svolto l’istruttoria erano stati allegati dalla società resistente solo nella sua tardiva costituzione in giudizio e che, inoltre, il primo giudice aveva disposto d’ufficio l’acquisizione degli atti del procedimento penale, peraltro concluso con sentenza ancora non definitiva, senza considerare che all’art. 421 c.p.c., non poteva farsi ricorso per sopperire alla tardiva costituzione della convenuta;

che la Corte di merito, nel caso di specie, non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, consolidati nelle pronunzie di legittimità, affermando che gli elementi probatori presenti nella realtà del processo offrivano dati significativi da indurre correttamente il Tribunale ad esercitare il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dalla convenuta, anche grazie alla possibilità di utilizzare nel processo civile le prove raccolte in un procedimento penale; e ciò, senza tenere conto del fatto che, operando in tal modo, il giudice di prima istanza aveva sopperito alla tardiva costituzione della società, sostituendosi agli oneri di parte, in violazione dell’art. 421 del codice di rito;

che il secondo motivo risulta, all’evidenza, assorbito;

che per tutte le considerazioni svolte, la sentenza va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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