Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23605 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3573-2018 proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del

Responsabile del contenzioso Civile, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato

CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIA COSTANTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3493/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

che, con sentenza depositata il 19.7.2017, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. a corrispondere a M.E. le retribuzioni dovute dalla data di messa in mora alla pronuncia di prime cure, confermando tale ultima sentenza nella parte in cui aveva qualificato in termini di rapporto di lavoro subordinato il rapporto di collaborazione precorso inter partes e inquadrato la lavoratrice nella qualifica di funzionario CCL RAI;

che avverso tale pronuncia RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che M.E. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria;

che, con i tre motivi di censura, la ricorrente ha rispettivamente contestato la qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato della precorsa collaborazione, censurato l’attribuzione alla lavoratrice della qualifica di funzionario e denunciato la mancata applicazione alla fattispecie della L. n. 183 del 2010, art. 32;

che, a tale ultimo riguardo, la Corte territoriale ha motivato l’inapplicabilità alla fattispecie della citata L. n. 183 del 2010, art. 32, in ragione dell’originaria qualificazione in termini di collaborazione coordinata e continuativa dei contratti di lavoro succedutisi inter partes;

che tale affermazione ha trovato avallo nella giurisprudenza di questa Corte da parte di Cass. n. 20209 del 2016, secondo la quale la normativa introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5, 6 e 7, avrebbe quale campo di applicazione specifico i contratti a termine, mentre resterebbe ad essa estranea la fattispecie di un rapporto a1 origine di lavoro subordinato e a tempo indeterminato celato (come nel caso in esame) sotto lo schermo ripetuto di una molteplicità di successivi contratti di collaborazione autonoma;

che, nondimeno, altra pronuncia di questa Corte, in fattispecie analoga, ha affermato che l’indennità prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, nel significato chiarito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, si applica anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa dell’illegittimità di un contratto di lavoro autonomo a termine, convertito in contratto a tempo indeterminato, poichè la predetta indennità consegue a qualsiasi ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di altra fattispecie contrattuale a tempo determinato (così Cass. n. 20500 del 2018);

che, non sussistendo i presupposti per la decisione in camera di consiglio, in ragione dell’evidenziato contrasto in seno alla giurisprudenza di questa Corte circa l’ambito di applicazione dell’art. 32,L. n. 183 del 2010, a fattispecie come quella per cui è causa, la presente controversia va rimessa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla Quarta sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2019

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