Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23604 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10694-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa, dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrente –

contro

V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 229/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata il 02/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione proposta nei confronti dell’agente per la riscossione da V.P. avverso comunicazione preventiva di ipoteca relativa a crediti portati da cartelle di pagamento;

i giudici del merito, dichiarata inammissibile perchè tardiva la produzione documentale di Equitalia (cui in seguito è subentrata Agenzia delle Entrate riscossione), volta a dimostrare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, rilevavano l’intervenuta prescrizione quinquennale;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate Riscossione sulla base di due motivi;

V.P. è rimasto intimato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 46 del 1999 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che, quando la cartella di pagamento non viene impugnata nel termine previsto dalla legge, con l’effetto della irretrattabilità del credito si costituisce una nuova obbligazione a carico del contribuente, cui non può che applicarsi il termine di prescrizione ordinario, stante anche l’effetto novativo prodotto con l’iscrizione a ruolo del credito contributivo;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto inammissibile la produzione documentale attinente alla notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della pretesa, in ragione del fatto che fossero state prodotte in giudizio tardivamente rispetto al termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 416 c.p.c., trovando le decadenze previste da tale ultima norma un temperamento nel principio espresso dall’art. 421 c.p.c. ed essendo stata la documentazione ritualmente riprodotta anche in sede di giudizio di gravame;

la questione posta con il secondo motivo di ricorso, che precede la prima nell’ordine logico, assume valenza nomofilattica;

ed invero, pur in presenza di un orientamento (Cass. 23397 del 2016, Cass. 17102 del 2009, Cass. 15899 del 20011) secondo cui i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, che condurrebbe al rigetto della censura, a diverso convincimento potrebbe giungersi considerando la natura di eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, del rilievo di interruzione della prescrizione (Cass. n. 14755 del 07/06/2018), avuto riguardo anche al disposto di Cass. Sez. U. n. 10790 del 04/05/2017, secondo cui “Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.”;

il ricorso, pertanto, va rimesso alla quarta sezione di questa Corte per la trattazione in pubblica udienza.

PQM

La Corte rimette la causa alla quarta sezione.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 23 settembre 2019

Sommario

IntestazioneFattoDirittoP.Q.M.

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