Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23605 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23605
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– ricorrenti –
contro
R.A., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CIMA Angelo e
Pietro Colucci, elettivamente domiciliato in Roma, Via Borghesiano
Lucchese n. 29 int. 5 presso lo studio dell’Avv. Petrucciani
Giuseppe;
– intimato –
– controricorrente –
per la REVOCAZIONE della sentenza n. 9185/2008 della Corte di
Cassazione Sezione Quinta Civile, in data 30/01/2008, depositata il
09 aprile 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 13
luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, per i ricorrenti, l’Avv. Cristina Gerardis, dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
Sentito il P.M. dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava, con separati ricorsi, in sede giurisdizionale, gli avvisi di mora, relativi all’IVA degli anni 1976 e 1977.
L’adita CTP di Campobasso, previa riunione, li dichiarava inammissibili, mentre i Giudici di Secondo Grado, pronunciando sull’appello del contribuente, lo accoglievano.
L’Agenzia Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze proponevano, quindi, ricorso per cassazione, con il quale denunciavano violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 7 e art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione; resisteva il contribuente il quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione, perchè proposta tardivamente.
La Corte di Cassazione, con la decisione in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto proposto dopo l’inutile decorso del termine lungo dal deposito della sentenza di appello.
Con ricorso notificato, tramite posta, il 02 settembre 2008, l’Agenzia ed il Ministero hanno chiesto la revocazione della sentenza, deducendo che la Corte era incorsa in errore di fatto, ex art. 395 c.p.c., n. 4, per non avere considerato che alla data dell’01 aprile 2003, nella quale il ricorso per cassazione era stato notificato, il termine per impugnare non era ancora interamente decorso, per effetto dei provvedimenti di proroga nel frattempo intervenuti. Il R. non ha svolto difese in questa sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato per inammissibilità del motivo, con il quale viene denunciato un errore in diritto, precisamente l’omessa applicazione di norme di legge che avevano prorogato il termine per proporre impugnazione, e non già un errore di fatto revocatorio.
Tanto in applicazione del pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui (Cass. n. 26074/2005, n. 13915/2005, n. 17593/2005).
“L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. civ., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4), che ricorre nei casi in cui la decisione sia frutto di un’erronea percezione della realtà, dando luogo al contrasto tra quanto rappresentato nella sentenza e le oggettive risultanze degli atti processuali. Pertanto, tale rimedio non e1 ammissibile qualora si deduca un errore di diritto, consistente nella violazione o falsa applicazione di una norma”. Nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011