Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23605 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17389/2016 proposto da:

P.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANFRANCESCO VETERE;

– ricorrente –

contro

C.S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1050/2015 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 20/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

P.R.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1050/2015, depositata il 20 giugno 2015, con la quale è stata riformata la decisione del Giudice di pace n. 3385/2007, che aveva rigettato l’opposizione della ricorrente nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1207/2000, emesso a favore di C.S.C.;

l’intimata non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c., si duole del fatto che il giudice di appello non si sia pronunciato sul motivo di gravame con il quale la P. denunciava l’omessa pronuncia da parte del Giudice di pace – in relazione alle cause riunite aventi ad oggetto l’opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1207 del 2000 e Decreto Ingiuntivo n. 1421 del 2000, emessi a favore della C. – sull’opposizione proposta avvero il Decreto Ingiuntivo n. 1421 del 2000, essendosi il giudicante limitato a confermare il solo Decreto Ingiuntivo n. 1207 del 2000;

Ritenuto che:

sebbene la Corte di Cassazione, allorquando venga denunciato un “error in procedendo”, sia anche giudice del fatto ed abbia il potere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, sia pur sempre necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 02/02/2017, n. 2771; Cass. 23/01/2004, n. 1170), dovendo la censura essere proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), (Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077);

Rilevato che:

nel caso concreto, la ricorrente non ha, per contro, riportato nel ricorso il motivo di appello concernente la pretesa omissione di pronuncia del giudice di prime cure – essendosi limitata a trascrivere un passo della comparsa conclusionale, nella quale è menzione esclusivamente del fatto che l’omessa pronuncia comporta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, ma neppure ha riprodotto, almeno nelle parti essenziali, i due atti di opposizione ai due decreti ingiuntivi suindicati e l’eventuale provvedimento di riunione delle due cause di opposizione, che assume essere stato adottato dal Giudice di pace su istanza di parte attrice, dei quali non è menzione alcuna nella sentenza impugnata;

Ritenuto che:

il ricorso debba essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata nel presente giudizio.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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